F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/CFA pubblicata il 3 Luglio2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/Sig. Davide Prato + altri

Decisione/0002/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0153/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Carlo Saltelli – Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0153/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 30.05.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania n. 43/TFT del 18.05.2023;

Visto il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore all’udienza del 22 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e udito l’avv. Paolo Mormando per la Procura federale; nessuno è comparso per i sigg.ri Davide Prato, Pasquale Smarrazzo, Massimo Pasquale, Domenico Di Gennaro, Soraya Merlo Fiorillo, Raffaele Botta, Domenico Genovese, e per le società A.S.D. Football Vomero Academy, A.S.D. Campania Soccer, A.S.D. Hellas Altavilla, A.S.D. Napoli Campania T.D.G., A.S.D. Virtus Alife, A.S.D. Incontro Afragola ed A.S.D. Paolisi 2000;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. All’esito della rituale attività d’indagine il Procuratore federale interregionale della F.I.G.C., giusta atto prot. 24315/243 pfi 2223 PM/vdb del 7 aprile 2023, deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Campania:

- il sig. Davide Prato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Vomero Academy, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale avevano partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

- il sig. Pasquale Smarrazzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Soccer, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale avevano partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

- il sig. Massimo Pasquale, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hellas Altavilla, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale aveva partecipato la squadra giovanile della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

- il sig. Domenico Di Gennaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Napoli Campania T.D.G., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale avevano partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

- la sig.ra Soraya Merlo Fiorillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Alife, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale avevano partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentata innanzi al collaboratore della Procura federale per essere ascoltata, nonostante due rituali convocazioni per le date del 12.12.2022 e del 13.12.2022;

- il sig. Raffaele Botta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Incontro Afragola, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale avevano partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, nonostante due rituali convocazioni per le date del 12.12.2022 e del 13.12.2022;

- il sig. Domenico Genovese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paolisi 2000, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Halloween Cup” tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania”, al quale avevano partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, nonostante due rituali convocazioni per le date del 12.12.2022 e del 13.12.2022;

- le società: 8) A.S.D. Football Vomero Academy; 9) A.S.D. Campania Soccer; 10) A.S.D. Hellas Altavilla; 11) A.S.D. Napoli Campania T.D.G.; 12) A.S.D. Virtus Alife; 13) A.S.D. Incontro Afragola e 14) A.S.D. Paolisi 2000, tutte per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Nel corso della trattazione innanzi al Tribunale federale territoriale della Campania i rappresentanti della Procura federale, contestando la fondatezza delle tesi difensive ex adverso prospettate, insistevano per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti cui chiedevano di irrogarsi le seguenti sanzioni:

- Presidente Sig. Davide Prato, mesi quattro (4) di inibizione;

- società A.S.D. Football Vomero Academy, 500,00 di ammenda;

- Presidente Sig. Pasquale Smarazzo, mesi quattro (4) di inibizione;

- società A.S.D. Campania Soccer 500,00 di ammenda;

- Presidente Sig. Massimo Pasquale, mesi quattro (4) di inibizione;

- società A.S.D. Hellas Altavilla 500,00 di ammenda;

- Presidente Sig. Domenico Di Gennaro, mesi quattro (4) di inibizione;

- società A.S.D. Napoli Campania T.D.G., 500,00 di ammenda;

- Presidente Sig.ra Soraya Merlo Fiorillo, mesi cinque (5) di inibizione;

- società A.S.D. Virtus Alife 600,00 di ammenda;

- Presidente Sig.  Raffaele Botta, mesi cinque (5) di inibizione;

- società A.S.D. Incontro Afragola, 600,00 di ammenda;

- Presidente Sig. Domenico Genovese, mesi cinque (5) di inibizione;

- società A.S.D. Paolisi 2000, 500,00 di ammenda.

3. L’adito Tribunale con la decisione segnata in epigrafe ha dichiarato improcedibile il deferimento de quo.

Dopo aver dato atto della memoria difensiva prodotta in data 10 maggio 2023 dalla A.S.D. Vomero Football Accademy, che aveva eccepito, oltre alla sua infondatezza, anche l'inammissibilità del deferimento nei suoi confronti, sulla base dei principi elaborati dalla decisione del 3 giugno 2021 della Corte federale d'appello del 3.6.2021 in tema di corretta interpretazione dell'art.118, comma 2, C.G.S. (secondo cui gli esposti/documenti anonimi non possono essere utilizzati come elementi di prova e non possono neppure costituire la fonte di un procedimento per deferimento, come nel caso di specie) e dato atto altresì che la Procura federale, con memoria dell’11 maggio 2023, aveva contestato quelle tesi difensive, insistendo per l’accoglimento del deferimento e indicando le sanzioni da irrogare ai soggetti deferiti, il Tribunale ha osservato che:

