FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 429/AA del 23/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTELEONE SCROZZO A SCROZZO S DI GIUSEPPE ASD PARTINICAUDACE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MONTELEONE, Alessandro SCROZZO, Salvatore SCROZZO e Antonio DI GIUSEPPE, e della società A.S.D. PARTINICAUDACE, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI MONTELEONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Partinicaudace, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, ai calciatori sigg.ri Barranca Francesco, Di Giuseppe Antonio, Scrozzo Alessandro, Scrozzo Salvatore, Viola Simone e Rinaudo Giuseppe di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;
ALESSANDRO SCROZZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Partinicaudace, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Partinicaudace pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;
SALVATORE SCROZZO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Partinicaudace, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Partinicaudace pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;
ANTONIO DI GIUSEPPE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Partinicaudace, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Partinicaudace pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;
A.S.D. PARTINICAUDACE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Montoleone Giovanni, Di Giuseppe Antonio, Scrozzo Alessandro, Scrozzo Salvatore;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MONTELEONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PARTINICAUDACE, e dai Sig.ri Alessandro SCROZZO, Salvatore SCROZZO e Antonio DI GIUSEPPE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MONTELEONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro SCROZZO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SCROZZO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio DI GIUSEPPE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PARTINICAUDACE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.