FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 410/AA del 15/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BASILE LUCCHESI ASD MONTEROSI TUSCIA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 365 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe BASILE, Fabrizio LUCCHESI, e della società ASD MONTEROSI TUSCIA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BASILE, all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di responsabile giovanile della ASD Monterosi Tuscia FC, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 39, co. 3, delle NOIF FIGC, per aver consentito e permesso ai Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, nel periodo antecedente al tesseramento dei sopra indicati soggetti con la soc. ASD Monterosi Tuscia FC, avvenuto in data 27.09.22, di allenarsi con la suddetta società a decorrere dal 27.08.22 e sino al 26.09.22; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 94 delle NOIF FIGC, per aver richiesto ai genitori dei sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, in nome e per conto della soc. ASD Monterosi Tuscia FC, e dai medesimi ottenuto, una somma di denaro pari a euro 7.500,00 versata a favore di una sua società, la Sport Service Management Group S.r.l.s., per l’attività di tutoraggio e assistenza (compreso vitto e alloggio) fornita in favore dei Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo nel periodo nel quale gli stessi sono stati a Monterosi;

FABRIZIO LUCCHESI, all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di direttore generale della ASD Monterosi Tuscia FC, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 39, co. 3, delle NOIF FIGC, per aver consentito e permesso, e comunque non controllato e/o evitato, ai Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, nel periodo antecedente al tesseramento dei sopra indicati soggetti con la soc. ASD Monterosi Tuscia FC, avvenuto in data 27.09.22, di allenarsi con la suddetta società a decorrere dal 27.08.22 e sino al 26.09.22; in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 94, delle NOIF FIGC, per aver consentito, e comunque non vigilato, la richiesta del Sig. Giuseppe Basile, fatta ai genitori dei Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo in nome e per conto della soc. ASD Monterosi Tuscia FC, di una somma di denaro pari a euro 7.500,00 versata poi in favore di una società dello stesso Basile ovvero la Sport Service Management Group S.r.l.s., per l’attività di tutoraggio e assistenza (compreso vitto e alloggio) fornita in favore dei Sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo nel periodo nel quale gli stessi sono stati a Monterosi;

ASD MONTEROSI TUSCIA FC, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6 co.2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giuseppe Basile e Fabrizio Lucchesi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe BASILE e Fabrizio LUCCHESI e del Sig. Salvatore AMATO, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTEROSI TUSCIA FC;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BASILE, di 15 (quindici) giorni di inibizione interamente commutati in ammenda di € 1.000 per il Sig. Fabrizio LUCCHESI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società ASD MONTEROSI TUSCIA FC;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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