F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0006/CFA pubblicata il 7 Luglio2023 (motivazioni) – Sig. Gaetano Palmisano/Procura Federale

Decisione/0006/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0155/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Ivo Correale – Componente

Francesca Morelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 155/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Gaetano Palmisano in data 05.06.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0188/TFN-SD/2022-2023 del 29.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 03.07.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi il Sig. Gaetano Palmisano, l’Avv. Annalisa Roseti e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale federale nazionale- Sezione disciplinare- ha dichiarato il reclamante responsabile “della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver posto in essere in data 20.12.2022, in concorso con il Sig. Vittorio Nocerino, calciatore tesserato per la società F.C. Matese, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara F.C. Matese – F.C. Chieti del 21.12.2022, valevole per il Campionato di serie D – Girone “F”, poi terminata con il risultato di 2-0 senza che egli fosse inserito in distinta gara. Nello specifico, il Sig. Palmisano, da una stanza di albergo in cui si trovava per il ritiro pre-partita, nella serata del 20.12.2022 videochiamava il Sig. Nocerino, con il quale non si sentiva da almeno un anno, per concordare con lui il risultato di pareggio, organizzando subito dopo nella stessa serata – con un messaggio inviato alle 21:29 sulla chat whatsapp di squadra – una riunione di urgenza con 11 dei propri compagni di squadra tra quelli più anziani e rappresentativi per formulare loro tale proposta, che veniva però categoricamente da tutti rifiutata” .

Il reclamo denunzia l’eccessività della sanzione inflitta e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art.13 CGS.

Da un lato, ci si duole della mancata valorizzazione della condotta collaborativa del signor Palmisano, evidenziando che, nel corso dell’audizione del 9 gennaio 2023, egli avrebbe ammesso e confermato le condotte a lui contestate dalla Procura federale fornendo una ricostruzione dell’episodio in linea con quanto fatto dall’organo inquirente; dall’altro, si sottolinea come un trattamento sanzionatorio più mite sarebbe stato consigliato da una attenta analisi del movente: il signor Palmisano avrebbe posto in essere la condotta costituente illecito sportivo nella convinzione di fare cosa gradita al proprio allenatore, che l’aveva scarsamente apprezzato nell’inizio di stagione.

Si chiede, quindi, l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS e si insiste perché sia valutata la ricorrenza delle condizioni di cui all’art.128 CGS, con conseguente commutazione, totale o parziale, della squalifica in un adeguato periodo dedicato dal giocatore medesimo allo svolgimento di attività socialmente utili, precisando che il reclamante ha ottenuto la disponibilità sia della Parrocchia “Corpus Domini”, nel quartiere San Paolo di Taranto, della Associazione “Noi & Voi Onlus”, impegnata in attività di giustizia riparativa, a tenerlo in carico presso di sé come collaboratore, a puro titolo di volontariato.

Nella memoria depositata dalla Procura federale il 27 giugno 2023, si evidenzia come le “ammissioni” del signor Palmisano avanti agli organi inquirenti non siano state né spontanee - in quanto già la condotta a lui attribuita era già stata illustrata in un esposto inviato alla Procura e oggetto di testimonianza da parte degli altri calciatori - né esaustive, piuttosto volte a ridimensionare la propria responsabilità e la gravità dell’episodio.

Quanto al supposto movente, si evidenzia come non sia in alcun modo supportato da elementi di prova e, comunque, non sia tale da integrare i presupposti per una valutazione dell’accaduto più favorevole all’incolpato.

Si rileva, infine, che la sanzione irrogata è pari al minimo edittale e si nega il consenso all’applicazione dell’art.128 CGS, per intempestività della richiesta e per difetto dei presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I fatti per i quali il signor Gaetano Palmisano è stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui all’art.30, comma 1 e 2 CGS risultano ampiamente provati dalle dichiarazioni in atti, prima fra tutte quella del signor Vittorio Nocerino, al quale venne formulata la proposta di alterazione del risultato della competizione sportiva e che, originariamente chiamato a rispondere del medesimo illecito sportivo, è stato ritenuto responsabile soltanto di omessa denunzia.

Ciò premesso, va sottolineato che la difesa non invoca l’applicazione dell’art.13, comma 1- che, alla lett. e), prevede una riduzione della sanzione ove l’incolpato abbia ammesso la propria responsabilità o abbia prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari - quanto piuttosto il secondo comma dell’articolo, che prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023).

In tale prospettiva è piuttosto ininfluente che il giocatore abbia cercato di ridimensionare la gravità della propria condotta – pur avendo sostanzialmente ammesso l’illecito - o non abbia mostrato volontà collaborativa (essendo tali condotte rilevanti per la concessione delle specifiche attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. e), CGS).

Deve essere, al contrario, valorizzata la presa di coscienza da parte del sig. Palmisano che, nel corso dell’odierna udienza, ha dichiarato di avere compreso l’irregolarità ed il disvalore di quanto accaduto e di esserne dispiaciuto.

Ugualmente deve essere sottolineato che l’illecito sportivo, pur se perfettamente integrato, non ha in effetti condotto ad una alterazione del risultato grazie alla pronta dissociazione e denuncia dei compagni di squadra e, infine, va dato rilievo al trattamento sanzionatorio riservato al sig. Vittorio Nocerino, che, pur avendo descritto i fatti in termini non dissimili da quelli riferiti dal sig. Palmisano e comunque diretti a ridimensionare la responsabilità di entrambi, si è visto riconoscere le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS da parte del Tribunale federale (evidentemente l’Ufficio di Procura aveva, in quella sede, operato una piena equiparazione della posizione dei due giocatori, avendo chiesto l’applicazione al sig. Palmisano della sanzione di tre anni di squalifica, inferiore al minimo edittale e quindi implicitamente riconoscendo le attenuanti di cui il reclamante chiede oggi l’applicazione).

Per le considerazioni esposte, si ritiene quindi equo riconoscere le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS e rideterminare la sanzione inflitta al Palmisano in misura inferiore al minimo edittale e pari ad anni tre di squalifica.

La richiesta, pure formulata nel reclamo, di commutazione, anche parziale, della squalifica in attività socialmente utili non può essere accolta, in quanto l’art.128 CGS ne subordina l’accoglimento all’iniziativa o quantomeno al consenso della Procura che, nel caso in esame, l’ha negato.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Gaetano Palmisano la sanzione della squalifica di 3 (tre) anni.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it