FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 385/AA del 07/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VARANI ASCOLI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 500 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Aurora VARANI e della società ASCOLI CALCIO 1898 FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

AURORA VARANI, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. (settore femminile), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel mese di ottobre 2022, in occasione di un gara amichevole disputata a conclusione di un allenamento congiunto svolto con la squadra della APD ANCONA RESPECT 2001, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti delle calciatrici avversarie di colore EGHAREBA Miracle Elle-Elizabeth (tesserata UISP per la corrente stagione sportiva con la società APD ANCONA RESPECT 2001) e OMAIMA Nefzi (tesserata per la corrente stagione sportiva con la società APD ANCONA RESPECT 2001) quale concretatasi nell’aver, sul finire della gara e in occasione di un calcio d’angolo, rivolto all’indirizzo delle stesse le seguenti testuali parole:;

ASCOLI CALCIO 1898 FC, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Aurora VARANI e dal Sig. Andrea LEO, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società ASCOLI CALCIO 1898 FC;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva per la Sig.ra Aurora VARANI e l’obbligo di disputare 1 (una) gara del campionato di propria competenza della prossima stagione sportiva in assenza di spettatori per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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