F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0124/CFA pubblicata il 21 Giugno 2023 (motivazioni) – A.S.D. A.C. Città di Pettineo/Procura Federale Interregionale

Decisione/0124/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0147/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Signori:

Mario Torsello – Presidente

Tommaso Mauceri – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 147/CFA/2022-2023, proposto dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo in data 22.05.2023,

contro

la Procura Federale Interregionale

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 436 del 16.05.2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 20.06.2023, il Pres. Giuseppe Castiglia, e uditi l’Avv. Salvatore Passarello per la reclamante e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 27 febbraio 2023, il Comitato regionale Sicilia della Lega nazionale dilettanti ha segnalato alla Procura federale la posizione irregolare del calciatore Antonio Rocca in 13 gare disputate dalla squadra della A.S.D. A.C. Città di Pettineo.

La Procura federale ha avviato una indagine acquisendo varia documentazione.

2. Con nota prot. 25338/777 del 20 aprile 2023, adottata all’esito della istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale i signori Roberto Lukas, Salvatore Volo, Giuseppe Sanguedolce, Santo Ciolino, Antonino Spata, Alessio Giglio, Angelo Pappalardo e Antonio Rocca, nonché la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, per rispondere:

il signor Roberto Lukas, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Rocca nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Nuova Peloro - Città di Pettineo del 2.10.2022, Città di Pettineo - Filatese del 9.10.2022, Ficara - Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo - Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022, Città di Pettineo - Vivi Don Bosco del 6.11.2022, Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo - Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 Pettineo del 18.12.2022, Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023 e Vivi Don Bosco Città di Pettineo del 19.2.2023; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore svolgesse il ruolo di assistente di parte dell’arbitro in occasione della gara Città di Pettineo - Vigliatore del 18.9.2022, anch’essa valevole per il campionato di seconda categoria; nonché infine per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, omesso di provvedere al regolare tesseramento come dirigenti della società dallo stesso rappresentata dei signori Angelo Pappalardo ed Alessio Giglio nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo in occasione quantomeno delle gare Città di Pettineo Vigliatore del 18.9.2022 e Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022, entrambe valevoli per il campionato di seconda categoria;

il signor Salvatore Volo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo - Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 - Pettineo del 18.12.2022 e Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023, tutte valevoli per il campionato di seconda categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il signor Giuseppe Sanguedolce, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ficara Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo - Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022 e Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, tutte valevoli per il campionato di seconda categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il signor Santo Ciolino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Nuova Peloro - Città di Pettineo del 2.10.2022 e Città di Pettineo - Filatese del 9.10.2022, entrambe valevoli per il campionato di seconda categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il signor Antonino Spata, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Pettineo - Vivi Don Bosco del 6.11.2022, valevole per il campionato di seconda categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo nella quale è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il signor Alessio Giglio, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022 valevole per il campionato di seconda categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022 valevole per il campionato di seconda categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo pur non essendo tesserato per tale società;

il signor Angelo Pappalardo, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Città di Pettineo - Vigliatore del 18.9.2022 valevole per il campionato di seconda categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Città di Pettineo - Vigliatore del 18.9.2022 valevole per il campionato di seconda categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo pur non essendo tesserato per tale società;

il signor Antonio Rocca, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, dall’art. 43, comma 1, e 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Nuova Peloro - Città di Pettineo del 2.10.2022, Città di Pettineo - Filatese del 9.10.2022, Ficara - Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo - Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022, Città di Pettineo - Vivi Don Bosco del 6.11.2022, Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo - Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 Pettineo del 18.12.2022, Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023 e Vivi Don Bosco -

Città di Pettineo del 19.2.2023; nonché per avere svolto il ruolo di assistente di parte dell’arbitro in occasione della gara Città di Pettineo - Vigliatore del 18.9.2022, anch’essa valevole per il campionato di seconda categoria, senza averne titolo perché non tesserato; la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Roberto Lukas, Salvatore Volo, Giuseppe Sanguedolce, Santo Ciolino, Antonino Spata, Alessio Giglio, Angelo Pappalardo ed Antonio Rocca, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. La Procura federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Roberto Lukas la inibizione per mesi quindici;

- a carico del sig. Salvatore Volo la inibizione per mesi sei;

- a carico del sig. Giuseppe Sanguedolce la inibizione per mesi cinque;

- a carico del sig. Santo Ciolino la inibizione per mesi quattro;

- a carico del sig. Antonino Spata la squalifica per tre gare;

- a carico del sig. Alessio Giglio la inibizione per mesi tre;

