F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 205/TFN – SD del 22 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27349/486 pf22-23/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti dei sig. Gianluca Poloni e della società Montottone Grottese ASD – Reg. Prot. 183/TFN-SD

Decisione/0205/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0183/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27349/486 pf2223/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti dei sig. Gianluca Poloni e della società Montottone Grottese ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 15 maggio 2023, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Donatello Recchi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società AFC Fermo SSD a RL, contestandogli:

la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2 e all’art. 39 comma 1 lett. Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e al Comunicato Ufficiale n. 33, stagione sportiva 2022-2023, del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alessio Tofoni – soggetto non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società AFC Fermo – durante la stagione sportiva 2022-2023, di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo al posto di un allenatore dei portieri abilitato di cui la società non si è dotata; nonché per aver consentito e comunque non impedito al sig. Michelangelo Ciotti – tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese ASD ma iscritto all’Albo del Settore Tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti – di svolgere in assenza del sig. Alessio Tofoni l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della società AFC Fermo; - il sig. Alessio Tofoni, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società AFC Fermo SSD a RL, contestandogli:

la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2, e 39 comma 1 lettera Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e del Comunicato Ufficiale n. 33, stagione sportiva 2022-2023, del Settore Tecnico, poiché nella stagione sportiva 2022-2023, benché non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società AFC Fermo, ha svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi e Allievi della società AFC Fermo al posto di un allenatore abilitato, di cui la società non si è dotata;

- il sig. Gianluca Poloni, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Montottone Grottese ASD, contestandogli: la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36, comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Michelangelo Ciotti, soggetto tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese ASD, di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo;

- il sig. Michelangelo Ciotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Montottone Grottese ASD, contestandogli: la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36 comma 2 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico poiché durante la stagione sportiva 2022-2023 pur tesserato unicamente come calciatore per la società Montottone Grottese ASD – benché iscritto all’Albo del Settore Tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti - ha svolto l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della società AFC, Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo;

- la società AFC Fermo SSD a RL, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Donatello Recchi, Alessio Tofoni e Michelangelo Ciotti come sopra descritte;

- la società Montottone Grottese ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gianluca Poloni e Michelangelo Ciotti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dall’invio di una mail, in data 22/12/2022, dalla Segreteria Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico alla Procura Federale, con cui si segnalava che la società AFC Fermo SSD ARL avrebbe consentito a soggetti tesserati con altre società lo svolgimento, all’interno dei suoi impianti, di allenamenti specifici per i portieri della categoria allievi e giovanissimi della stessa Fermo e la partecipazione ai medesimi allenamenti.

In particolare, era stato segnalato, anche sulla base di due files video allegati, che il sig. Michelangelo Ciotti, tesserato con la Montottone Grottese ASD, aveva svolto le funzioni di allenatore dei portieri degli allievi della AFC Fermo e che il minore Thomas Fioravanti, tesserato con la Polisportiva U. Mandolesi Calcio di Porto San Giorgio, aveva preso parte a tali allenamenti.

L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura è consistita, anzitutto, nell’acquisizione dei fogli di censimento relativi alla AFC Fermo, alla Polisportiva U. Mandolesi Calcio e alla Montottone Grottese ASD.

La Procura procedeva, dunque, all’audizione degli interessati.

Il giocatore Fioravanti confermava di allenarsi settimanalmente con la AFC Fermo e riconosceva sé stesso ed il sig. Michelangelo Ciotti nei video mostratigli, indicando quale preparatore ordinario dei portieri il sig. Alessio Tofoni. Anche il minore Postacchini Matteo, parimenti tesserato per la Polisportiva Mandolesi Calcio, confermava le medesime circostanze.

Analoghe dichiarazioni provenivano dal Presiedente della società Pol. U. Mandolesi Calcio Antimo Torresi, il quale precisava che tra la società da lui presieduta e la AFC Fermo sarebbe stata stipulata una convenzione di collaborazione sportiva e che per gli allenamenti del Fioravanti avrebbe rilasciato apposito nulla osta (documentazione che, successivamente, trasmetteva alla Procura). I fatti venivano confermati dal sig. Alessio Tofoni, tesserato quale dirigente accompagnatore della AFC Fermo, il quale dichiarava di allenare i giovani portieri della società pur riconoscendo di non avere la relativa abilitazione in quanto, a suo dire, la FIGC Marche non organizzerebbe corsi appositi almeno dal 2019.

Affermava che solo occasionalmente era stato sostituito dal sig. Michelangelo Ciotti “a titolo di favore personale”. Quest’ultimo confermava tutte le circostanze sopra indicate, esibendo l’abilitazione in suo possesso ad allenare i giovani portieri.

Il sig. Donatello Recchi, Presidente della AFC Fermo e il sig. Massimo Rutinelli, allenatore della categoria giovanissimi della AFC Fermo confermavano i fatti.

Il sig. Gianluca Poloni, Presidente della società Montottone Grottese ASD affermava, in una comunicazione via pec inviata alla Procura, di poter essere al corrente solo delle attività svolte dal tesserato Michelangelo Ciotti durante le sedute di allenamento o gara in cui era stato presente.

All’esito di tali attività la Procura trasmetteva, in data 31 marzo 2023, comunicazione di conclusione indagini con cui contestava agli indagati i medesimi fatti oggetto del successivo deferimento, di cui in epigrafe.

In data 4 aprile 2023 l’Avv. Stefano Chiodini, nell’interesse di Donatello Recchi e l’Avv. Mirko Franconi, nell’interesse di Michelangelo Ciotti, chiedevano ed ottenevano l’accesso agli atti del fascicolo.

L’Avv. Franconi depositava, in data 15 aprile 2023, una memoria con cui chiedeva l’archiviazione nei confronti di Michelangelo Ciotti.

Il sig. Gianluca Poloni, su sua richiesta, veniva ascoltato in data 20 aprile 2023.

In tale sede il Poloni evidenziava che, poiché la società di cui era Presidente era priva di settore giovanile, non avrebbe avuto l’obbligo di tesserare un preparatore dei portieri, come invece contestato dalla Procura.

Per il resto affermava che il sig. Ciotti era stato inserito nell’organico della prima squadra del Montottone Grottese quale portiere e ribadiva che, a suo parere, il Presidente e la società avrebbero potuto rispondere solo dei comportamenti tenuti dai tesserati nel corso delle sedute di allenamento e/o delle partite, ma non dell’attività svolta dagli stessi tesserati fuori da tali contesti. Per tale ragione affermava che gli sarebbe stato impossibile impedire l’illecito asseritamente commesso dal Ciotti.

Infine, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, in data 15 maggio 2023 la Procura Federale provvedeva a notificare l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del TFN fissava l’udienza del 13 giugno 2023 per la discussione del procedimento.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg. Michelangelo Ciotti, Donatello Recchi, Alessio Tofoni, nonché la società AFC Fermo SSD a RL, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione del Tribunale.

Il dibattimento

All’udienza del 13 giugno 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Gianluca Poloni, in proprio e per la società rappresentata, e l’Avv. Mirko Franconi, in rappresentanza del sig. Michelangelo Ciotti.

Nessuno compariva per i sigg. Donatello Recchi e Alessio Tofoni, nonché per la società AFC Fermo SSD a RL.

Le parti presenti depositavano proposte di accordo tra la Procura Federale e i sigg. Michelangelo Ciotti, Donatello Recchi, Alessio Tofoni, nonché la società AFC Fermo SSD.

Il Tribunale, lette le predette proposte, ritenuta corretta, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi, applicando le sanzioni in essi determinate.

La trattazione proseguiva per le posizioni del sig. Gianluca Poloni e della società Montottone Grottese ASD.

In relazione a questi ultimi, la Procura concludeva per l’affermazione della loro responsabilità e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Gianluca Poloni, mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della società Montottone Grottese ASD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Il sig. Gianluca Poloni, in proprio e in rappresentanza della società Montottone Grottese ASD, espresse brevi considerazioni a propria difesa, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.

La decisione

Alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene che debba essere pronunciato il proscioglimento dei deferiti.

È del tutto evidente, infatti, la loro completa estraneità ai fatti di cui è causa.

È accertato, ed è stato ammesso dal diretto interessato, che Michelangelo Ciotti abbia in alcune occasioni svolto l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi e Allievi della Società AFC Fermo, pur essendo tesserato quale portiere della società Montottone Grottese.

È incontestato, infatti, che su richiesta di Alessio Tofoni, dirigente dell’AFC Fermo, e dello stesso Presidente di quest’ultima società, Michelangelo Ciotti, per asserite ragioni di cortesia ed amicizia, abbia talora sostituito lo stesso Tofoni nell’attività, abitualmente svolta da quest’ultimo, seppure sine titulo, di allenatore dei portieri della squadra Allievi e giovanissimi.

Di tali comportamenti non può tuttavia chiamarsi a rispondere il Presidente della società Montottone Grottese, Gianluca Poloni, né la medesima società per la sola circostanza che Michelangelo Ciotti era ad essa tesserato.

I deferiti hanno infatti affermato di non essere al corrente di tali attività esterne del loro tesserato di cui dunque, anche in base ai principi della responsabilità oggettiva della società e del suo rappresentante per i fatti commessi dai tesserati, essi non potrebbero rispondere.

Rileva il Tribunale che, in effetti, non è emerso dall’istruttoria alcun elemento che possa ricondurre l’attività svolta da Michelangelo Ciotti presso la AFC Fermo alla sfera della Montottone Grottese e del suo Presidente né alcun elemento che possa far anche solo presumere una loro conoscenza di tali condotte.

In tali termini, è evidente che non può essere ascritta a Gianluca Poloni e alla società di cui è Presidente alcuna forma di responsabilità per i fatti contestati.

Onde evitare la configurazione di ipotesi di pura responsabilità di posizione (ammissibili, a tutto voler concedere, solo in alcune peculiari fattispecie di illecito civilistico) è necessario, infatti, che le violazioni delle norme dell’ordinamento federale da parte di tesserati ed esponenti di un società, siano imputabili al legale rappresentante della medesima società in ragione della conoscenza o, quanto meno, della colpevole ignoranza dei fatti e delle circostanze costitutive dell’illecito da parte del medesimo rappresentante; in assenza di tale coefficiente minimo di imputazione soggettiva non è, infatti, configurabile la violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti dall’assunzione della funzione di Presidente e rappresentante legale della compagine sociale (cfr. CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022; TFN, decisione n. 121/TFNSD-2022-2023).

Nel caso di specie non possono addebitarsi al Presidente della Montottone Grottese neanche ipotetiche carenze di tipo organizzativo, essendo evidente che i fatti imputati al Ciotti sono frutto, in base agli elementi istruttori raccolti, di una sua iniziativa strettamente personale, non ascrivibile, sotto alcun profilo, alla violazione di obblighi di garanzia da parte dell’incolpato nella sua qualità di Presidente della squadra.

In definitiva, in base agli esiti dell’attività di indagine compiuta dall’organo inquirente, non emerge alcun indizio, e neanche alcuna credibile dichiarazione o chiamata in causa, comprovante la responsabilità dell’incolpato Presidente della società Montottone Grottese per i fatti la cui commissione è stata addebitata, in via diretta, a Michelangelo Ciotti.

Ed invero l’affermazione del Ciotti secondo cui il Presidente della sua società non avrebbe potuto non sapere dell’attività esercitata presso la società Fermo ASD, nei termini in cui è formulata, è assolutamente priva di valore per la sua assoluta genericità ed il mancato riferimento ad alcun elemento concreto di prova.

Appurato che, per quanto esposto, i fatti commessi dal Ciotti non possono essere ascritti ad alcuna responsabilità del deferito Gianluca Poloni, viene meno, evidentemente, la possibilità di contestare i medesimi fatti alla società di cui lo stesso Gianluca Poloni è legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 22 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it