F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 002/TFN – SD del 5 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 29058/554pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. Giacomo Enea e della società USD Summania – Reg. Prot. 192/TFN-SD

Decisione/0002/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0192/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29058/554pf2223/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. Giacomo Enea e della società USD Summania,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 31 maggio 2023, depositato il giorno successivo, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. Alberto Parisotto, tesserato all’epoca dei fatti come allenatore per la società USD Summania, “per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle NOIF, e dagli art. 33 comma 1, 39 comma 1 lett. Fd) e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso svolto dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 fino al mese di novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, pur non essendo tesserato per la predetta società; nonché per aver svolto - benché tesserato come allenatore per la società USD Summania dal 19 settembre 2022 – durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività di allenatore in favore della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva”;

2. il sig. Giacomo Enea, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD Summania, “per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nella qualità di presidente della società USD Summania, consentito e comunque non impedito al sig. Alberto Parisotto – allenatore tesserato per la società USD Summania - di svolgere durante la sportiva stagione 2022-2023 e fino al mese di novembre 2022 l’attività di allenatore anche in favore della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, consentendo e non impedendo al sig. Parisotto, di svolgere di fatto l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva”;

3. la società USD Summania “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giacomo Enea ed Alberto Parisotto così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

In data 31 gennaio 2023 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale il 9 gennaio 2023 con nota del 28 dicembre 2022 del sig. Antonio Tosetto, non meglio qualificatosi, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 554pfi22-23 avente ad oggetto “Presunta doppia attività posta in essere dal tecnico Alberto Parisotto - UEFA B cod.100.624 - il quale, seppur tesserato come tecnico della società USD Summania, svolgerebbe la propria attività anche per la società GSD Telemar San Paolo Ariston”.

Con la suddetta nota, peraltro non sottoscritta, il sig. Tosetto rappresentava che “ Il Signor Alberto Parisotto allena sia l’Underl5 Regionale del Summania di Piovene Rocchette che l’Under l5 Provinciale del Telemar San Paolo Ariston di Vicenza. L’ho visto personalmente in panchina con il Summania e dietro la panchina del Telemar San Paolo Ariston a dirigere la squadra”. Nella segnalazione indicava anche il nominativo di un testimone e documentazione proveniente da un sito internet che definiva il Parisotto come allenatore per entrambe le società indicate.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo i fogli censimento delle società interessate, le schede di tesseramento relative ai vari soggetti coinvolti, i referti di alcune gare disputate dalla compagine Under 15 della Telemar San Paolo e provvedeva all’audizione di numerosi tesserati fra i quali il presunto denunciante, che si dichiarava estraneo alla denuncia contestandone la paternità, il Parisotto e il sig. Matteo Mastella, direttore generale della Telemar San Paolo.

Al termine dell’attività istruttoria, l’Organo inquirente, ritenendo che da quanto assunto fossero emerse violazioni circa i comportamenti e le attività poste in essere dai sigg.ri Giacomo Enea, Presidente della società USD Summania, Alberto Parisotto, allenatore tesserato per la predetta società, Giampaolo Dalla Via, Presidente della società GSD Telemar San Paolo Ariston, Matteo Mastella, direttore generale della società della predetta, Oberdan Romanoni, tesserato come dirigente – allenatore di quest’ultima, provvedeva, in data 20 aprile 2023, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale ai suddetti e alle società USD Summania  e GSD Telemar San Paolo Ariston venivano contestate le violazioni di cui al precitato atto. Nel mentre i sigg.ri Dalla Via, Mastella e Romanoni, con la società GSD Telemar San Paolo Ariston, addivenivano a un accordo con la Procura Federale, ai sensi dell’art. 126 CGS, tanto il sig. Enea quanto il sig. Parisotto depositavano distinte memorie con le quali declinavano ogni responsabilità.

La Procura Federale, spirati i termini di rito, si determinava quindi, con atto del giorno 31 maggio 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Giacomo Enea, Alberto Parisotto e la Società USD Summania ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase prebattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 27 giugno 2023. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 27 giugno 2023, tenuta in modalità videoconferenza, prima dell’apertura del dibattimento, perveniva al Tribunale una proposta di accordo ex art. 127 del CGS relativa alla posizione del sig. Alberto Parisotto. Il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 127 CGS, dichiarava, con separata decisione, l’efficacia di detta proposta di accordo.

Il procedimento proseguiva quindi con riferimento alle sole posizioni del sig. Giacomo Enea e della società USD Summania. Era presente il Sostituto Procuratore Avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Giacomo Enea, mesi 3 (tre) di inibizione; per la società USD Summania, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda. Nessuno era presente per i deferiti.

La decisione

Ritiene il Collegio, che il Presidente e legale rappresentante della società USD Summania, sig. Giacomo Enea, vada prosciolto dall’addebito contestatogli nel mentre la Società, che non dovrà quindi rispondere per responsabilità diretta in virtù di quanto ascritto al suo Presidente, debba essere sanzionata per responsabilità oggettiva per la condotta del tesserato sig. Alberto Parisotto la cui posizione questo Tribunale deve valutare incidentalmente.

Il proscioglimento del sig. Enea trova pieno conforto nelle carte processuali in quanto, dalle stesse, non è dato trarre il seppur minimo indizio che possa far supporre che lo stesso fosse a conoscenza dell’attività che il sig. Parisotto svolgeva nell’interesse della società GSD Telemar San Paolo Ariston in orari che non lo vedevano impegnato come allenatore della società USD Summania. Peraltro fra Piovene Rocchette, sede della Summania e Vicenza, sede delle Telemar San Paolo vi è una distanza superiore a 35 Km. Ne consegue che il Presidente della società USD Summania, in assenza di qualsivoglia elemento di senso contrario, non può essere chiamato a rispondere dell’attività posta in essere dal Parisotto al di fuori dell’ambito della società da lui presieduta.

Poiché, al contrario, dagli elementi acquisiti dalla Procura Federale, appare fuor di dubbio che il sig. Parisotto svolgesse la doppia attività che gli è stata contestata, peraltro dallo stesso ammessa nella memoria del 4 maggio 2023 depositata successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, la società USD Summania deve rispondere del comportamento di questi per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS.

In conclusione, appare equo irrogare alla Società la sanzione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Giacomo Enea. Irroga nei confronti della società USD Summania la sanzione di euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 giugno 2023.

 IL RELATORE

Giammaria Camici 

 

IL PRESIDENTE

   Carlo Sica

Depositato in data 5 luglio 2023.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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