FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 435/AA del 28/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PELLINO BRASIELLO ASD US ARZANESE 1924

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 592 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore PELLINO e Davide BRASIELLO, e della società A.S.D. U.S. Arzanese 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore PELLINO, all’epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. U.S. Arzanese 1924 e dirigente addetto all’arbitro in occasione della gara U.S. Arzanese 1924 – Sangiovannese del 7.1.2023 in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del C.G.S., nonché dell’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata e nonostante fosse il dirigente addetto all’arbitro, consentito e comunque non impedito, che in occasione della gara del 7.1.2023 tra la U.S. Arzanese 1924 e la Sangiovannese, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, una persona non inserita nella distinta di gara e non riconosciuta, si introducesse negli spogliatoi e, dopo aver bussato alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, rivolgesse allo stesso urlando espressioni non consone al contesto;

Davide BRASIELLO, all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore tesserato per la U.S. Arzanese 1924, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del C.G.S., nonché dell’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nonostante fosse il dirigente accompagnatore inserito in distinta di gara, consentito e comunque non impedito, che in occasione della gara del 7.1.2023 tra la U.S. Arzanese 1924 e la Sangiovannese, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, una persona non inserita nella distinta di gara e non riconosciuta, si introducesse negli spogliatoi e, dopo aver bussato alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, rivolgesse allo stesso urlando espressioni non consone al contesto;

A.S.D. U.S. ARZANESE 1924, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del C.G.S., per aver i propri sostenitori in occasione della gara del 7.1.2023 tra la U.S. Arzanese 1924 e la Sangiovannese, valevole per il girone E del campionato di Prima Categoria, introdotto ed utilizzato dei fumogeni all’interno dell’impianto sportivo; nonché, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri SAIZ Raimondo, GRECO Silvestro e IMPRUNETA Alessandro; e per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il Sig. PELLINO Salvatore;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PELLINO, e dal Sig. Davide BRASIELLO, in proprio e per conto della società A.S.D. U.S. ARZANESE 1924;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore PELLINO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide BRASIELLO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. U.S. ARZANESE 1924;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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