FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 436/AA del 28/06/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LISBONA DEL GAUDIO ASD ACCADEMIA REAL AGROAVERSA ASD DEA DIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 552 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano LISBONA, Antonio DEL GAUDIO, e delle società A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA e A.S.D. DEA DIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO LISBONA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Real Agroaversa, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Epifania” tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva “Opes – Campania”, al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2009 - 2010 calcio a 9, della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ANTONIO DEL GAUDIO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Dea Diana, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Epifania” tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva “Opes – Campania”, al quale hanno partecipato le squadre della categoria 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA e A.S.D. DEA DIANA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DEL GAUDIO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. DEA DIANA, e dal Sig. Luciano LISBONA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio DEL GAUDIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Luciano LISBONA, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA REAL AGROAVERSA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DEA DIANA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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