FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 402/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAGGIO CREMONA ASD FUTSAL MAZARA 2020

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo MAGGIO e Francesco CREMONA, e della società ASD FUTSAL MAZARA 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO MAGGIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Futsal Mazara 2020, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Cremona Francesco di svolgere attività agonistica per la società dallo stesso rappresentata nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia del certificato attestante l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativo al calciatore sig. Cannavo Pietro;

FRANCESCO CREMONA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Mazara 2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Futsal Mazara 2020 pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ASD FUTSAL MAZARA 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Filippo Maggio e Francesco Cremona;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CREMONA e dal Sig. Filippo MAGGIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL MAZARA 2020;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo MAGGIO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco CREMONA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL MAZARA 2020;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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