FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 404/AA del 14/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUFFINO POL ACR CASTELLUCESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 565 pfi 22-23 adottato nei confronti del sig. Giuseppe RUFFINO e della società A. POL. ACR CASTELLUCESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE RUFFINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A. Pol. ACR Castellucese, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Barberi Frandanisa Riccardo, Biundo Angelo, Di Francesca Antonio, Milia Giovanni, Platia Salvatore, Rinaldi Santo, Salerno Santo e Solaro Angelo Alberto;

A. POL. ACR CASTELLUCESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ruffino Giuseppe;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe RUFFINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A. POL. ACR CASTELLUCESE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe RUFFINO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A. POL. ACR CASTELLUCESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it