LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide GAETANI/A.S.D.LANUSEI CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Davide GAETANI/A.S.D.LANUSEI CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 31.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GAETANI Davide ricevuto a mezzo pec il 6.04.2023, regolarmente notificato alla ASD LANUSEI Calcio
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della costituzione tardiva da parte della ASD LANUSEI Calcio che ha fatto pervenire alla CAE ed al ricorrente in data 22.05.2023 una memoria dove conferma la sottoscrizione dell’accordo e rivendica di aver corrisposto per intero l’importo dovuto avendo dovuto trattenere imposte per la differenza. Rivendica nella stessa memoria di aver comminato al calciatore Davide GAETANI multe, ai sensi del regolamento disciplinare societario, per un totale di € 1.000,00 ad aver anticipato spese per utenze relative all’appartamento messo a disposizione al Sig. Davide Gaetani per un totale di € 685,99. Per tutti i motivi sopra esposti chiede il rigetto del reclamo.
Il ricorrente in data 25.05.2023 presenta controdeduzioni insistendo sulla richiesta presentata nel reclamo, al netto però, delle anticipazioni sulle utenze e delle multe citate dalla ASD LANUSEI Calcio.
VALUTATI
comunque i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, presente, attraverso i propri delegati all’udienza del 31.05.2023
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD LANUSEI Calcio, per la stagione sportiva 2021/22, a fronte di un compenso globale lordo di euro 22.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 17.800,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD LANUSEI Calcio al “pagamento della somma di Euro 4.200,00”.
La ASD LANUSEI Calcio ha informato la CAE che al giocatore è stato corrisposto per intero il compenso al netto delle imposte, non fornendo però prova dell’avvenuto pagamento delle stesse e nello stesso documento chiede di tenere in considerazione anche somme dovute da Davide GAETANI a titolo di rimborso spese anticipate e multe a suo debito per un totale di € 1.685,99. Il ricorrente, con memoria integrativa trasmessa il 25.05.2023, insiste per il riconoscimento della somma dovuta al netto della somma sopra evidenziata riconducendo pertanto la richiesta ad € 2.514,01.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD LANUSEI Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Davide GAETANI dell’importo di € 2.514,01, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla ASD LANUSEI Calcio di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.