F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 208/TFN – SD del 23 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 16760/102 pf22-23/GC/gb del 19 gennaio 2023, depositato il 20 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri Antonio Bacchiani, Alessio Bizzaglia e Nazareno Cerusico e deferimento n. 18892/102bis pf22-23/GC/gb del 14 febbraio 2023 nei confronti del sig. Federico Coculo – Reg. Prot. 117-124/TFN-SD

Decisione/0208/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0117/TFNSD/2022-2023

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Claudio Croce – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 giugno 2023, sui deferimenti riuniti proposti dal Procuratore Federale n. 16760/102pf2223/GC/gb del 19 gennaio 2023, depositato il 20 gennaio 2023 nei confronti dei sigg. Antonio Bacchiani, Alessio Bizzaglia e Nazareno Cerusico e n. 18892/102bispf22-23/GC/gb del 14 febbraio 2023 nei confronti del sig. Federico Coculo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atti del 19 gennaio 2023 e 14 febbraio 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sigg.ri:

- Antonio Bacchiani, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore dalla stagione sportiva 2016/17 alla 2018/19 della società SSD Pomezia Calcio nonché socio della ASD Penta Pomezia e poi presidente della società ASD Pomezia Calcio 1957 dal luglio 2019 ad oggi;

- Alessio Bizzaglia, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 co. 2 del CGS prima per la società SSD Pomezia Calcio e poi per la società ASD Pomezia Calcio 1957 (nella s.s. 18/19 come dirigente della società SSD Pomezia Calcio), quale sponsor principale e amministratore di fatto prima della società SSD Pomezia Calcio e poi della società ASD Pomezia Calcio 1957;

- Nazareno Cerusico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante nelle SS 2016/2017 e 2017/2018 della società SSD Pomezia Calcio;

- Federico Coculo, all’epoca dei fatti copresidente nella SS 2015/2016 e presidente nella SS 2016/2017 della società SSD Pomezia Calcio e soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del C.G.S. sempre per la società SSD Pomezia Calcio dal 2017 al 2019.

Tutti i deferiti erano chiamati a rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, nelle more delle verifiche fiscali in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria competente nei confronti della SSD Pomezia Calcio, in concorso tra loro, contribuivano e comunque consentivano la costituzione della ASD Pomezia Calcio 1957, attraverso la fusione della SSD Pomezia Calcio con la società ASD Penta Pomezia, al precipuo fine di occultare le operazioni distrattive poste in essere dalla SSD Pomezia Calcio e dai suoi tesserati e di sottrarsi alle rispettive responsabilità. Condotte poste in essere dalla stagione sportiva 2016/2017 e fino alla stagione 2018/2019 e consistite nell’utilizzo improprio delle risorse finanziarie della società di calcio, realizzato attraverso contratti di sponsorizzazioni non veridici, stipulati prevalentemente con la società del Bizzaglia, che determinavano ricavi annui del tutto sproporzionati per una associazione dilettantistica sportiva senza fini di lucro, partecipante al Campionato d Eccellenza, per oltre 1 milione di euro annui e nel contempo effettuando ingenti prelevamenti dalle casse della società, sia in contanti che attraverso bonifici effettuati in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria e privi di titoli giustificativi. Tutti atti fraudolenti tesi all’evasione fiscale degli obblighi tributari di pagamento dell’IRES e dell’IVA.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali di particolare importanza risultavano:

- notizie stampa reperite su internet tra le quali quelle dal sito on line “Il Messaggero – Latina” del 16 luglio 2022;

- atti consegnati in formato cartaceo e digitale (DVD) dalla Procura della Repubblica di Velletri in data 21 luglio 2022, in relazione alla documentazione dell’indagine inerente alla SSD Pomezia Calcio;

- fogli censimento, aggiornati con eventuali modificazioni e/o integrazioni, della società SSD Pomezia Calcio dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione sportiva 2018-2019;

- fogli censimento, aggiornati con eventuali modificazioni e/o integrazioni, della società ASD Pomezia Calcio 1957 dalla stagione sportiva 2019-2020 alla stagione sportiva 2022-2023;

- fogli censimento della ASD Penta Pomezia per la SS 2018/2019;

- nota di riscontro della Commissione Accordi Economici del 9 agosto 2022;

- verbale audizione del sig Nazzareno Ruffini tesserato per la ASD Pomezia Calcio 1957 del 14 settembre 2022;

- Posizioni di tesseramento di alcuni calciatori della SSD Pomezia Calcio;

