F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 206/TFN – SD del 22 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 28464/384 pf22-23/pm/GR/RN del 24maggio 2023, depositato il 25 maggio 2023, nei confronti dei sig.ri Vincenzo Cazzaniga, Felice Squitieri, Roberto Sala, Gioele Sala e della società Besana ASD Fortitudo- Reg. Prot. 190/TFN-SD

Decisione/0206/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0190/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28464/384pfi 2223/PM/rn del 24 maggio 2023, depositato il 25 maggio 2023, nei confronti dei sigg. Cazzaniga Vincenzo, Squitieri Felice, Sala Roberto, Sala Gioele, nonché nei confronti della società Besana ASD Fortitudo,

a seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28464/384pfi 22-23/PM/rn del 24 maggio 2023, depositato il 25 maggio 2023, nei confronti di:

1) sig. Cazzaniga Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Besana ASD Fortitudo, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF e dall’art. 47 del Regolamento della LND, nonché dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, ad un tecnico in possesso dell’abilitazione idonea per tale competizione;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere attribuito nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, al sig. Felice Squitieri, tecnico abilitato come “Allenatore Uefa b”, senza tesserarlo; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso sig. Felice Squitieri assumesse la qualifica ed i compiti di allenatore delle squadre schierate dalla società Besana ASD Fortitudo, inserito nelle distinte di gara, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza: Besana ASD Fortitudo - ASD Campagnola Don Bosco del 4.12.2022, Besana ASD Fortitudo - ASD Liscate Calcio del 22.1.2023, Besana ASD Fortitudo - FCD Pioltellese del 29.1.2023, Besana ASD Fortitudo - Real Cinisello del 5.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Gerardiana

Monza del 19.2.2023, Besana ASD Fortitudo - GS Vedano del 12.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Albiatese del 5.3.2023, Besana ASD Fortitudo - C.O.S.O.V. del 26.2.2023 e Besana ASD Fortitudo - ASD Leo Team del 12.3.2023;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023, attribuito al sig. Roberto Sala il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dall’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico, per avere attribuito al sig. Gioele Sala nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nonostante lo stesso fosse in possesso della qualifica di “Allenatore Uefa C”, e dunque di un’abilitazione non idonea a tale competizione; nonché per aver attribuito allo stesso sig. Gioele Sala il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda, inserito in distinta di gara, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione idonea alla categoria, quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza: gara Besana ASD Fortitudo - ASD Leo Team del 23.10.2022, Besana ASD Fortitudo - FCD Vignareal del 13.11.2022, Besana ASD Fortitudo - ASD Giussano Calcio del 20.11.2022, Besana ASD Fortitudo US Pio XI Speranza del 27.11.2022, Besana ASD Fortitudo - ASD Campagnola Don Bosco del 4.12.2022, Besana ASD Fortitudo -Vires dell’11.12.2022, Besana ASD Fortitudo - Real Cinisello del 5.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Gerardiana Monza del 19.2.2023, Besana ASD Fortitudo - GS Vedano del 12.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Albiatese del 5.3.2023, Besana ASD Fortitudo - C.O.S.O.V. del 26.2.2023 e Besana ASD Fortitudo - ASD Leo Team del 12.3.2023;

2) sig. Squitieri Felice, all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Besana ASD Fortitudo, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 38 delle NOIF, nonché dagli artt. 33 e 37 del regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Besana ASD Fortitudo militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, pur non essendo tesserato per tale società; nonché per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra schierata dalla società Besana ASD Fortitudo, inserito nelle distinte di gara, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza: Besana ASD Fortitudo - ASD Campagnola Don Bosco del 4.12.2022. Besana ASD Fortitudo - ASD Liscate Calcio del 22.1.2023, Besana ASD Fortitudo - FCD Pioltellese del 29.1.2023, Besana ASD Fortitudo - Real Cinisello del 5.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Gerardiana Monza del 19.2.2023, Besana ASD Fortitudo - GS Vedano del 12.2.2023, Besana ASD Fortitudo Albiatese del 5.3.2023, Besana ASD Fortitudo - C.O.S.O.V. del 26.2.2023 e Besana ASD Fortitudo - ASD Leo Team del 12.3.2023;

3) sig. Sala Roberto, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Besana ASD Fortitudo, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nel periododall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Besana ASD Fortitudo militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nonostante fosse sprovvisto della abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4) sig. Sala Gioele, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società Besana ASD Fortitudo, per rispondere:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Besana ASD Fortitudo militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nonostante fosse in possesso dell’abilitazione quale “Allenatore Uefa C”, e pertanto fosse sprovvisto della abilitazione idonea per la competizione; nonché per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della Besana ASD Fortitudo, inserito nelle distinte di gara, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza: Besana ASD Fortitudo - ASD Leo Team del 23.10.2022, Besana ASD Fortitudo - FCD Vignareal del 13.11.2022, Besana ASD Fortitudo - ASD Giussano Calcio del 20.11.2022, Besana ASD Fortitudo - US Pio XI Speranza del 27.11.2022, Besana ASD Fortitudo - ASD Campagnola Don Bosco del 4.12.2022, Besana ASD Fortitudo - Vires dell’11.12.2022, Besana ASD Fortitudo Real Cinisello del 5.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Gerardiana Monza del 19.2.2023, Besana ASD Fortitudo - GS Vedano del 12.2.2023, Besana ASD Fortitudo - Albiatese del 5.3.2023, Besana ASD Fortitudo - C.O.S.O.V. del 26.2.2023 e Besana ASD Fortitudo - ASD Leo Team del 12.3.2023;

5) la società Besana ASD Fortitudo per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Vincenzo Cazzaniga, Felice Squitieri, Roberto Sala e Gioele Sala, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg. Cazzaniga Vincenzo, Squitieri Felice, Sala Roberto, Sala Gioele, nonché la società Besana ASD Fortitudo, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Silvia Cazzaniga, in rappresentanza di tutte le parti deferite, che hanno confermato le proposte di accordo, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cazzaniga Vincenzo, mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Squitieri Felice, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per il sig. Sala Roberto, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Sala Gioele, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società Besana ASD Fortitudo, euro 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 22 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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