F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 214/TFN – SD del 27 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 2148/593pf21-22/GC/SA/mg del 28 luglio 2022 nei confronti della società ASD United Pomezia C5 – Reg. Prot. 19/TFN-SD
Decisione/0214/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2148/593pf21-22/GC/SA/mg del 28 luglio 2022 nei confronti della società ASD United Pomezia C5,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 28 luglio 2022, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Il sig. Maurizio Sala all’epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore dei portieri della Società USD Pomezia: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in data 12 febbraio 2022 in occasione dell’incontro United Pomezia – United Aprilia del 12 febbraio 2022 valevole per il campionato di Calcio A5 Serie B, colpito violentemente il sig. Alessio Miele – spettatore dell’incontro - benché da quest’ultimo sia stato provocato ed aggredito, procurandogli una frattura scomposta della mascella, un trauma cranico commotivo, la frattura della parete mediale e pavimento dell’orbita sinistra, il tutto per una prognosi di giorni 30 gg;
- la società ASD United Pomezia C5, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio Sala, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Corte Sportiva di Appello, nel decidere il procedimento n. 187/CSA/2021/2022, rilevato che dagli atti emergeva la commissione di condotte violente poste in essere da un tesserato della ASD United Pomezia C5, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 593 pf 21/22, avente ad oggetto: “Condotta gravemente violenta posta in essere dal tesserato Maurizio Sala in occasione della gara United Pomezia – United Aprilia del 12.02.2022 valevole per il campionato di Calcio A5, Serie B”.
In sede istruttoria, la Procura procedeva ad acquisire il foglio di censimento e l’organigramma societario per la stagione sportiva 2021/2022 della società ASD United Pomezia C5, nonché all’audizione dell’incolpato, sig. Maurizio Sala, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD United Pomezia C5 in qualità di preparatore dei portieri, del sig. Alessio Miele, soggetto nei cui confronti sarebbe stata posta in essere la condotta violenta, e del sig. Pasquale Sannino, osservatore arbitrale.
Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale notificava alla ASD United Pomezia C5 e al sig. Maurizio Sala l’avviso di conclusione delle indagini, per poi notificare, in data 28 luglio 2022, l’atto di deferimento.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura del dibattimento, all’udienza del 28 luglio 2022, i deferiti e la Procura Federale depositavano proposte di accordo ex art. 127 CGS.
Il Tribunale, con decisione n. 21/TFNSD-2022-2023, dichiarava l’efficacia degli accordi e disponeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Maurizio Sala, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD United Pomezia C5, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Con nota del 23 marzo 2023, prot. n. 22613/SS 22-23, l’ufficio Amministrazione e finanza della FIGC comunicava la mancata esecuzione, da parte della ASD United Pomezia C5, dell’accordo ex art. 127 CGS.
Il Tribunale, pertanto, fissava l’udienza del 20 giugno 2023 per la discussione del deferimento.
La fase predibattimentale
Prima dell’udienza, e precisamente in data 19 giugno 2023, la ASD United Pomezia C5 procedeva ad eseguire il pagamento di € 200,00 di cui alla decisione n. 21/TFNSD-2022-2023 del Tribunale Federale.
Il dibattimento
All’udienza del 20 giugno 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Andrea De Stefano, in rappresentanza della società ASD United Pomezia C5.
L’Avv. Avagliano, preso atto dell’intervenuto pagamento, sottolineandone la tardività, chiedeva irrogarsi la sanzione di ulteriori euro 200,00 (duecento/00) di ammenda, oltre a quelli già versati.
In particolare, la sanzione doveva intendersi così strutturata: pena base € 300,00, aumentata di un terzo per effetto del mancato rispetto dell’accordo, per un totale di € 400,00 cui andavano sottratti € 200,00 già corrisposti.
La società calcistica, dal canto suo, riconosceva il proprio inadempimento, dichiarandosi pronta a versare quanto ritenuto congruo dal Tribunale ed evidenziando che il mancato pagamento era da addebitare solo ad una non corretta conoscenza della procedura.
La decisione
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertato inadempimento dell’accordo ex art. 127 CGS, il Tribunale acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS (Decisione/0200/TFNSD-2022-2023).
Dagli atti di causa emerge chiaramente la responsabilità del sig. Maurizio Sala per i fatti contestati.
In particolare, la circostanza che il sig. Maurizio Sala abbia, in occasione della gara United Pomezia – United Aprilia del 12 febbraio 2022 valevole per il campionato di Calcio A5, Serie B, violentemente colpito con un pugno al volto il sig. Alessio Miele emerge non solo dalle dichiarazioni delle persone ascoltate dalla Procura e dai referti medici acquisiti in atti, ma è confermata dallo stesso deferito, sig. Sala.
Una volta provata la riferibilità della condotta illecita al sig. Maurizio Sala ne consegue, per effetto del rapporto di tesseramento in essere, la responsabilità ex art. 6, comma 2, CGS della società ASD United Pomezia C5.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale evidenzia, preliminarmente, che, seppur, in linea generale, la valutazione dei fatti sottoposti al suo esame può condurre all’irrogazione di una sanzione diversa da quella richiesta dalla Procura (Decisione 0197/TFNSD-2022-2023), tale sanzione, nei procedimenti conseguenti agli inadempimenti agli accordi ex artt. 126 e 127 CGS, non può mai essere inferiore alla pena base proposta nei suddetti accordi.
Ciò in quanto, in tali casi, è lo stesso incolpato che, nel proporre la pena base da applicare, esegue una valutazione in ordine al valore da attribuire alla condotta contestata.
Se, dunque, è lo stesso incolpato ad attribuire un determinato valore alla propria condotta, è evidente che il Tribunale non possa, nell’irrogare la sanzione, andare al di sotto della pena ritenuta congrua dal medesimo incolpato.
La pena base potrà, poi, secondo il consolidato orientamento del Tribunale, essere aumentata di un terzo, anche tenuto conto dell’ulteriore dispendio di energie ed attività che il mancato rispetto degli accordi e il nuovo procedimento ha determinato. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ritiene congrua la sanzione dell’ammenda di € 300,00, ossia pari alla pena base prevista nell’accordo ex art. 127 CGS rimasto inadempiuto, senza alcuna maggiorazione.
Come si è innanzi visto, difatti, in data 19 giugno 2023, la ASD United Pomezia C5 ha provveduto al pagamento della sanzione concordata con il patteggiamento ed in udienza ha riconosciuto il proprio inadempimento, dichiarandosi, per questo motivo, pronta a versare quanto ritenuto congruo dal Tribunale.
La condotta tenuta dalla società calcistica giustifica, pertanto, la non applicazione della maggiorazione di un terzo rispetto alla pena base.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD United Pomezia C5 la sanzione di complessivi euro 300,00 (trecento/00) di ammenda, di cui euro 200,00 (duecento/00) già versati.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 27 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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