- il deferimento in trattazione era stato originato da una segnalazione inviata in data 26 ottobre 2022 dalla A.S.D. Sportandfun, il cui indirizzo PEC non risultava dall'elenco INI-PEC del Ministero dello sviluppo economico, né in altri validi pubblici elenchi, e soprattutto;

- la predetta A.S.D. Sportandfun non era un ente di promozione sportiva perché non era riconosciuto dal Coni, né risultava affiliata, con numero di matricola, alla F.I.G.C.;

- la ricordata segnalazione non risultava sottoscritta da una persona fisica rappresentante l’associazione e neppure conteneva una indicazione nominativa del suo rappresentante;

- di conseguenza quella segnalazione/esposto doveva ritenersi anonima o quantomeno priva di una compiuta identificazione del denunciante e non poteva esserle attribuita alcuna valenza probatoria intrinseca ed autonoma, irrilevante essendo la circostanza – sui cui aveva insistito la Procura federale – che per altri deferimenti, pur essi originati da analoga segnalazione, si fosse pervenuti alla declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti, stante la diversità e autonomia dei vari procedimenti, e decisivi essendo per contro il fatto che nel deferimento in trattazione non vi fosse stata la compiuta identificazione del denunciato e la puntuale eccezione al riguardo sollevata da parte di alcuno dei soggetti deferiti;

- era fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla A.S.D. Vomero Football Accademy in considerazione del tenore letterale e della corretta interpretazione dell’art.118, comma 2, del C.G.S. (come indicata dalla CFA, SS.UU. del 21 settembre 2020, secondo cui, intanto può acquisirsi la notizia di un illecito sportivo mediante denuncia in ordine alla quale avviare le indagini legittimamente, in quanto il denunciante risulti compiutamente identificato e non sia – come nel caso di specie - una sedicente persona o un sedicente ente di promozione sportiva, giacché diversamente opinando l’interessato (cioè il soggetto denunciato) sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi contenuti nell'art. 44, comma 1, del CGS, cioè quella di poter avere un minimo di contraddittorio in modo da valutare la credibilità o l'attendibilità della fonte di prova.

Peraltro, anche a voler ammettere che l’esposto anonimo possa essere utilizzato come semplice stimolo investigativo, l'attività della "apprensione" d'iniziativa, che si riferisce all'ipotesi in cui l'organo inquirente riceva una denuncia anonima o proveniente da una fonte non compiutamente identificata, presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione che era del tutto mancata nella fattispecie in esame, come si ricavava dalla scansione temporale del procedimento (esposto in data 26 ottobre 2022 e iscrizione alla data del 27 ottobre 2022, mentre tutte le attività istruttorie erano state compiute successivamente).

4. Con atto in data 30 maggio 2023 il Procuratore federale interregionale della F.I.G.C. ha impugnato tale decisione, lamentandone l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di reclamo, rubricato “Erronea valutazione degli elementi oggettivi presenti agli atti del procedimento per la valutazione sull’identità del soggetto denunciante; affermazione di circostanze non verificate in relazione allo stesso elemento determinante ai fini della formulazione della motivazione della decisione gravata”.