- verbale audizione del calciatore Tommaso Gamboni tesserato per la ASD Anzio Calcio 1942 del 19 settembre 2022;

- verbale audizione del calciatore Giampaolo Mastella tesserato per la ASD Indomita Pomezia del 19 settembre 2022;

- convocazione per l’audizione del sig. Nazareno Cerusico del 27 settembre 2022;

- comunicazione Avv. Giorgio Di Micco dell’impossibilità del sig. Nazareno Cerusico a presenziare alla programmata audizione; - convocazione per audizione del sig. Federico Coculo in data 14/10/2022;

- mail di riscontro all’invito all’audizione del sig. Federico Coculo del 19/10/2022;

- verbale audizione del sig. Antonio Bacchiani in data 24/10/2022;

- verbale audizione del sig. Alessio Bizzaglia in data 2/11/2022.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione l’udienza del 16 febbraio 2023, in occasione della quale l’Avv. Schillirò, costituito per il deferito Bacchiani, chiedeva un rinvio essendo impossibilitato a presenziare per precedenti impegni. Alla successiva udienza del 30 marzo 2023 veniva disposta la riunione del procedimento n. 16760/102 pf22-23/GC/gb del 19 gennaio 2023 (a carico del Bacchiani e altri) con il procedimento n. 18892/102bis pf22-23/GC/gb del 14 febbraio 2023 (a carico del Coculo) per connessione oggettiva. Su richiesta delle parti il giudizio veniva ulteriormente rinviato, sempre in modalità videoconferenza, disponendosi, a carico della Procura Federale e delle altre parti, la comunicazione e, ove possibile, la produzione della eventuale decisione che dovesse essere assunta dal GUP presso il Tribunale di Velletri, in esito all’udienza del 30 maggio 2023, in relazione alle pendenti verifiche fiscali. All’esito dei detti rinvii, disposti con sospensione dei termini, su richiesta degli incolpati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 5, lett. c) CGS CONI, si procedeva dunque al dibattimento all’udienza del 15 giugno 2023.

Il dibattimento

All’udienza del 15 giugno 2023, in sede di discussione, erano presenti l’Avv. Cristiano Pasero in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Francesco Lamonica in rappresentanza del sig. Alessio Bizzaglia e l’Avv. Antonio Schilirò in rappresentanza del sig. Antonio Bacchiani; nessuno era presente per i sigg. Nazareno Cerusico e Federico Coculo.

Su domanda del Presidente, l’Avv. Lamonica informava il Tribunale che l’udienza preliminare avanti il Tribunale Ordinario Penale ancora non era stata discussa per difetti di notifica e, quindi, rinviata al 2 ottobre 2023.

La Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento, e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Antonio Bacchiani, anni 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti del sig. Alessio Bizzaglia, anni 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti del sig. Nazareno Cerusico, anni 2 (due) di inibizione;

- nei confronti del sig. Federico Coculo, anni 2 (due) di inibizione.

L’Avv. Francesco Lamonica, in rappresentanza del sig. Bizzaglia precisava che il suo assistito, quale sponsor della società, aveva tutto l’interesse a controllare l’andamento del sodalizio e per questi motivi partecipava personalmente all’attività dello stesso, pur non avendo però alcuna responsabilità poiché lo stesso non ricopriva una posizione di rilievo all’interno della società medesima. Concludeva pertanto chiedendo l’assoluzione del proprio assistito.

L’Avv. Antonio Schilirò, in rappresentanza del sig. Antonio Bacchiani, sottolineava come i fatti contestati risalgano al 2016/2019, periodo antecedente alla costituzione della ASD Pomezia Calcio 1957. In quel periodo il sig. Bacchiani non ricopriva alcun ruolo decisionale nella SSD Pomezia Calcio e dunque non può rispondere di quanto contestatogli; concludeva quindi per l’assoluzione del sig. Bacchiani, poiché estraneo ai fatti contestati.

La decisione

In via preliminare deve rilevarsi come il presente procedimento origini da notizie di stampa relative alle indagini della Guardia di Finanza (coordinate dalla Procura di Velletri) circa una maxi frode fiscale, per oltre 7 milioni di euro, asseritamente commessa dalla SSD Pomezia Calcio nel periodo 2016-2019.

È opportuno subito precisare però come in questo ambito sportivo oggetto di contestazione non è ovviamente la presunta frode fiscale, che sarà affrontata in sede di autonomo procedimento penale tuttora pendente, ma semmai e più precisamente l’eventuale utilizzo improprio e/o distrattivo delle risorse finanziarie della SSD Pomezia Calcio.

