F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 258/CSA pubblicata del 27 Giugno 2023 – A.S.D. PINETO CALCIO
Decisione/0003/CSA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0004/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente (Relatore)
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 296/CSA/2022-2023 PST 0004/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. PINETO CALCIO in data 07.06.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 156 del 05.06.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.06.2023, l’Avv. Patrizio Leozappa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo, preceduto da rituale preannuncio, la A.S.D. PINETO CALCIO ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 156 del 5.06.2023, con la quale è stata comminata al calciatore Maio Francesco la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara “per avere colpito con uno schiaffo all’altezza del collo un calciatore avversario facendolo cadere a terra” in occasione della gara Pineto Calcio – Sestri Levante 1919 del 4.6.2023, semifinale del titolo di Campione d’Italia Serie D.
La sanzione è stata adottata sulla scorta del seguente referto arbitrale: “Con pallone in gioco e lontano, non a distanza di gioco, colpisce un avversario con uno schiaffo (a mano aperta) all’altezza del collo facendolo cadere a terra”.
La reclamante lamenta l’errata ricostruzione dei fatti, trattandosi di episodio occorso in un’azione di gioco con palla in piena contesa tra il Maio e il suo avversario.
Conclude, pertanto, anche con il conforto della giurisprudenza di questa Sezione, perché la condotta in esame sia correttamente qualificata come antisportiva ai sensi dell’art. 39 del C.G.S. e non già come violenta, ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., mancandone tutti i presupposti ed i requisiti, con conseguente congrua riduzione della sanzione inflitta al calciatore Maio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e può pertanto essere accolto.
Dalla dinamica dei fatti descritti dall’arbitro nel proprio referto, è pacifico che l’episodio in questione è accaduto allorché il pallone era in gioco. Il fatto che il colpo inflitto dal Maio al suo avversario sia consistito in una sorta di schiaffo a mano aperta e che il punto di contatto sia la zona del collo rende plausibile la ricostruzione offerta dalla reclamante di una condotta realizzatasi con finalità di contesa di un pallone. Depongono effettivamente nel senso della mancanza di una condotta connotata da violenza anche la circostanza che l’avversario colpito dallo schiaffo abbia ripreso senza conseguenza alcuna a giocare ed il mancato intervento dei sanitari.
Qualificata come gravemente antisportiva ex art. 39 del C.G.S. la condotta del Maio, allo stesso va conseguentemente irrogata la sanzione minima della squalifica per due giornate prevista da tale norma.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce