FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 391/AA del 08/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TUMBARELLO PATTI ASD MARSALA FUTSAL 2012

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo TUMBARELLO, Paolo PATTI, e della società ASD MARSALA FUTSAL 2012, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO TUMBARELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Marsala Futsal 2012 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, al calciatore sig. Patti Paolo di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Fodera Gabriele, Patti Alessandro, Pellegrino Gabriele, Pizzo Vito e Secco Diego Henrique; PAOLO PATTI, calciatore tesserato per la società ASD Marsala Futsal 2012 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD Marsala Futsal 2012 pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ASD MARSALA FUTSAL 2012, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paolo Tumbarello e Paolo Patti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TUMBARELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MARSALA FUTSAL 2012, e dal Sig. Paolo PATTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo TUMBARELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Paolo PATTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD MARSALA FUTSAL 2012;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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