FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 416/AA del 21/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CULTRONA ASD POLISPORTIVA GIOIOSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 547 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA e della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MASSIMILIANO CULTRONA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Gioiosa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Buzzanca Matteo, Celi Marco, Collura Andrea, Crescibene Giuseppe, Cultrona Giuseppe, Galati Gianluca, Gugliotta Marco, Oddo Salvatore, Regina Luciano, Sidoti Andrea, Spinella Tindaro, Toto Luca Francesco, Zuccarelli Luca, Caserta Marco, Cicero Diego, Siragusano Giacomo e Fiore Davide;

A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Andrea Massimiliano CULTRONA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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