FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 383/AA del 07/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BERTI USD CENTOCELLE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 889 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marco BERTI, e della società U.S.D. CENTOCELLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BERTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Centocelle, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “QUESTO NON E’ CALCIO”, inviato in data 16.4.2023 alle ore 21.59 dal proprio indirizzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail della Sezione A.I.A. di Ciampino, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Sporting Aniene – Centocelle disputata in data 16.4.2023 e valevole per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio;

U.S.D. CENTOCELLE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco BERTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco BERTI e dalla Sig.ra Veronica DI GIUSEPPE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CENTOCELLE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco BERTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GRIFONE CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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