F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 210/TFN – SD del 26 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4793/704pf21-22/GC/GR/ff-mg del 31 agosto 2022 nei confronti della società Duomo Chieri ASD – Reg. Prot. 43/TFN-SD

Decisione/0210/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0043/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4793/704pf21-22/GC/GR/ff-mg del 30 agosto 20222, depositato il 31 agosto 2022, nei confronti della società Duomo Chieri ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

A seguito della segnalazione dell'8 aprile 2022 della L.N.D. - Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, la Procura Federale ha iscritto, in data 4 maggio 2022, al n. 704 pf 21-22, un procedimento relativo a “Dichiarazione mendace rilasciata dal tecnico Mario Parato – UEFA B. cod. 119.385 – all’arbitro designato in occasione della gara Leo Chieri – Duomo Chieri del 27 Marzo 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria”.

All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale venivano acquisiti documenti e rese audizioni, la Procura Federale ha prima notificato la comunicazione di Conclusione delle Indagini e successivamente deferito il sig. Parato Mario e la società Duomo Chieri A.S.D.

“per rispondere:

- il sig. PARATO MARIO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Duomo Chieri A.S.D.,

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in data 27 marzo 2022 ed in occasione della gara del Campionato di Terza Categoria - Torino Girone B, P.S.G. Leo Chieri - Duomo Chieri A.S.D., rilasciato una dichiarazione mendace al direttore di gara riferendo al medesimo, che gli chiedeva le generalità del tesserato del Duomo Chieri A.S.D che era entrato nel recinto di gioco a fine gara ponendo in essere una condotta irriguardosa nei suoi confronti, il nominativo del sig. Reginato Daniele in luogo di quello del sig. Puglia Andrea, facendo così comminare dal Giudice Sportivo la sanzione della squalifica per due gare effettive al sig. Reginato Daniele invece che al sig. Puglia Andrea;

- la società DUOMO CHIERI A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta, come sopra descritta, posta in essere dal sig. Parato Mario, all'epoca dei fatti tesserato per la società in qualità di allenatore”.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 27 settembre 2022.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, i deferiti e la Procura Federale presentavano proposta di accordo con indicazione delle relative sanzioni. Con decisione n. 47/TFN-SD 2022-2023 del 27 settembre 2022, il Tribunale dichiarava l’efficacia degli accordi, applicando (per quanto rileva ai fini della presente decisione) alla società una sanzione di euro 400,00.

Con nota del 23 marzo 2023, il competente Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC segnalava che la sanzione non era stata corrisposta dalla società.

Pertanto, il Presidente del Tribunale fissava l’udienza per la discussione del deferimento, in tal modo revocando la precedente decisione.

La fase predibattimentale

In vista della fissata udienza del 20 giugno 2023, il sig. Paolo Pirocca, il 16 giugno 2023, inviava il bonifico di 400,00 per il pagamento della sanzione, scusandosi per il pagamento tardivo.

Il dibattimento

All’udienza del 20 giugno 2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, ed il sig. Paolo Pirocca, in rappresentanza della società Duomo Chieri ASD.

L’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, preso atto del pagamento di euro 400,00 (quattrocento/00), effettuato dal rappresentante della società deferita, ne ha sottolineato la tardività e, pertanto, ha chiesto irrogarsi la sanzione di ulteriori euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Il sig. Paolo Pirocca, in rappresentanza della società Duomo Chieri ASD, ha riconosciuto la tardività del pagamento effettuato e rilasciato brevi dichiarazioni a propria difesa.

