F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 207/TFN – SD del 22 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27251/489 pfi 22-23 /PM/mf del 12 maggio 2023 nei confronti del sig. Di Benedetto Giuseppe + altri – Reg. Prot. 178/TFN-SD

 

Decisione/0207/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0178/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27251/489 pfi 22-23 /PM/mf del 12 maggio 2023 nei confronti dei sigg. Di Benedetto Giuseppe, Iraldo Collicelli, Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo, Fiananese Luca e della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 12 maggio 2023, depositato il medesimo giorno, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. Il sig. DI BENEDETTO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, che i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca, su indicazione del sig. Iraldo Collicelli che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, prendessero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 al sig. Iraldo Collicelli di svolgere le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

2. il sig. IRALDO COLLICELLI all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver chiesto ed ottenuto che i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca, assumessero provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 senza essere tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

3. il sig. GAGLIARDI VINCENZO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver concordato e condiviso con i tecnici sigg.ri Ionata Matteo e Fiananese Luca su indicazione del sig. Iraldo Collicelli, che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

4. il sig. IONATA MATTEO, all’epoca dei fatti responsabile tecnico tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver concordato e condiviso con i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo e Fiananese Luca su indicazione del sig. Iraldo Collicelli, che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

5. il sig. FIANANESE LUCA all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, per rispondere:

- della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso concordato e condiviso con i tecnici sigg.ri Gagliardi Vincenzo e Ionata Matteo, su indicazione del sig. Iraldo Collicelli che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri Cannata Matteo e Bambacaro Giorgio, consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

6. la società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Di Benedetto, Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca, e nel cui interesse ed al cui interno svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva il sig. Iraldo Collicelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 16/01/2023 la Procura Federale Interregionale, a seguito di una segnalazione pervenutale con mail del 20.12.2022 dal Sig. Massimo Ciuffreda, qualificatosi come Consigliere comunale di Manfredonia, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 489pfi22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla fotografia pubblicata da un gruppo di calciatori juniores della Ssdarl Manfredonia Calcio 1932 in segno di protesta per la prolungata indisponibilità dell’impianto sportivo comunale “Miramare”, nonché al comunicato stampa successivo del sig. Iraldo Collicelli, responsabile del settore giovanile della stessa società, nel quale vengono preannunciati provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti ritenuti responsabili”.

Con la suddetta nota il Sig. Ciuffreda rappresentava che “… Per via di lavori, interminabili, che la società Manfredonia Miramare, sta eseguendo al Campo sportivo della città di Manfredonia denominato Stadio Miramare, le squadre sono costrette ad allenarsi in campi di fortuna … Subendo di fatto una serie di disagi che si sta protraendo dal mese di giugno … Questi ragazzi dopo l'ennesimo rinvio di ripresa a giocare nel Miramare si sono inventati una forma di protesta ed in seguito all' ennesima vittoria, negli spogliatoi durante i festeggiamenti si sono scattati una foto che allego. Pubblicando un comunicato … <Anche noi del gruppo Juniores del Manfredonia Calcio 1932 ci associamo a favore di questo grido. Siamo stanchi di questa situazione surreale che ci vede costretti ad allenarci in campi (che definibili tali è un complimento) al limite della decenza. Aspettando la fine dei lavori previsti per fine settembre, ci siamo allenati in spiaggia e successivamente al “campo bianco” della Croce, dove svolgiamo gli allenamenti tutt’ora.

