FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 427/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRASSETTO IMOLESE CALCIO 1919 (Proc 950)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 950 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO, e della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO FRASSETTO, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 31/03/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/03/2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.