In tale quadro e con tali fini del tutto irrilevante risulta quindi l’operazione di fusione del 20.6.2019 tra la SSD Pomezia Calcio e la ASD Penta Pomezia, entrambe confluite nella ASD Pomezia Calcio 1957. Invero, dei rapporti economici e degli eventuali illeciti commessi dalle società fuse (SSD Pomezia Calcio ed ASD Penta Pomezia) risponde certamente senza soluzione di continuità la nuova società ASD Pomezia Calcio 1957. Ciò è tanto vero che l’ASD Pomezia Calcio 1957 risulta aver già autonomamente affrontato la giustizia sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 CGS.

L’operazione di fusione societaria, asseritamente ideata per fini elusivi delle debitorie pregresse, non trova dunque alcun rilievo in questa sede; quello che invece in questa sede rileva ed emerge con chiarezza dalla indagini della Procura Federale e della Procura della Repubblica di Velletri è un sistema per cui ingenti somme di denaro, confluite nella SSD Pomezia Calcio attraverso contratti di sponsorizzazione, siano state poi utilizzate dalla stessa SSD Pomezia Calcio senza alcuna giustificazione ovvero per fini estranei all’attività sportiva.

Risulta infatti certo e dimostrato che gli ingenti ricavi della SSD Pomezia Calcio, derivanti dai contratti di sponsorizzazione - sulla cui efficacia e veridicità v’è comunque più di una perplessità, soprattutto considerati gli importi elevati a favore di una squadra dilettantistica di Eccellenza - siano stati comunque distratti e utilizzati dai deferiti per fini estranei alla società di calcio.

Nei limiti appena delineati, ad eccezione del Sig. Bacchiani, che deve prosciogliersi, sussiste la responsabilità dei deferiti per le condotte loro attribuite che verranno di seguito affrontate.

1) Quanto al sig. Alessio Bizzaglia è incontrovertibilmente emerso nell’istruttoria svolta che lo stesso abbia avuto un ruolo di primaria e fondamentale importanza nell’ambito della direzione e organizzazione della SSD Pomezia Calcio tanto da poterlo definire il vero “amministratore di fatto” o gestore occulto della società. Molto più di un semplice sponsor è infatti risultato essere il Bizzaglia, che invero era spesso presente nelle riunioni operative della società, partecipandovi attivamente, tanto da essere definito – dalla stampa ma anche dagli stessi tesserati - il vero “patron” della SSD Pomezia Calcio e della ASD Pomezia Calcio 1957 (cfr. dichiarazioni di Ruffini del 14.9.2022, Mastella del 19.9.2022 e Bacchiani del 24.10.2022).

Risulta in atti che il Bizzaglia – anche attraverso le proprie società – fosse il principale finanziatore della SSD Pomezia Calcio, versando circa 250.000,00 euro l’anno; in totale poi gli sponsor (quasi tutte società riconducibili o aventi rapporti commerciali con l’attività del Bizzaglia) nelle stagioni 2016-2019 hanno versato nelle casse della SSD Pomezia Calcio tra i 700.000,00 e il milione di euro l’anno.

In tale abnorme quadro economico/finanziario per una squadra dilettante, iscritta al campionato di Eccellenza, è emerso come il Bizzaglia fosse il soggetto terminale della catena autorizzativa per l’effettuazione delle spese della SSD Pomezia Calcio e che lo stesso operava in nome e per conto della Società anche a livello sportivo e non solo finanziario/economico, relazionandosi con medici sportivi, organizzando eventi sportivi, essendo presente agli allenamenti e corrispondendo somme extra ai calciatori (cfr. pag. 1149 e ss. atti Procura di Velletri – cfr. anche dichiarazioni Giampaolo Mastella del 19.9.2022).

Nell’ambito di tale attività di vero e proprio controllo su tutte le spese sostenute dalla SSD Pomezia Calcio da parte del Bizzaglia è anche documentata ed accertata la presenza di numerose operazioni finanziarie in uscita da conti correnti sociali in assenza di riscontri ed a favore di persone non riconducibili all’attività della società per un totale di 3.794.556,06 (cfr. pag. 135 e ss e 1807 e ss. atti Procura di Velletri). Sintomatico e tranchant circa i pagamenti o i prelievi di denaro estranei all’attività della SSD Pomezia Calcio è poi il fatto che tra i soggetti beneficiari di tali corresponsioni, ovvero autori di prelevamenti di contanti, risultino alcuni dipendenti della Bizzaglia A & S srl, come il Sig. Alessandro Conti, ovvero anche la moglie di Alessio Bizzaglia, e la sorella di quest’ultimo (Barbara Bizzaglia – pagg. 1054 e ss e 1833 e ss. atti Procura di Velletri).