- a carico del sig. Angelo Pappalardo la inibizione per mesi tre;

- a carico del sig. Antonio Rocca la squalifica per quindici gare;

- a carico della società A.S.D. A.C. Città Di Pettineo la sanzione dell'ammenda di 900,00 e punti tredici di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

4. Con decisione n. 436 del 16 maggio 2023, il Tribunale federale della Sicilia - parzialmente disattendendo le richieste della Procura federale, sul rilievo che gli illeciti contestati non sarebbero da addebitare a titolo di dolo ma bensì a titolo di colpa - ha inflitto le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Roberto Lukas la inibizione per mesi otto;

- a carico del sig. Salvatore Volo la inibizione per mesi quattro;

- a carico del sig. Giuseppe Sanguedolce la inibizione per mesi tre;

- a carico del sig. Santo Ciolino la inibizione per mesi due;

- a carico del sig. Antonino Spata la squalifica per una gara da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024;

- a carico del sig. Alessio Giglio la inibizione per mesi tre;

- a carico del sig. Angelo Pappalardo la inibizione per mesi tre;

- a carico del sig. Antonio Rocca la squalifica per otto gare da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024;

- a carico della società A.S.D. A.C. Città Di Pettineo la sanzione dell'ammenda di 500,00 e punti sei di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023.

5. La sola società A.S.D. A.C. Città di Pettineo - nella persona del proprio vice presidente, essendo il presidente temporaneamente inibito - ha interposto appello avverso la decisione di primo grado, chiedendo il proscioglimento in ordine alla contestazione a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, e, per l’effetto, la cancellazione della penalizzazione ricevuta.

La società reclamante allega la mancanza di dolo e l’assoluta buona fede. Eguale buona fede varrebbe per il mancato tesseramento dei dirigenti Pappalardo e Giglio.

La società, infine, si duole della eccessiva afflittività della sanzione, per effetto della quale essa si troverebbe collocata all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza e, pertanto, retrocessa nella serie inferiore.

6. All’udienza del 20 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, è comparso il rappresentante della Procura federale interregionale, costituendosi e chiedendo la reiezione del reclamo. La società reclamante ha insistito sulle conclusioni rassegnate.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. La vicenda in esame riguarda l’utilizzazione in 12 gare ufficiali, da parte della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, di un calciatore in posizione irregolare perché non tesserato e privo di certificazione medica. In una ulteriore gara lo stesso calciatore è stato impiegato come assistente di parte dell’arbitro.

Inoltre, in due di tali gare, i signori Pappalardo e Giglio risultano avere assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra pur non essendo tesserati per la società ora reclamante.

8. In via preliminare, occorre rilevare che le persone fisiche deferite non hanno impugnato la decisione di primo grado, né lo ha fatto la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo rispetto al capo relativo alla sanzione dell’ammenda. Sono perciò divenute definitive a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni contenute nella decisione medesima, eccezion fatta per la sanzione della penalizzazione in classifica, che la società contesta chiedendone la cancellazione.

9. Il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022/2023) che ha enunciato principi di cui questa prima Sezione ha fatto poi coerente applicazione (decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022-2023).

Poiché si tratta ormai di ius receptum e risulta che la decisione impugnata ha tenuto espressamente conto della citata decisione n. 67, conformandosi ad essa (seppur non completamente, come si dirà), per quanto interessa nel presente contenzioso sarà sufficiente rammentare le linee essenziali di una giurisprudenza recente, ma già consolidata.

In sintesi, questa Corte ha ritenuto che:

i) in disparte, per il momento, i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”;

ii) la disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”;

iii) oltre alla violazione delle disposizioni sin qui richiamate, nelle vicende in questione si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.;

iv) la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - nei termini di cui prima si è detto - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative;

v) per la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara;

vi) peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione al Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotto sul punto dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude “l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1” (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l’art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili;

vii) per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, nelle vicende in esame, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari;

viii) diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2);

ix) proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull’esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema;

x) nella difformità dei precedenti, anche del Collegio di garanzia dello sport, è indispensabile - in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e in omaggio a un onere di coerenza - porsi nel solco delle più recenti, e confrontabili, decisioni della Corte federale d’appello (in particolare: C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023);

xi) in definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro;

xii) tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, C.G.S., in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore;

xiii) tuttavia, la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative;

xiv) alla luce del carattere equitativo del processo sportivo (“[l]a Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità edeve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati”: C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023), risulta congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni:

- in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%;

- più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso;

- in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.

