FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 425/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERROTTI DI PAOLO OSTIA MARE LIDOCALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio PERROTTI e Roberto DI PAOLO, e della società OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO PERROTTI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, dal 17 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023, la conduzione tecnica della squadra della società A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl militante nel Campionato di Serie D - Girone E senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società, avvenuto soltanto in data 20 gennaio 2023;

ROBERTO DI PAOLO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal 17 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato di Serie D - Girone E, al sig. Fabrizio Perrotti, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, avvenuto soltanto in data 20 gennaio 2023;

OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Roberto Di Paolo e dal sig. Fabrizio Perrotti, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva nell'interesse della predetta società, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto DI PAOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L., e dal Sig. Fabrizio PERROTTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio PERROTTI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto DI PAOLO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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