FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 386/AA del 08/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RODRIGUEZ MARISCAL ASD ATLETICO SAN LORENZO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL e della società A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LIONEL ALEXANDER RODRIGUEZ MARISCAL, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Atletico San Lorenzo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 20.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Atletico San Lorenzo, sottoscritto unitamente al proprio genitore sig. Luis Fernando Rodriguez Conto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL e dal Sig. Francesco PANUCCIO, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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