LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 27.06.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PERSICHINI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PERSICHINI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 31.05.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PERSICHINI LORENZO ricevuto a mezzo pec il 20.03.2023, oltre la contestuale comunicazione di notifica del ricorso alla società via pec in data 14.03.2023;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della costituzione fuori termine della Società datata 22.05.2023, pertanto da ritenersi inammissibile; 

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 31.05.2023, tramite il proprio legale;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 20.000,00, con decorrenza dal 09.08.2021 al 30.06.2022.Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 18.000,00, e lamentava di essere creditore dalla ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 dell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preliminarmente, va rivelato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, e pertanto, non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. PERSICHINI LORENZO di euro 2.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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