Il nostro campionato è iniziato da oltre un mese e nulla è cambiato. Questa non vuole essere una presa di posizione nei confronti dello staff o della società ma vogliamo solamente esprimere il nostro dissenso. Meritiamo risposte, non più bugie> … Ora in seguito a questa protesta la società ha ben pensato di punire i fautori con una squalifica definitiva … Questi signori condannando i ragazzi vengono meno ai valori fondamentali dello sport che sono: la libertà e l’espressione di sè stessi e il coraggio insito in ogni gesto sportivo …”. Alla sua segnalazione allegava una fotografia che ritraeva 15 ragazzi della formazione Juniores regionali del MANFREDONIA CALCIO negli spogliatoi al termine della vittoriosa gara disputata il 7.12.2022 contro il Nuova Daunia Foggia 1939 nel mentre due di essi, in seguito identificati per i Sigg.ri Matteo CANNATA e Giorgio BAMBACARO, reggevano ed esibivano dispiegata una maglietta di colore celeste con sopra apposta la scritta “Basta bugie vogliamo il Miramare”.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo il foglio censimento e la visura camerale della società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932, le schede di tesseramento relative agli atleti tesserati per la Società, i referti di numerose gare disputate dalla compagine degli Juniores Regionali, la visura camerale della società Manfredonia Miramare SSDARL, provvedeva all’audizione di quasi tutti i calciatori Juniores del MANFREDONIA CALCIO 1932, dell’intero staff tecnico rappresentato dai Sigg.ri Matteo IONATA, Vincenzo GAGLIARDI e Luca FIANANESE nonché all’audizione del denunciante, Sig. Massimo Ciuffreda e del Sig. Iraldo COLLICELLI, non tesserato e comproprietario del 50% delle quote del MANFREDONIA CALCIO nonché Amministratore Unico della Società Manfredonia Miramare SSDARL, indicato da quasi tutti gli auditi come il responsabile del Settore Giovanile della Società.

Al termine della complessa attività istruttoria, l’Organo inquirente, ritenendo che da quanto assunto fossero emerse violazioni circa i comportamenti e le attività poste in essere dai Sigg.ri Giuseppe DI BENEDETTO, Iraldo COLLICELLI, Matteo IONATA, Vincenzo GAGLIARDI e Luca FIANANESE, provvedeva, in data 31.03.2023, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale ai suddetti e alla società  MANFREDONIA CALCIO 1932 venivano contestate le violazioni di cui al precitato atto.

La Società MANFREDONIA CALCIO e il suo Presidente si limitavano e chiedere copia degli atti senza svolgere alcuna attività difensionale.

La Procura federale, spirati i termini di rito, si determinava quindi, con atto del giorno 12.05.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i Sigg.ri Giuseppe DI BENEDETTO, Iraldo COLLICELLI, Matteo IONATA, Vincenzo GAGLIARDI, Luca FIANANESE e la Società MANFREDONIA CALCIO 1932 SSDARL ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase prebattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 13.06.2023. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 13 giugno 2023, tenuta in modalità videoconferenza, era presente il Sostituto Procuratore Dott.ssa Loredana Fardello in rappresentanza della Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giuseppe DI BENEDETTO, 6 (sei) mesi di inibizione; per i Sigg.ri Vincenzo GAGLIARDI, Matteo IONATA e Luca FIANANESE 10 (dieci) giornate di squalifica ciascuno da scontarsi nel campionato di competenza; per il Sig. sig. Iraldo COLLICELLI, 8 (otto mesi) di inibizione; per la società SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Era altresì presente personalmente il deferito Sig. Giuseppe DI BENEDETTO, assistito dagli Avv.ti Salvatore Laguardia e Michele Sibillano, intervenuti anche in rappresentanza dei Sigg.ri Vincenzo GAGLIARDI, Matteo IONATA e Luca FIANANESE e della società MANFREDONIA CALCIO. Il Presidente dava quindi la parola al Sig. DI BENEDETTO il quale precisava di aver assunto la Presidenza della Società all’inizio della corrente stagione sportiva su sollecitazione del Sindaco al quale aveva assicurato che si sarebbe interessato solo della prima squadra e non anche del settore giovanile, aggiungendo che era stato proprio lui a far predisporre la maglietta con la scritta “basta bugie vogliamo il Miramare” facendola poi indossare alla prima squadra. Conseguentemente non si sarebbe mai sognato di sanzionare dei giovani calciatori per un gesto che egli stesso aveva ideato e autorizzato. In merito alla posizione del Sig. COLLICELLI dichiarava di non sapere che lo stesso non fosse tesserato.

Prendeva poi la parola l’Avv. Salvatore Laguardia sottolineando il carattere generico delle contestazioni mosse dalla Procura Federale ai propri rappresentati e la loro completa estraneità a quanto contestatogli evidenziando, con riferimento alla posizione dei tecnici, che gli stessi non avrebbero potuto esimersi dal seguire le indicazioni del sig. COLLICELLI, responsabile del settore giovanile della Società.

