F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 215/TFN – SD del 28 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 16398/171 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL – Reg. Prot. 114/TFN-SD
Decisione/0215/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0114/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16398/171 pf 2223/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 16398/171pf22- 23/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- “il sig. Colavita Renato, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società Foligno Calcio SSDARL", per rispondere "della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Monaco Francesco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2022, vertenza n.133/12, pubblicato con C.U. n. 3/2022, comunicato alla stessa Società Foligno Calcio SSDARL con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 21 luglio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia o comunque eseguito in modo tardivo e parziale il pagamento di quanto dovuto”;
- “la Società Foligno Calcio SSDARL, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, della Società Foligno Calcio SSDARL, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, sig. Colavita Renato, così come descritta nel precedente capo di incolpazione”.
La prima fase
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, in data 18 gennaio 2023, convocava i deferiti per l'udienza del giorno 9 febbraio 2023, alla quale gli stessi, previa intesa con il rappresentante della Procura Federale, depositavano proposte di accordo ex art. 127 CGS.
Il TFN, con Decisione n. 0126 2022-2023 del 9 febbraio 2023, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art.127, comma 3, CGS, applicava le seguenti sanzioni:
- per il signor Renato Colavita, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società Foligno Calcio SSDARL, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Gli eventi successivi
Con comunicazione prot. 22613/SS 22-23 del 23 marzo 2023 il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava a questo Tribunale che la società Foligno Calcio SSDARL non aveva provveduto al pagamento della sanzione prevista dal sopracitato accordo.
Pertanto, il Presidente del Tribunale fissava l’udienza per la discussione del deferimento, in tal modo revocando la precedente decisione.
La fase predibattimentale
In vista della fissata udienza del 20 giugno 2023, il difensore della società, con memoria difensiva del 6 giugno 2023, ammettendo l'addebito del mancato tempestivo pagamento, inviava attestazione di avvenuto bonifico dell'importo precedentemente patteggiato di euro 400,00, eseguito in data 25 maggio 2023, rappresentando che il pagamento tardivo era dovuto a errore materiale scusabile della segreteria della società. Concludeva, quindi, chiedendo l’archiviazione del procedimento.
Il dibattimento
All’udienza del 20 giugno 2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Domenico Accica, in rappresentanza della società Foligno Calcio SSDARL. L’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, preso atto del pagamento di euro 400,00 (quattrocento/00), effettuato dal rappresentante della società deferita, ne ha sottolineato la tardività e, pertanto, ha chiesto irrogarsi la sanzione di ulteriori euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. L’Avv. Accica, in rappresentanza della società Foligno Calcio SSDARL, nel riportarsi alla memoria difensiva depositata, ha chiesto il riconoscimento dell’errore scusabile.
I motivi della decisione
Gli originari deferiti ed in questa sede il solo sodalizio sportivo evocato, non hanno mai contestato la commissione delle condotte antiregolamentari loro addebitate nel deferimento che si fondano sugli esiti dell'attività di indagine svolta a seguito della segnalazione dell’Avv. Pierluigi Vossi, procuratore legale del sig. Francesco Monaco, pervenuta alla Procura Federale in data 20 settembre 2022, e che consistono nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver la Società Foligno Calcio SSDARL corrisposto all’allenatore, sig. Monaco Francesco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19 luglio 2022, vertenza n. 133/12, pubblicato con C.U. n. 3/2022, comunicato con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 21 luglio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
La fondatezza degli addebiti ed in particolare, per quel che ancora rileva, cioè la responsabilità diretta del sodalizio sportivo ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS per le violazioni ascritte per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, deve così ritenersi definitivamente acquisita.
Come anticipato, in vista dell'udienza dibattimentale del 9 febbraio 2023, le parti hanno depositato degli accordi conclusi tra il Rappresentante della Procura Federale ed i singoli deferiti, ex art. 127, comma 1, CGS.
In quello ancora di interesse relativo al sodalizio sportivo, si era concordata una sanzione base di euro 600,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione, diminuita la sanzione pecuniaria di un terzo ai sensi del comma 2 della norma, veniva patteggiata una sanzione finale di euro 400,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.
Nel suddetto modulo, sottoscritto dal legale rappresentante della società Foligno Calcio SSDARL, non solo veniva indicato l'IBAN FIGC sul quale eseguire il bonifico concordato, ma era espressamente segnalato che il pagamento doveva intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, pena la risoluzione dell'accordo stesso, come d'altronde previsto dal citato art. 127, comma 4, CGS.
Il contenuto di detto accordo ha comportato che il TFN, reputata corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ha emesso la decisione n. 0126 2022-2023 del 9 febbraio 2023, con la quale il sodalizio sportivo è stato condannato proprio alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed al pagamento di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda, ritenendo così efficace il patteggiamento.
Senonché la società calcistica non ha provveduto al pagamento dell'ammenda patteggiata nel termine perentorio di 30 giorni, come segnalato dal competente Ufficio Federale in data 23 marzo 2023.
Con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertata inadempienza dell’accordo, quindi, il TFN acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS.
Qualora venga ritenuta la fondatezza del deferimento ed imputabile la revoca della decisione sul patteggiamento, è orientamento consolidato di questo Tribunale quello di maggiorare di un terzo la sanzione base individuata ai fini del patteggiamento (nel caso di specie pari a euro 600,00 di ammenda), in considerazione anche solo dell'aggravio del procedimento conseguente agli incombenti necessari alla sua riapertura e degli effetti dilatori a fronte del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, valore condiviso da preservare.
Nel caso in esame, la società deferita ha allegato la prova documentale che, sia pur solo in data 25 maggio 2023, e quindi ben oltre il termine perentorio, ha effettuato e trasmesso il bonifico di € 400,00 per il pagamento della sanzione concordata con il patteggiamento e resa efficace dalla decisone del TFN già citata.
Tale condotta, che risulta irrilevante rispetto alla obbligatoria riapertura del procedimento disciplinare, viene però apprezzata dall'Organo adito, palesando resipiscenza e comunque un segno di (tardiva) volontà di adempimento.
Per queste ragioni, questo TFN ritiene di determinare la sanzione in euro 600,00 di ammenda, senza tuttavia prevedere alcuna maggiorazione; dalla somma così determinata dovrà detrarsi quella già versata, come meglio evidenziato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL la sanzione di complessivi euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, di cui euro 400,00 (quattrocento/00) già versati.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 28 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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