E’ stata decisamente negata la asserita natura anonima della segnalazione/esposto dell’A.S.D. Sportandfun del 26 ottobre 2022, che aveva originato il procedimento de quo, e della sua pretesa inutilizzabilità ai sensi dell’art. 118, comma 2, C.G.S., deducendosi, in sintesi, che: a) la citata A.S.D. era un soggetto identificato ed identificabile giacché aveva presentato in data 14 luglio 2022 un altro analogo esposto in relazione al quale era stata avviata la rituale attività di indagine che aveva dato luogo ad un deferimento (procedimento 119pfi22-23) con un elevato numero di soggetti e società deferite, sempre per la indebita partecipazione a tornei non organizzati dal Settore giovanile e scolastico della F.I.G.C.; b) sulla base dell’esposto del 26 ottobre 2022 era stati già formalizzati altri deferimenti, per due dei quali (proc. 744pfi22-23 e proc. 749/pfi22-23) lo stesso Tribunale federale territoriale della Campania, giusta comunicati ufficiali n. 34 del 27 marzo 2023 e n. 38 del 20 aprile 2023, aveva ritenuto i soggetti e le società deferiti responsabili delle incolpazioni loro ascritte; c) ai ricordati due esposti erano state allegate le schermate dei siti internet che pubblicizzavano lo svolgimento del torneo con l’indicazione delle società partecipanti, atti questi che di per sé già costituivano qualificata notizia di atti di rilievo disciplinare; d) il mancato inserimento del sito pec dell’A.S.D. Sportandfun nel registro INIPEC, stante la specifica natura e la peculiare finalità di quest’ultimo, non poteva costituire presunzione di inesistenza o di non identificabilità dell’associazione; e) per contro proprio la intrinseca caratteristica del sito di posta elettronica certificata (pec) dal quale erano state inviate le due segnalazioni/esposti del 14 luglio 2022 e 26 ottobre 2022 assicuravano la piena identificabilità del mittente e del suo rappresentante legale o quanto meno di colui al quale era riferibile quell’indirizzo mail; f) il preteso mancato riconoscimento dell’A.S.D. Sportandfun da parte del Coni e/o della F.I.G.C. era anch’esso elemento privo di qualsiasi rilievo ai fini della validità del deferimento, dal momento che nulla poteva impedire all’associazione (o qualsiasi altro soggetto) di presentare segnalazioni di fatti e circostanze che la Procura federale poteva ritenere rilevanti e significati ai fini dell’avvio di un procedimento disciplinare; g) in ogni caso la A.S.D. Sportandfun risultava inserita alla data dell’11 gennaio 2022 al n. 1130 del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale presso la Giunta regionale della Campania, con l’espressa indicazione del suo titolare.

Nel merito, poi, secondo il Procuratore reclamante, le incolpazioni formulate nei confronti dei tesserati e della società deferiti erano sicuramente fondate, avendo trovato riscontro nelle dichiarazioni univoche e concordanti rese dai molteplici tesserati ascoltati in sede di audizione da parte della Procura federale circa la partecipazione delle società dagli stessi rappresentate al già citato torneo non autorizzato, torneo sul cui effettivo svolgimento non poteva esservi alcun dubbio, emergendo dai documenti allegati alla segnalazione (calendario e dalla locandina del Torneo Halloween Cup). Le dichiarazioni confessorie dei dirigenti sentiti costituivano riscontro esterno all’attendibilità dei documenti acquisiti anche in relazione alla partecipazione ai medesimi eventi di tutte le altre società negli stessi indicate.

Con il reclamo è stato chiesto: a) in via principale la riforma della impugnata decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 maggio 2023 e l’irrogazione nei confronti dei soggetti e delle società deferiti delle sanzioni già indicate nel giudizio di prime cure (cfr. par. II); b) in via subordinata, previa declaratoria di procedibilità del deferimento in trattazione (n. 243 pfi 22- 23/PM/vdb del 7 aprile 2023), la sua rimessione al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania LND per l’esame del merito.

5. Nessuno dei soggetti cui il reclamo risulta ritualmente e tempestivamente notificato si è costituito in giudizio, né ha fatto pervenire atti difensivi, comunque denominati.

6. All’udienza del 22 giugno 2023, tenuta in video conferenza, dopo la rituale discussione, nel corso della quale il Procuratore federale interregionale si è riportato al reclamo, illustrando le proprie tesi difensive ed insistendo nelle richieste e conclusioni già rassegnate, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. In via preliminare, stante la mancata costituzione nel presente grado di giudizio dei soggetti e delle società deferiti, deve darsi atto della ritualità della notifica del reclamo loro effettuata.

8. Il reclamo è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

8.1. L’art. 118 del C.G.S. (“Azione del Procuratore federale”), dopo aver stabilito, al comma 1, che “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”, dispone, al comma 2, che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall’art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis.

A tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (Corte federale d’appello, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione).

In particolare è stato sottolineato che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (Corte federale d’appello, sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021).

8.2. Ciò posto, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale della Campania con la decisione reclamata circa la natura anonima e la conseguente inutilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare della segnalazione inviata il 26 ottobre 2022 dalla A.S.D. Sportandfun non possono essere condivise.

8.2.1. Sotto un primo profilo deve escludersi che quella segnalazione/esposto sia effettivamente qualificabile come anonima, tanto non potendo desumersi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dal mancato inserimento della mailpec da cui risulta essere stato inviato nel Registro INI – PEC.

