F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 202/TFN – SD del 16 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27208/270 pf22-23/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri Marco Paoloni e Stefano Sarro – Reg. Prot. 179/TFN-SD
Decisione/0202/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0179/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27208/270 pf2223/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023 nei confronti dei sigg.ri Marco Paoloni e Stefano Sarro,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto dell’11 maggio 2023, notificato in data 12 maggio 2023, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:
1) il sig. Marco Paoloni, all’epoca dei fatti tesserato come giocatore della società USD Allumiere, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, art. 16, comma 3 lett. b) e art. 17, comma 6 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver svolto allenamenti propedeutici alla selezione di giocatori, tesserati e non tesserati, da proporre a società professionistiche e non, per aver sottoscritto con suddetti giocatori un contratto di mandato con la corresponsione a suo favore di un compenso e per aver intrattenuto rapporti con società professionistiche e non, finalizzati allo svolgimento di provini di calciatori tesserati e non, nonostante la propria qualifica di calciatore tesserato con la società USD Allumiere e sprovvisto di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti CONI/FIGC;
2) il sig. Stefano Sarro, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore della ASD Union Olmo Creazzo, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto un contratto di mandato e rappresentanza con il sig. Marco Paoloni con la corresponsione di un compenso, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti CONI/FIGC.
La fase istruttoria
In data 9 novembre 2022, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 270pf22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla presunta attività di agente posta in essere dal calciatore Marco Paoloni in assenza della necessaria abilitazione”, a seguito della segnalazione trasmessa, in data 18 ottobre 2022, dalla sig.ra Maria Teresa Caiafa, in qualità di genitore del minore Antony Maria Malandra.
Nella suddetta nota, la sig.ra Caiafa chiedeva delucidazioni in ordine all’operato del calciatore Marco Paoloni, nonché alla liceità e legittimità della sottoscrizione di un “mandato” in suo favore a fronte della corresponsione di una somma di denaro.
A seguito dell’apertura del suddetto procedimento, veniva acquisita copiosa documentazione, tra la quale, di particolare rilevanza, gli estratti dei registri Federali degli Agenti Sportivi, il contratto di mandato predisposto dal sig. Paoloni, nonché la corrispondenza telefonica (chat Whatsapp) tra il Paoloni e l’esponente.
Si procedeva altresì all’audizione di diversi tesserati, ivi compreso il sig. Paoloni ed all’esito, ritenute accertate le violazioni disciplinari di cui al presente procedimento, in data 28 marzo 2023, la Procura Federale procedeva a notificare la Comunicazione di Conclusione Indagini.
Successivamente alla notifica dell’atto, nessuno dei soggetti avvisati faceva pervenire memorie difensive e, pertanto, la Procura Federale, in data 12 maggio 2023, procedeva a notificare l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’8 giugno 2023, non pervenivano memorie da alcuno dei deferiti.
Il dibattimento
All’udienza dell’8 giugno 2023, svoltasi in videoconferenza, risultava presente, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati, per la Procura Federale; nessuno partecipava per i soggetti deferiti.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale, la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Paoloni: mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Stefano Sarro: 2 (due) giornate di squalifica.
La decisione
ll Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti, in ordine alle violazioni loro ascritte nei limiti appresso indicati.
Nella nota già sopra evidenziata veniva infatti rappresentato che il Paoloni, a fronte della richiesta di euro 300,00, regolarmente onorata, avrebbe fatto svolgere un provino al minore Anthony Malandra, per poi richiedere l’ulteriore somma di euro 1.500,00 per la sottoscrizione di un mandato, dallo stesso redatto, finalizzato alla ricerca di una società interessata alle prestazioni sportive del calciatore.
Gli approfondimenti istruttori esperiti dalla Procura Federale e, in particolare, le numerose audizioni svolte, conducevano alla formulazione delle contestazioni di cui al deferimento in oggetto.
Veniva infatti accertato che il sig. Paoloni, pur svolgendo di fatto attività “di intermediazione”, peraltro dallo stesso pacificamente ammessa, non fosse mai stato iscritto nel Registro Federale degli Agenti Sportivi.
Come è noto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del Regolamento Agenti sportivi, per lo svolgimento di qualsivoglia attività di intermediazione è necessaria l’iscrizione nel Registro Federale, condizionata peraltro al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 del Regolamento medesimo.
Dalle evidenze istruttorie è emerso che il Paoloni, oltre a svolgere “allenamenti” privati, a titolo gratuito, in favore di alcuni ragazzi, li facesse partecipare a diversi provini, per sostenere i quali chiedeva alle famiglie un “contributo per le spese”, e, all’esito, proponesse loro di sottoscrivere un contratto di mandato in suo favore, al fine di individuare società interessate a tesserare i giovani calciatori.
