FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 400/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTONICELLI ASD GIOVENTU PALAGIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola ANTONICELLI e della società ASD GIOVENTÚ PALAGIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA ANTONICELLI, all’epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Gioventù Palagiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato provinciale Under 15 della provincia Taranto, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per il periodo tra il 6.11.2022 ed il 4.12.2022; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonchè dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato provinciale Under 15 della provincia di Taranto, in occasione quantomeno delle gare ASD Gioventù Palagiano – ASD Soccer Massafra del 26.11.2022 ed ASD Gioventù Palagiano – ASD Hellas Laterza del 4.12.2022; al Sig. Cosimo Infante che all’epoca dei fatti era tesserato come dirigente ed era soggetto sprovvisto della abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Nicola ANTONICELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per Nicola ANTONICELLI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD GIOVENTÚ PALAGIANO;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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