L’Avv. Michele Sibillano eccepiva la mancanza, tra gli atti inviati dalla Procura Federale e seguito di richiesta di copia degli stessi dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, del documento relativo all’esposto prodotto dal sig. Massimo Ciuffreda, nonché del documento attestante l’apertura del procedimento con la conseguente impossibilità di conoscere il rispetto del termine di 60 giorni previsto dal CGS per la durata delle indagini.

Entrambi i difensori insistevano per il proscioglimento dei propri rappresentati.

La decisione

Ritiene il Collegio, prima di esaminare il merito della vicenda, di dover sgombrare il campo dalle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti circa l’incompletezza del fascicolo processuale rimessogli dalla Procura Federale a seguito di formale richiesta. Al di là del fatto che il Tribunale opera “ex officio” il controllo sul rispetto dei termini processuali, occorre rilevare come le eccezioni in esame risultino tardivamente proposte e per tali inammissibili. Sul punto è granitica la giurisprudenza della CFA che ha avuto ad affermare più volte che “È tardiva l’eccezione sollevata direttamente in udienza e non con le memorie che possono essere depositate fino a tre giorni prima dell’udienza” (n. 31/CFA/2019-2020) e ancora, per tutte, “… fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti … lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere” (n. 49/CFA/2021-2022).

Ciò detto, ritiene il Tribunale che i comportamenti ascritti ai Sigg.ri Vincenzo GAGLIARDI, Matteo IONATA e Luca FIANANESE nonché ai Sigg.ri Giuseppe DI BENEDETTO e Iraldo COLLICELLI, per questi ultimi due limitatamente al primo capo di incolpazione, non possano essere sanzionati

Precisato che detti comportamenti hanno, di fatto, prodotto la “sospensione” dei due calciatori juniores Matteo CANNATA e Giorgio BAMBACARO dall’attività agonistica per tre gare di campionato (turni del 10.12.2022, 17.12.2022 e 21.12.2022) ma non dagli allenamenti infrasettimanali, che il BAMBACARO ha ritenuto di non dover svolgere per sua scelta personale, il provvedimento adottato trova giustificazione e legittimazione nel comportamento dei due giovani.

Risulta, infatti, dalle molte testimonianze in atti e anche da quanto dichiarato dal CANNATA (audizione del 15.02.2023) e dal BAMBACARO (audizione del 7.03.2023) stessi, che agli allenatori della squadra Juniores, Sigg.ri GAGLIARDI  e FIANANESE, prima dell’inizio della gara MANFREDONIA CALCIO - NUOVA DAUNIA FOGGIA del 7 dicembre 2022, fosse stato chiesto, dai calciatori, il permesso di fotografarsi con la maglietta in questione e che tale permesso sia stato negato dal Mister GAGLIARDI, responsabile tecnico della squadra, per motivi di opportunità legati a una lunga polemica in atto fra i tifosi e la Società in merito ai lavori di ristrutturazione dello stadio Miramare, affidati alla Società del Sig. Iraldo COLLICELLI e protrattisi troppo a lungo. Per evitare, quindi, che i ragazzi venissero coinvolti in questioni extra calcistiche il GAGLIARDI non acconsentì a quanto richiesto dai calciatori. Riferisce il BAMBACARO che nonostante il permesso negato, egli stesso si fece prestare una maglietta con la scritta incriminata da un tifoso e che, al termine della gara anzidetta, i giovani abbiano approfittato dell’assenza degli allenatori dallo spogliatoio e si siano fatti fotografare con la maglietta e, per di più, abbiano provveduto a inviare la fotografia, accompagnata da una sorta di comunicato, alla chat dei tifosi del MANFREDONIA CALCIO  denominata “Gradinata Est Manfredonia” quasi a voler sfidare il divieto imposto dalla Società per il tramite dell’allenatore e a voler sposare la protesta dei tifosi, così sortendo proprio l’effetto che il GAGLIARDI voleva evitare.

Si consideri, ancora, che la squadra era ben consapevole di fare qualcosa che avrebbe potuto condurre a conseguenze disciplinari altrimenti non vi sarebbe stata la necessità di chiedere il permesso all’allenatore avanti di assume l’iniziativa di esporre la maglietta.