La decisione

Gli originari deferiti ed in questa sede il solo sodalizio sportivo evocato, non hanno mai contestato la commissione delle condotte antiregolamentari loro addebitate nel deferimento che si fondono sugli esiti dell'attività di indagine svolta a seguito della segnalazione dell'8 aprile 2022 della L.N.D. - Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, e che consistono nella violazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, il sig. Parato Mario, in data 27 marzo 2022 ed in occasione della gara del Campionato di Terza Categoria - Torino - Girone B, P.S.G. Leo Chieri - Duomo Chieri A.S.D., rilasciato una dichiarazione mendace al direttore di gara riferendo al medesimo, che gli chiedeva le generalità del tesserato del Duomo Chieri A.S.D che era entrato nel recinto di gioco a fine gara ponendo in essere una condotta irriguardosa nei suoi confronti, il nominativo del sig. Reginato Daniele in luogo di quello del sig. Puglia Andrea, facendo così comminare dal Giudice Sportivo la sanzione della squalifica per due gare effettive al sig. Reginato Daniele invece che al sig. Puglia Andrea.

La fondatezza degli addebiti ed in particolare per quel che ancora rileva e cioé la responsabilità oggettiva del sodalizio sportivo ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS per le violazioni ascritte al suo tesserato in qualità di allenatore, deve così ritenersi definitivamente acquisita.

Come anticipato, in vista dell'udienza dibattimentale del 27 settembre 2022, le parti hanno depositato degli accordi conclusi tra il Rappresentante della Procura Federale ed i singoli deferiti, ex art. 127, comma 1, CGS.

In quello ancora di interesse relativo al sodalizio sportivo, si era concordato una sanzione base di euro 600,00 di ammenda, diminuita ai sensi del comma 2 di un terzo, e così patteggiato una sanzione di euro 400,00 di ammenda.

Nel suddetto modulo, sottoscritto dal legale rappresentante della società Duomo Chieri A.S.D., non solo veniva indicato l'IBAN FIGC sul quale eseguire il bonifico concordato, ma era espressamente segnalato che il pagamento doveva intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, pena la risoluzione dell'accordo stesso, come d'altronde previsto dal citato art. 127, comma 4, CGS.

Il contenuto di detto accordo ha comportato che il TFN, reputata corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ha emesso la decisione n. 47/TFN-SD 2022-2023 del 27 settembre 2022 con la quale il sodalizio sportivo è stato condannato proprio al pagamento dell'ammenda di euro 400,00, ritenendo così efficace il patteggiamento.

Senonché la società calcistica non ha affatto provveduto al pagamento dell'ammenda patteggiata nel termine perentorio di 30 giorni, come segnalato dal competente Ufficio Federale in data 23 marzo 2023.

Con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertata inadempienza dell’accordo, quindi, il TFN acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS.

Qualora venga ritenuta la fondatezza del deferimento ed imputabile la revoca della decisione sul patteggiamento, è orientamento consolidato di questo Tribunale quello di maggiorare la sanzione base ai fini del patteggiamento (nel caso di specie di euro 600,00 di ammenda), di un terzo, in considerazione anche solo dell'aggravio del procedimento conseguente agli incombenti necessari alla sua riapertura e degli effetti dilatori provocati al tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, valore condiviso da preservare.

Nel caso in esame, il sig. Paolo Pirocca, ha allegato la prova documentale che, sia pur solo in data 16 giugno 2023, e quindi ben oltre il termine perentorio, ha effettuato e trasmesso il bonifico di 400,00 per il pagamento della sanzione concordata con il patteggiamento e resa efficace dalla decisone del TFN già citata.

Tale condotta, che risulta irrilevante rispetto alla obbligatoria riapertura del procedimento disciplinare, viene però apprezzata dall'Organo adito, palesando resipiscenza e comunque un segno di (tardiva) volontà di adempimento.

Per queste ragioni, questo TFN ritiene di determinare la sanzione in euro 600,00 di ammenda, senza tuttavia procedere alcuna maggiorazione; dalla somma così determinata dovrà detrarsi quella già versata, come meglio evidenziato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Duomo Chieri ASD la sanzione di complessivi euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, di cui euro 400,00 (quattrocento/00) già versati.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

 Andrea Fedeli                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 26 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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