E dunque incontrovertibile l’utilizzo improprio delle risorse finanziarie della SSD Pomezia Calcio ad opera del Bizzaglia Alessio, soggetto che, seppur non tesserato per la FIGC, indubbiamente ha svolto attività di carattere rilevante per l’ordinamento federale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2 CGS ed è pertanto soggetto alla normativa federale.

2) Quanto a Nazareno Cerusico e Federico Coculo, questi hanno ricoperto nel tempo la carica di Presidenti e legali rappresentanti della SSD Pomezia Calcio (nelle SS 2016/2017 e 2017/2018 il primo e nelle SS 2015/2016 e 2016/2017 il secondo).

È dimostrato in atti e confermato in sede di audizione che il Cerusico era colui che autorizzava tutte le spese inerenti la gestione sportiva e non della SSD Pomezia Calcio, provvedendo a procurare e sottoscrivere i vari contratti di sponsorizzazione in coordinamento e su indicazione di Alessio Bizzaglia; il Coculo dal canto suo ha continuato ad operare sul conto corrente della SSD Pomezia Calcio (presso la Intesa San Paolo, filiale n. 40123 in via di Trigoria RM) anche nel periodo 2017-2019 effettuando prelievi di contanti per oltre 1.750.000,00 (pag. 333 e ss. atti Procura di Velletri - cfr. anche dichiarazioni del segretario Ruffini del 14.9.2022).

Anche tali soggetti risultano dunque partecipi delle attività di utilizzo estraneo ed improprio dei fondi della SSD Pomezia Calcio, descritte in precedenza, unitamente al Bizzaglia.

3) Antonio Bacchiani non si ritiene debba invece rispondere di alcun addebito. Ed invero è pacifico e documentato che il Bacchiani, nel periodo in contestazione (2015-2019) abbia sempre e solo ricoperto la carica di dirigente accompagnatore della SSD Pomezia Calcio, nonché di socio della ASD Penta Pomezia, senza dunque aver avuto o rivestito in entrambi i casi alcun ruolo gestorio o decisionale nelle due società. A carico del Bacchiani non è infatti contestata – perché del tutto insussistente – alcuna attività di distrazione ovvero di utilizzo improprio dei fondi della SSD Pomezia Calcio, ma unicamente il fatto di essere stato uno dei promotori della fusione tra SSD Pomezia Calcio e la ASD Penta Pomezia, confluite – come detto – nella ASD Pomezia Calcio 1957.

Tale operazione societaria è però – come anticipato - del tutto irrilevante per la giustizia sportiva in quanto, al di là delle erronee convinzioni del Bacchiani in buona o cattiva fede che fossero, rimane assolutamente ininfluente e neutra rispetto i debiti e le obbligazioni ricadenti sulla SSD Pomezia Calcio (che ovviamente sono poi confluite nella ASD Pomezia Calcio 1957).

L’intenzione o la convinzione del Bacchiani di dar vita ad una nuova società (la ASD Pomezia Calcio 1957 appunto) che non rispondesse dei debiti pregressi e degli accertamenti della GDF, oltre ad essere circostanza erronea e scorretta, è dunque del tutto irrilevante ai fini del procedimento in essere. Le verifiche fiscali attualmente in corso presso la Procura di Velletri non sono, allo stato, oggetto del presente procedimento ed i profili di responsabilità in questa sede accertati riguardano, come in precedenza descritto, solo le malversazioni e le distrazioni (i.e. utilizzo improprio dei fondi) effettuate ai danni del patrimonio della SSD Pomezia Calcio (oggi ASD Pomezia Calcio 1957); a tali malversazioni però il Bacchiani non ha partecipato in alcun modo.

*

Alla luce delle considerazioni appena svolte e nei limiti indicati risulta chiaramente dimostrato come nel caso in esame vi sia stato da parte dei deferiti (con eccezione del Bacchiani) un uso improprio dei fondi societari, di fatto destinati a scopi non rientranti nell’ambito dell’esclusiva attività sportiva (cfr. dichiarazioni di Ruffini del 14.9.2022). Quanto alla determinazione delle sanzioni, in ragione della gravità dei fatti, nonché della reiterata sottrazione alle casse sociali dei rilevanti importi oggetto di contestazione, si ritiene di condividere la misura indicata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Antonio Bacchiani. Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessio Bizzaglia, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Nazareno Cerusico, anni 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Federico Coculo, anni 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                       Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 23 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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