Al riguardo è sufficiente evidenziare che detto registro, realizzato in attuazione dell’art. 6 bis del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’art. 5, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha lo scopo di “…favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica…”: il mancato inserimento dell’indirizzo digitale in tale registro non costituisce presunzione di inesistenza o di non identificabilità del soggetto che non vi sia iscritto.

8.2.2. D’altra parte proprio la pacifica provenienza della segnalazione/esposto di cui si tratta da una mail pec ne consentiva quanto meno l’identificabilità, essendo possibile risalire, attraverso il gestore del sito stesso, al soggetto cui quell’indirizzo si riferiva.

8.2.3. Come poi documentalmente provato dal Procuratore federale interregionale reclamante, l’A.S.D. Sportandfun risulta inserita (al n. 1130) nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sportiva alla data dell’11 gennaio 2022 tenuto dalla Giunta regionale della Campania, con l’indicazione del legale rappresentante; il che esclude qualsiasi dubbio sulla effettiva identificabilità della predetta associazione e sulla ritenuta – da parte del Tribunale federale territoriale – inutilizzabilità della segnalazione/esposto per la mancata sottoscrizione del suo legale rappresentante (anche ai fini del completo esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti e delle società in tale segnalazione/esposto indicati).

Per mera completezza si rileva che nessun dubbio può esserci sulla ammissibilità del deposito della documentazione (nuova) prodotta dal reclamante ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS.

8.2.4. Deve poi aggiungersi che la segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022 faceva seguito ad altra analoga segnalazione/esposto della medesima A.S.D. Sportandfun del 14 luglio 2022, che aveva determinato l’avvio di altro procedimento disciplinare cui era seguito, dopo la rituale attività d’indagine, il deferimento (prot. 119pfi2022-2023), così che non poteva in alcun modo ritenersi che quell’associazione non fosse identificabile e che quella seconda segnalazione/esposto fosse sic et simpliciter anonima.

8.2.5. Resta da aggiungere, quanto alla sicura utilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare di cui si discute della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022, in punto di fatto, che ad essa risultavano allegate (circostanza che non ha trovato alcuna smentita) le schermate dei siti internet che pubblicizzavano lo svolgimento del torneo, con l’indicazione delle società partecipanti: non solo tali documenti allegati di per sé (cioè indipendentemente dal contenuto della segnalazione/esposto) già costituivano qualificata notizia di atti di rilievo disciplinare e consentivano pertanto legittimamente di avviare il procedimento disciplinare, per quanto – a tutto voler concedere – la loro libera (oltre che semplice ed agevole) valutazione ben integrava quell’attività pre – procedimentale al fine della corretta acquisizione della presunta documentazione anonima; il che esclude la fondatezza, sotto altro concorrente profilo, della suggestiva argomentazione del Tribunale federale territoriale circa l’inutilizzabilità della segnalazione de qua per il preteso mancato svolgimento (asseritamente ricavabile dal mero dato cronologico della vicinanza temporale dell’iscrizione della segnalazione e della apertura del fascicolo d’indagine) da parte degli uffici della Procura federale dell’attività pre – procedimentale.

8.3. In definitiva la segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022 inviata alla Procura federale dalla A.S.D. Sportandfun non poteva essere considerata anonima e ben poteva essere utilizzabile per l’avvio del procedimento disciplinare poi sfociato nel deferimento di cui si discute: ha errato pertanto il Tribunale federale territoriale a dichiarare la improcedibilità del deferimento.

Ciò senza contare – rilievo che si formula per mera completezza espositiva – che il predetto Tribunale ha in ogni caso omesso di prendere in considerazione la pretesa punitiva formulata col deferimento per la mancata ingiustificata presentazione da parte di alcuni dei deferiti (signori Soraya Merlo Fiorillo, Raffaele Botta e Genovese Domenico) alla rituale convocazione da parte del collaboratore della Procura federale per essere ascoltati sui fatti oggetto della segnalazione, non avendo al riguardo il Tribunale fatto riferimento ad un eventuale assorbimento della questione per effetto della dichiarata improcedibilità del deferimento.

9. L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito.

Invero, sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio nel fondamentale interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio.

Sennonché nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità del deferimento da parte del giudice di primo grado non corrisponde affatto ad una decisione di mero rito, la decisione avendo in realtà accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l’avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza: si è perciò di fronte ad una vera e propria sentenza di merito che ha escluso la rilevanza dei fatti addebitati ai soggetti e alle società deferite per la pretesa ed erronea inutilizzabilità come prova della sussistenza di indizi di reità della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022.

