F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 212/TFN – SD del 27 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 29083/135pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti della società ASD Monzuno Calcio + altri – Reg. Prot. 193/TFN-SD
Decisione/0212/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0193/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29083/135pf2223/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. Massimiliano Fanti, Matteo Fanti, Danilo Fanti, Fabrizio Fanti, Samuel Gargano e della società ASD Monzuno Calcio,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 29083/135pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti di:
1) sig. Massimiliano Fanti, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la Società ASD Monzuno Calcio, per rispondere: della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 2 del CGS e all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del Sig. Daniele Nunzi, allenatore della squadra avversaria, prendendo quest’ultimo per un orecchio e tirandolo verso il basso;
2) sig. Matteo Fanti, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Monzuno Calcio, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’artt. 38 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. Daniele Nunzi, allenatore della squadra avversaria, dapprima tentando di aggredirlo fisicamente (dopo averlo ripetutamente minacciato di morte sia durante la partita sia al termine della stessa), poi attendendolo minacciosamente, unitamente a Danilo Fanti e Fabrizio Fanti, fuori dal campo sportivo per una resa dei conti scongiurata dall’intervento dei Carabinieri, quindi chiamandolo al telefono unitamente a Danilo Fanti e minacciandolo espressamente di morte con la frase: “sei morto questa volta ti veniamo a prendere a casa”, infine inviandogli un messaggio del seguente tenore: “non mi dovevi mandare la via, non mi è arrivato niente pecora... sei scappato come un topo di fogna ”;
3) sig. Danilo Fanti, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Monzuno Calcio, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. Daniele Nunzi, allenatore della squadra avversaria, dapprima sferrando un pugno alla tempia di quest’ultimo, poi attendendolo minacciosamente, unitamente a Matteo Fanti e Fabrizio Fanti, fuori dal campo sportivo per una resa dei conti scongiurata dall’intervento dei Carabinieri, quindi chiamandolo al telefono unitamente a Matteo Fanti e minacciandolo espressamente di morte con la frase: “sei morto questa volta ti veniamo a prendere a casa”;
4) sig. Fabrizio Fanti, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società ASD Monzuno Calcio, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 3 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti del sig. Daniele Nunzi, allenatore della squadra avversaria, dapprima minacciandolo espressamente di morte con la frase: “Nunzi sei un uomo di merda, ricordati che sei morto ti veniamo a prendere a casa”, quindi attendendolo minacciosamente, unitamente a Matteo Fanti e Danilo Fanti, fuori dal campo sportivo per una resa dei conti scongiurata dall’intervento dei Carabinieri;
5) sig. Samuel Gargano, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Monzuno Calcio, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, al termine della gara Castiglione - Monzuno del 10 aprile 2022, valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone B - Bologna, tenuto un comportamento violento nei confronti del sig. Daniele Nunzi, allenatore della squadra avversaria, sferrando un calcio all’indirizzo di quest’ultimo;
6) Società ASD Monzuno Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 del CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati all’epoca dei fatti sig. Massimiliano Fanti, Matteo Fanti, Danilo Fanti, Fabrizio Fanti e Samuel Gargano.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg. Massimiliano Fanti, Matteo Fanti, Danilo Fanti, Fabrizio Fanti, Samuel Gargano, nonché la società ASD Monzuno Calcio, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Federico Brausi, in rappresentanza di tutte le parti deferite, che hanno confermato le proposte di accordo, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Massimiliano Fanti, mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di squalifica;
- per il sig. Matteo Fanti, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Danilo Fanti, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Fabrizio Fanti, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Samuel Gargano, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di squalifica;
- per la società ASD Monzuno Calcio, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 27 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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