Tale comportamento risulta essere certamente censurabile e certamente non trova giustificazione nel fatto che, al contrario, ai calciatori della prima squadra fu consentito di indossare la maglietta con la nota scritta, addirittura su iniziativa del Presidente DI BENEDETTO. In questo caso il “permesso” era addirittura un invito del Presidente del sodalizio nel mentre, nel caso degli juniores, il “permesso”, sia pure richiesto, era stato espressamente negato dalla Società per il tramite degli allenatori, per i motivi anzidetti.

Peraltro la sospensione imposta ai due responsabili del comportamento oggi “sub judice”, tali dichiaratisi probabilmente a copertura dell’intera squadra, appare afflittivamente congrua in quanto ha certamente impedito ai ragazzi di partecipare a tre gare ma non ha interdetto agli stessi di partecipare regolarmente agli allenamenti.

Passando all’esame della seconda incolpazione ascritta al Presidente DI BENEDETTO e alla condotta imputata al Sig. COLLICELLI con il secondo capo di incolpazione, ritiene il Tribunale che i predetti siano responsabili, sia pure per titolo più contenuto rispetto a quanto loro contestato dalla Procura Federale.

È principio generale del diritto processuale quello secondo il quale compete all’organo giudicante il potere-dovere della qualificazione giuridica del fatto e l’individuazione delle norme violate. Proprio in virtù di quanto appena enunciato occorre osservare, in via preliminare, che all’interno di una società sportiva colui che riveste la carica di responsabile, o presidente che dir si voglia, del settore giovanile non svolge necessariamente mansioni tecniche, che vengono demandate agli allenatori, ma principalmente di natura amministrativa. Da ciò discende che al Sig. COLLICELLI, peraltro non tesserato, non può contestarsi la violazione dell’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, ma l’incolpazione deve essere limitata alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF. Se, infatti, dagli atti e dalle dichiarazioni acquisite in sede di indagine è addirittura conclamato che il COLLICELLI, non tesserato come dallo stesso ammesso, svolgesse le mansioni di dirigente del settore giovanile del MANFREDONIA CALCIO, è altrettanto vero che oltre al tesseramento nessun altro obbligo gravava sullo stesso dal momento che non risulta aver svolto mansioni tecniche e non poteva quindi violare la norma di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Inoltre nessun rilievo può avere, nella fattispecie, il richiamo alla violazione dell’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico che regola le attività di tale Settore e non appare essere una norma di precetto.

Analogamente, per quanto attiene al secondo capo di incolpazione contestato al Presidente DI BENEDETTO, dovranno essere espunte le violazioni dell’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico per le stesse motivazioni di cui si è appena detto con riguardo al Sig. COLLICELLI, rimanendo, invece, pienamente calzante la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver provveduto a tesserare il Sig. COLLICELLI. Né può valere, quale attenuante, il fatto che il Sig. DI BENEDETTO abbia dichiarato di non sapere che il COLLICELLI non era tesserato o che egli stesso si occupava solo della prima squadra, sia perché è preciso obbligo del legale rappresentante della Società quello di accertarsi che i tutti i suoi collaboratori siano regolarmente tesserati, sia perché appare incredibile che il Presidente, comproprietario del MANFREDONIA CALCIO con il COLLICELLI al 50% ciascuno, non sia a conoscenza del ruolo rivestito dallo stesso in società.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene che la sanzione nei confronti del Sig. DI BENEDETTO vada contenuta nella misura di cui in dispositivo, rispetto alla richiesta dell’Organo requirente, in considerazione del minor numero di norme violate nel mentre per quanto riguarda la posizione del Sig. COLLICELLI, nonostante il ridimensionamento delle norme contestate, ritiene di doversi uniformare alla richiesta della Procura Federale in considerazione del fatto che lo stesso, Presidente del MANFREDONIA CALCIO nella stagione sportiva precedente, non poteva ignorare le norme sul tesseramento.

Infine, per quanto riguarda la Società che risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, appare equo irrogare la sanzione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg. Gagliardi Vincenzo, Ionata Matteo e Fiananese Luca.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Di Benedetto Giuseppe, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Iraldo Collicelli, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la società SSDARL Manfredonia Calcio 1932, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 22 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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