A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento.

9.1 E ciò al di là dei dubbi che questa Corte federale ha espresso, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva.

Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto.

Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre.

Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto.

Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile.

Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità).

Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia.

Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima.

Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978).

In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018).

In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado.

L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).

10. Il reclamo è fondato.

10.1. Come di recente evidenziato dalla decisione di questa Corte (CFA, Sez. IV, n. 113/2022-2023), l’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica dispone che “i tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti”, mentre il successivo art. 28 stabilisce che “le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altro operino in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri regolamenti federali in quanto applicabili all’attività giovanile scolastica”.

La violazione del combinato disposto di dette disposizioni determina la responsabilità dei soggetti e delle società deferiti per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023.

Com’è noto, la disposizione del ricordato art. 4, comma 1, C.G.S. costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /20212022).

10.2. Quanto al profilo strettamente probatorio deve osservarsi che sulla base dell’attività istruttoria svolta non può ragionevolmente negarsi non solo l’effettiva organizzazione e svolgimento del Torneo “Halloween Cup”, in data 1° novembre 2022 presso il Centro sportivo “Country Sport” in località Picarelli, Avellino, organizzato dall’Ente di promozione sportiva “Opes – Italia Campania, senza la necessaria autorizzazione federale, ma anche la altrettanto sicura partecipazione delle società deferite, come emerso dalla stesse ammissioni dei propri rappresentanti ascoltati dagli uffici della Procura federale (i quali in quella occasione hanno soltanto cercato di minimizzare la propria responsabilità adducendo di non aver saputo della mancanza di autorizzazione o di aver creduto che l’autorizzazione fosse stata richiesta ovvero di avervi preso parte ma con atleti non tesserati, tutti elementi irrilevanti ai fini di escludere la loro responsabilità).

Sotto altro concorrente profilo, ulteriori indizi, gravi e concordanti possono rinvenirsi nel comportamento tenuto da alcuni dei deferiti, i signori Soraya Merlo Fiorillo, Raffaele Botta e Genovese Domenico, i quali non si sono presentati per ben due volte davanti agli organi di giustizia sportiva, così violando l’obbligo di cui all’art. 22 C.G.S. (che mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultano aver rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo).

Per completezza va aggiunto che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021).

10.3. E’ poi da ritenersi provata per tabulas la responsabilità dei signori Soraya Merlo Fiorillo, Raffaele Botta e Genovese Domenico per violazione dell’art. 22, comma 1, C.G.S., in quanto detti tesserati, pur ritualmente avvisati, non si sono presentati davanti agli organi titolari dell’indagine, senza addurre alcuna giustificazione.

10.4. A tanto consegue anche la responsabilità delle società deferite a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione.

10.5. Alla provata fondatezza, come sopra rilevato, delle incolpazioni ascritte ai soggetti e alle società deferiti con l’atto prot. n. 243 pfi 22-23/PM/vdb del 7 aprile 2023, segue la irrogazione delle sanzioni, nella misura richiesta dalla Procura federale, che nel loro ammontare risultano eque, proporzionate alla gravità delle responsabilità e conformi al principio di effettività.

11. In conclusione il reclamo deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la decisione impugnata e dichiarata la responsabilità di tutti i soggetti e società deferiti per le incolpazioni loro ascritte e devono essere irrogate le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Davide Prato: mesi 4 (quattro) di inibizione;

- alla società A.S.D. Football Vomero Academy: ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- al sig. Pasquale Smarrazzo: mesi 4 (quattro) di inibizione;

- alla società A.S.D. Campania Soccer: ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- al sig. Massimo Pasquale: mesi 4 (quattro) di inibizione;

- alla società A.S.D. Hellas Altavilla: ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- al sig. Domenico Di Gennaro: mesi 4 (quattro) di inibizione;

- alla società A.S.D. Napoli Campania T.D.G.: ammenda di 500,00 (cinquecento/00);

- al sig. Soraya Merlo Fiorillo: mesi 5 (cinque) di inibizione;

- alla società A.S.D. Virtus Alife: ammenda di 600,00 (seicento/00);

- al sig. Raffaele Botta: mesi 5 (cinque) di inibizione;

- alla società A.S.D. Incontro Afragola: ammenda di 600,00 (seicento/00);

- al sig. Domenico Genovese: mesi 5 (cinque) di inibizione;

- alla società A.S.D. Paolisi 2000: ammenda di 600,00 (seicento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli Mario                                                  Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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