10. Nel caso di specie, la società reclamante allega, a propria scusante, la mancanza di dolo e la buona fede per avere agito nell’erroneo presupposto che il tesseramento del calciatore Rocca fosse regolare. E ciò perché a suo tempo avrebbe provveduto alla creazione della relativa pratica e, almeno sino al febbraio 2023, non avrebbe mai appreso o ricevuto comunicazione che la pratica non fosse andata a buon fine, adoperandosi poi per la regolarizzazione della posizione non appena avvedutasi della irregolarità, e cioè in occasione dell’ammonizione e della squalifica erroneamente inflitte al quasi omonimo calciatore Antonio Mauro Rocca.

In disparte il rilievo che, con questi argomenti, la società sembra contestare lo stesso fondamento della propria responsabilità disciplinare, che invece è stata definitivamente accertata, il motivo non appare fondato.

In primo luogo, se pure potesse essere condiviso, esso non varrebbe comunque per i dirigenti Pappalardo e Giglio, per i quali non risulta avviata alcuna pratica di tesseramento. E infatti, a loro riguardo, la società si limita ad affermazioni apodittiche e non corroborate da alcun elemento di fatto, idoneo a sostenere la tesi della propria allegata buona fede.

Anche se limitato alla sola posizione del calciatore Rocca, peraltro, il motivo è da respingere per una duplice considerazione.

A norma dell’art. 5, comma 1, CGS, l’illecito disciplinare è imputato alle persone fisiche, che ricadono nell’ambito della giurisdizione federale, a titolo sia di dolo che di colpa, salvo che sia diversamente disposto. E poiché la società reclamante è stata deferita ai sensi dei commi 1 e 2 del successivo art. 6, non può avere alcun rilievo la mancanza del dolo in capo ai soggetti agenti.

A escludere la responsabilità della società, questa dovrebbe poter dimostrare l’assenza della colpa.

In sostanza, la società ha avviato la pratica di tesseramento del signor Rocca, ma non ha poi verificato che questa andasse a buon fine. Ora, però, il comportamento necessario per accertare la regolarità della posizione del calciatore era senz’altro esigibile, intendendosi per tale quel comportamento che un soggetto può legittimamente pretendere, alla stregua del canone di buona fede, da altra persona o ente a sé legato da un particolare rapporto (da ultimo, con specifico riguardo all’obbligazione restitutoria, ma non solo a questa, Corte cost., 27 gennaio 2023, n. 8, § 12 ss. del considerato in diritto).

E infatti, come ha più volte rilevato la giurisprudenza endofederale,“i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono sia un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati, sia un altrettanto agevole controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti. L’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva” (da ultimo CFA, Sez. IV, n. 73/2022-2023, citando TFN, Sezione tesseramenti, n. 37/2021-2022; nonché, sempre in tema di sistema informatizzato delle matricole, CFA, sez. IV, n. 46/2021-2022).

Dunque, il non aver verificato che l’iter per il tesseramento del calciatore Rocca si fosse positivamente concluso costituisce una omissione che va rimproverata a titolo di colpa ai soggetti responsabili e di conseguenza alla società, che ne risponde ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2.

11. Come anticipato, il reclamo va perciò respinto, con conferma della sanzione della penalizzazione in classifica.

12. In ordine alla misura di questa, conviene osservare che la scelta del Tribunale territoriale di ridurre a 6 i 13 punti di penalizzazione richiesti dalla Procura federale non appare in linea con l’orientamento della giurisprudenza endofederale più recente, sopra ricordata.

Pertanto, dando continuità all’applicazione dei criteri condivisi da tale giurisprudenza, il Collegio - nell’esercizio del potere di aggravare le sanzioni a carico della parte reclamante, riconosciuto dall’art. 106, comma 2, primo periodo, CGS (sul quale, da ultimo, CFA, SS. UU., n. 115/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 100/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; nonché CFA, SS.UU., n. 118/2022-2023, che dispone tout court la riforma in peius della sanzione inflitta in primo grado), e rilevato che non consta se il Giudice sportivo abbia irrogato la sanzione prevista dall’art. 10, comma 6, CGS - ritiene che la sanzione della penalizzazione debba essere rideterminata in 10 punti, sempre con riferimento alla classifica della stagione sportiva in cui l’illecito è stato commesso.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe e, in applicazione dell'art. 106, comma 2, primo periodo, C.G.S., ridetermina la sanzione inflitta alla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo nella misura di punti 10 (dieci) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 L'ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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