FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 407/AA del 15/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GASPERONI RAVENNA WOMEN FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pf 22-23 adottato nei confronti del sig. Samuel GASPERONI e della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUEL GASPERONI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società RAVENNA WOMEN FC SSDARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2, lett. f, del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie A e serie B per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine del 30 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la categoria “pulcini”, avendo provveduto al tesseramento del sig. Claudio Maldini (patentino UEFA B) soltanto in data 22.11.2022;

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuel GASPERONI, in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuel GASPERONI, e di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per la società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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