FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 431/AA del 26/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TROKA ASD SAN GIORGIO PIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Evis TROKA e della società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EVIS TROKA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Giorgio Piana, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Butera Vincenzo, Costan Vladut Gabriel, Lepre Alessandro, Cuccia Enrico, Damiani Vittorio, Di Giovanni Salvatore e Scalia Giorgio Giuseppe;

A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Troka Evis; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Evis TROKA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Evis TROKA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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