FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 405/AA del 15/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD POLISPORTIVA GAMBATESA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD POLISPORTIVA GAMBATESA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ASD POLISPORTIVA GAMBATESA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al sig. Mboob Abdoulie il quale, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Polisportiva Gambatesa, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosario Luciano Conte, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA GAMBATESA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA GAMBATESA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.