F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 003/TFN – SD del 5 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27224/893 pf22- 23/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti del sig. Alessandro Manni e della società Polisportiva C4 ASD – Reg. Prot. 181/TFN-SD

Decisione/0003/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0181/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27224/893 pf2223/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti del sig. Alessandro Manni e della società Polisportiva C4 ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27224/893 pf22-23/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti di:

- Alessandro Manni, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Polisportiva C4 ASD - della violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del CGS e 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara Sansepolcro vs C4 disputata in data 8 aprile 2023 e valevole per Il Campionato di Eccellenza Gir. A Umbria della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (AE sig. S. Pannacci di Perugia), sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <...fra rigori e situazioni gli arbitri fanno finta di non vedere… le terne debbono stare un po’ più attente...tanti episodi al limite sempre fischiati o giudicati al contrario. Questo mi dispiace perché lo sport subisce un torto così non mi piace> (dal minuto 00:04:55 al minuto 00:05:15 della registrazione audio/video in atti);

- la società Polisportiva C4 ASD, a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6 co. 2 e 23 co. 5 del CGS per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Alessandro Manni nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della Società.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Alessandro Manni e la società Polisportiva C4 ASD, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Andrea Solini Colalè, in rappresentanza delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Manni, giorni 20 (venti) di squalifica, da scontare a far tempo dall’inizio delle gare ufficiali della corrente stagione sportiva;

- per la società Polisportiva C4 ASD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 5 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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