FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 421/AA del 22/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI PIETRO COLELLA ASD FEMMINILE PESCARA FUTSAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 711 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Barbara DI PIETRO, Luca COLELLA, e della società A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BARBARA DI PIETRO, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD Femminile Pescara Futsal, in violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. FIGCLND-DIVISIONE CALCIO A 5 n. 239 del 11.11.2022, per aver omesso di verificare che gli adempimenti stabiliti dal suddetto comunicato venissero correttamente eseguiti dal sig. Luca Colella che era stato, di fatto, delegato, per conto della società ASD Femminile Pescara Futsal, a depositare entro il 10 dicembre 2022, l'attestazione, circa l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di tutte le giocatrici in organico con accordo economico depositato; nonché le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle giocatrici titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, e l'attestazione dell'avvenuta corresponsione a ciascuna giocatrice delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022;

LUCA COLELLA, all'epoca dei fatti, tesserato in qualità di Dirigente della società ASD Femminile Pescara Futsal, in violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. FIGC-LND-DIVISIONE CALCIO A 5 n. 239 del 11.11.2022, per aver omesso di compiere gli adempimenti stabiliti dal suddetto comunicato ufficiale, essendo stato, di fatto, delegato dal Presidente e legale rappresentante della società ASD Femminile Pescara Futsal, a depositare entro il 10 dicembre 2022, l'attestazione, circa l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi economici di tutte le giocatrici in organico con accordo economico depositato; nonché le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalle giocatrici titolari degli stessi accordi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, e l'attestazione dell'avvenuta corresponsione a ciascuna giocatrice delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla data del 31 ottobre 2022;

A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, sig.ra Di Pietro Barbara, e dal proprio dirigente sig. Luca Colella, come descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca COLELLA e dalla Sig.ra Barbara DI PIETRO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per la Sig.ra Barbara DI PIETRO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Luca COLELLA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FEMMINILE PESCARA FUTSAL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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