Le prove orali raccolte convergono nel definire il Paoloni un intermediario, accezione peraltro utilizzata dallo stesso deferito in audizione, tra i “giocatori e le società”, offrendo, con la sottoscrizione del mandato acquisito agli atti, un supporto professionale all’attività sportiva in ambito calcistico.
Sotto tale profilo, pertanto, risulta ampiamente provata la violazione disciplinare ascrittagli, avendo, di fatto, esercitato abusivamente l’attività di intermediazione, la quale non può essere qualificata legittima anche laddove limitata alla segnalazione degli atleti,
La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale si realizza infatti, nel momento stesso in cui un soggetto assume l’assistenza del calciatore, senza che rilevi neanche l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice accordo verbale di consulenza tra le parti.
Nel caso di specie, peraltro, il deferito invitava i giovani atleti a sottoscrivere un contratto di mandato, peraltro non conforme a quanto previsto dalla normativa federale, a fronte della corresponsione di una somma di denaro, in palese violazione dell’art. 16, co. 6, del citato Regolamento visto in stretta correlazione con gli obblighi di cui all’art.4, comma 1, CGS - FIGC sussistenti in capo a tutti i tesserati.
Diversamente, il Tribunale non ritiene ascrivibile al Paoloni l’ulteriore violazione di cui all’art. 16, co. 3 lett. b) del Regolamento Agenti Sportivi, contestata nell’atto di deferimento.
Occorre precisare che il deferito, all’epoca dei fatti, e comunque da dicembre 2022, risultava tesserato per la USD Allumiere, partecipante al campionato di prima categoria del Comitato Regionale Lazio; nella prima parte della stagione aveva altresì militato nelle fila della ASD Vetralla, partecipante al medesimo campionato regionale.
La norma contestata nell’atto di deferimento, per quanto ultronea rispetto alla mancata iscrizione nei registri federali, non può pertanto ivi trovare applicazione, laddove preclude “l’esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo” a coloro che:
a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC;
b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC.
Come precisato, infatti, il Paoloni risultava tesserato per una compagine partecipante ad un campionato organizzato da un Comitato regionale, circostanza che esclude l’applicabilità della richiamata violazione di cui all’art. 16 co. 3 lett. b), con conseguente riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale, di cui al dispositivo.
Relativamente alla posizione del calciatore Stefano Sarro, la violazione disciplinare ascritta, nella sua materialità, appare ampiamente provata e peraltro pacificamente ammessa in sede di audizione; è infatti emerso che il sig. Angelo Sarro, padre del deferito, ebbe a prendere contatti, tramite il social network Facebook, con il Paoloni, quale “allenatore di portieri”, al fine di far “visionare” entrambi i figli ed in particolare il fratello del deferito, Francesco Sarro, che giocava nel ruolo di portiere. I due ragazzi, sempre tramite il genitore, vennero convocati dal Paoloni per svolgere un allenamento, per il quale quest’ultimo chiese il pagamento della somma di € 160,00 “per l’affitto del campo e per l’assicurazione”. All’esito di tale “allenamento”, il Paoloni fece sottoscrivere al sig. Angelo Sarro un mandato per entrambi i figli, a fronte del pagamento della somma complessiva di € 500,00. Successivamente, previo contatto tra Il Paoloni e l’allenatore della primavera della Viterbese, sig. Pesoli, Stefano Sarro fu invitato a partecipare “ad una specie di torneo con altri 40 ragazzi”, di fatto un “provino” organizzato dalla stessa Viterbese.
Successivamente a tale evento, i rapporti tra il genitore ed il Paoloni si interruppero bruscamente.
Ricostruito il fatto nella sua materialità, appare evidente che ogni accordo con il Paoloni, sia in ordine ai presunti provini sia, soprattutto, alla sottoscrizione del “mandato” ed alla dazione della somma di denaro richiesta in tale sede (euro 500,00 per i due fratelli Sarro) sia intercorso esclusivamente con il sig. Angelo Sarro, padre del deferito.
Dalle stesse conversazioni in chat di Whatsapp (spontaneamente prodotte) si evince che il calciatore, minore all’epoca dei fatti, sia rimasto del tutto estraneo a qualsivoglia decisione, assunta autonomamente dal genitore.
Pur non potendo escludere la responsabilità del giovane calciatore in virtù dei doveri derivanti dal suo status di tesserato, sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di doversi discostarsi dalla richiesta della Procura Federale, irrogando la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Paoloni, mesi 5 (cinque) di squalifica;
- per il sig. Stefano Sarro, giornate 1 (uno) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Pierpaolo Grasso
Depositato in data 16 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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