F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0007/CFA pubblicata il 7 Luglio2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/ASD A.C. Ottaviano
Decisione/0007/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0151/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Vincenzo Barbieri – Presidente
Marco Baliva - Componente (Relatore)
Alfredo Vitale - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0151/CFA/2022-2023 proposto della Procura Federale Interregionale in data 29.05.2023;
contro
ASD A.C. Ottaviano
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Campania di cui al Com. Uff. n. 43 del 18 maggio 2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 27.06.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco Baliva e udito l’Avv.ti Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale; nessuno è comparso per la società reclamata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Procura Federale Interregionale, deferiva innanzi al Tribunale Territoriale Federale della Campania:
La società A.S.D. A.C. Ottaviano “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Michele Iervolino, Francesco Miranda e Kakauridze Anri, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:
“sig. Michele Iervolino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Ottaviano per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Ottaviano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Kakauridze Anri nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell’8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 4.3.2022 e A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
sig. Francesco Miranda, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Ottaviano per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Ottaviano nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kakauridze Anri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell’8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 ed A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022;
il sig. Kakauridze Anri, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. Ottaviano per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Ottaviano alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell’8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 ed A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022”.
All’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini i sigg.ri Francesco Miranda, Kakauridze Anri e Michele Iervolino, quest’ultimo in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. A.C. Ottaviano, hanno formulato richiesta di definizione delle rispettive posizioni con l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Con il Comunicato Ufficiale n. 134/AA della F.I.G.C. del 10 novembre 2022, poi, è stato reso noto l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva per la società A.S.D. A.C. Ottaviano l’applicazione della sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione ed € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda; la sanzione base che è stata dimidiata per l’effetto premiale previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, pertanto, era pari all’ammenda di € 500,00 e 5 punti di penalizzazione.
In data 23 febbraio 2023, con Comunicato Ufficiale n.250/AA della F.I.G.C., poi, è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla A.S.D. A.C. Ottaviano con la Procura Federale, in quanto tale società non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed era inutilmente decorso il termine perentorio per adempiere al pagamento previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Procura Federale Interregionale pertanto deferiva per la sola responsabilità diretta ed oggettiva la società in quanto gli altri soggetti avevano già scontato integralmente le sanzioni concordate, assumendo in fatto, l’utilizzo da parte della società A.S.D. A.C. Ottaviano del calciatore sig. Kakauridze Anri in posizione irregolare, perché non tesserato, in occasione di cinque incontri valevoli per il campionato Regionale Juniores Under 19.
Per tali violazioni la Procura Federale aveva richiesto nel procedimento di prime cure l’irrogazione nei confronti della società A.S.D. A.C. Ottaviano l’ammenda di € 666,00 e la penalizzazione di punti 5, e cioè la sanzione base posta alla base dell’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva poi non onorato dalla società, maggiorato dell’importo di € 166,00 per non aver la società rispettato l’impegno assunto con la Procura Federale.
Il Tribunale regionale disponeva alla società la sola sanzione di euro 450,00 di ammenda e la penalizzazione di punti 3.
La Procura Federale Interregionale impugnava la decisione del Tribunale Territoriale Federale della Campania contestando la entità lieve della sanzione in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte, sia in relazione alla risoluzione dell’accordo ex art. 126 CGS, sia in relazione alla effettiva afflittività della sanzione stessa.
Insisteva, concludendo affinchè la decisione di I grado venisse riformata, comminando alla società deferita la sanzione dell'ammenda di € 666,00 e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato della stagione sportiva 2023/2024.
Alla udienza del 27.6.2023 presente la sola Procura federale Interregionale, che si riportava ai propri scritti, la controversia veniva decisa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il gravame è fondato e come tale interamente accolto,
Invero è acclarato in atti che l’atleta Kakauridze Anri non fosse tesserato e che avesse partecipato a ben 5 partite del campionato Regionale Juniores Under 19.
E’ altresì acclarato che in fase predibattimentale la società avesse concordato con la Procura, previo avallo della Procura Generale del Coni, la sanzione concordata ex art. 126 CGS pari a 3 (tre) punti di penalizzazione ed € 450,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.
E’ parimenti acclarato che l’impegno assunto con l’accordo ex art. 126 CGS non sia stato affatto rispettato dalla ASD AC Ottaviano che la Procura ne abbia chiesto e ottenuto la risoluzione.
In base a tali indiscussi elementi, è correttamente evidenziato e richiamato dalla Procura appellante l’indirizzo di questa stessa Corte rivolto a precisare e circoscrivere il percorso da seguire per la corretta e congrua dosimetria della sanzione per siffatte situazione per tutte Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 67/CFA-2022-2023del 10 febbraio 2023 “ in omaggio a un onere di coerenza, il Collegio ritiene allora di porsi in sostanziale continuità con l’orientamento formulato in una condivisibile recentissima decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023) [….] In definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore.”
Ad essa conformi, decisione del 31 marzo 2023 la decisione n. 86-2022-2023 della Corte di Appello Federale, decisione della Corte Federale di Appello n. 106 2022 - 2023 dell’11 maggio 2023,
A tal riguardo va anche valorizzato il fatto che la società appellata abbia disatteso la proposta concordata di sanzione ex art 126 CGS, norma rivolta ad evidenti scopi deflattivi, vanificati dal suo comportamento. Per tutte la decisione del 16 maggio 2023 n. 181 - 2022/2023, con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha ribadito che “sotto il profilo sanzionatorio, considerata la condotta complessiva nell’ambito del procedimento e in particolare il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS, formalmente intervenuto con la Procura Federale, che ha comportato – oltre alla risoluzione dello stesso normativamente prevista – la riattivazione del procedimento con dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva, il Tribunale ritiene equo un aumento della sanzione individuata quale pena base nell’originario accordo, con una sanzione finale di euro 530,00 di ammenda”; in tale fattispecie la sanzione base era di € 400,00 ed il Tribunale ha ritenuto congruo aggravare l’ammenda di un terzo, così come richiesto dalla Procura Federale nel procedimento di prime cure”.
Ciò premesso la sanzione di 3 punti di penalizzazione e l’ammenda € 450,00, comminata dal Tribunale di I grado alla società per la partecipazione a 5 gare di un calciatore in posizione irregolare con 3 punti di penalizzazione, è una decisione palesemente incongrua, e in aperta contraddizione con l’indirizzo univoco e costante della giurisprudenza della giustizia federale.
Detta decisione va pertanto riformata, con accoglimento integrale del gravame della Procura
PQM
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. A.C. Ottaviano la sanzione dell'ammenda di € 666,00 e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato della stagione sportiva 2023/2024.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Baliva Vincenzo Barbieri
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce