LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DE MARCHIS/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DE MARCHIS/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il sig. DE MARCHIS Alessandro, nato a Roma il 24.09.2000 (C.F. DMR LSN 00P24 H501U), per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC in data 14.03.2023 alla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, con sede in ARDEA (RM), Via Rieti snc, P. IVA 08503431002, ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento  di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00. Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 con la predetta ASD Nuova Florida 2005, militante nel campionato di  serie D, e di aver sottoscritto con la medesima un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.08.2022 e sino al 30.06.2023.

Detto accordo, ritualmente e tempestivamente depositato presso il competente Dipartimento, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso  globale lordo per l’intera sua durata di euro 15.000,00.

La società, tuttavia, nonostante l’integrale adempimento da parte del calciatore alle proprie obbligazioni, nonché il preciso riconoscimento attuato attraverso la liberatoria datata 23.12.2022, non ha provveduto al versamento della residua somma di euro 1.500,00.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Sig. De Marchis ha chiesto che questa Commissione condanni A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 al pagamento della somma di € 1.500,00 e che il reclamo sia discusso in  pubblica udienza alla presenza  della parte e/o del suo  procuratore di fiducia. Con riserva di chiedere l’ammissione di prove testimoniali e l’acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.

Non si è costituita la società resistente, che in data 22 maggio 2023 ha fatto pervenire un messaggio PEC nel quale dava atto del contestuale invio di memorie, invece non allegate e mai pervenute neppure per altra via. Né, peraltro, alcuno è comparso per la medesima ASD TEAM Nuova Florida 2005 all’udienza tenutasi 31 maggio 2023, quantunque della sua fissazione avesse ricevuto regolare comunicazione, ed in occasione della stessa il difensore del reclamante, debitamente sostituito in forza di idonea delega, ha confermato le conclusioni già rassegnate con l’atto introduttivo ed il procedimento è stato tenuto  a decisione.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare e tempestivo deposito dell’Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Alessandro DE MARCHIS  e la A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, nonché del versamento della tassa di euro 100,00 e del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento. Va rilevato che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 28  del Regolamento LND: pertanto, stante la mancanza di qualsiasi contestazione e tenuto pure conto della documentazione prodotta dal reclamante, deve ritenersi provata, così in relazione all’an, che al quantum debeatur la pretesa del reclamante Sig. De Marchis in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND e della dichiarazione contenuta nella liberatoria datata 23.12.2022, documento ugualmente non contestato.  

La A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 è tenuta, quindi, al versamento in favore del reclamante della somma di euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore,  con sede in ARDEA (RM), Via Rieti snc, P. IVA 08503431002, al Signor DE MARCHIS Alessandro, nato a Roma il 24.09.2000 (C.F. DMR LSN 00P24 H501U), la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del reclamante Signor Alessandro De Marchis del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla dalla A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore,  con sede in ARDEA (RM), Via Rieti snc, P. IVA 08503431002, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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