F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 004/TFN – SD del 5 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27692/505pf22- 23/GC/GR/ff del 17 maggio 2023, depositato il 18 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri Fernanda Todeschini Viero, Marco Antonio Pennati, David Gori, nonché nei confronti della società ASD Atletico Milano Dragons – Reg. Prot. 184/TFN-SD

Decisione/0004/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0184/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27692/505pf2223/GC/GR/ff del 17 maggio 2023, depositato il 18 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri Fernanda Todeschini Viero, Marco Antonio Pennati, David Gori, nonché nei confronti della società ASD Atletico Milano Dragons,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27692/505pf22-23/GC/GR/ff del 17 maggio 2023, depositato il 18 maggio 2023, nei confronti di:

1. Fernanda Todeschini Viero, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Atletico Milano Dragons, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, omesso di tesserare il sig. Giovanni Scarso, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società da lei rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, in occasione della gara ASD Atletico Milano Dragons – GS Pero S.SDARL del 24 ottobre 2021; ciò in quanto, a fronte di richiesta pervenuta da parte del Settore Tecnico della FIGC in data 19 ottobre 2021, non ha provveduto ad integrare la pratica di tesseramento N. 0004591510/21 del 17 settembre 2021 relativa al sig. Giovanni Scarso, omettendone il regolare tesseramento;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, omesso di tesserare il sig. David Gori, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società da lei rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria, quantomeno in occasione delle seguenti gare: Pol. D. Cassina Nuova – ASD Atletico Milano Dragons del 31 ottobre 2021, Pol. Ardor Bollate – ASD Atletico Milano Dragons del 7 novembre 2021, ASD Vercellese 1926 – ASD Atletico Milano Dragons del 14 novembre 2021;

2) Marco Antonio Pennati, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società ASD Atletico Milano Dragons ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, intrattenuto rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla ASD Atletico Milano Dragons, esercitandone concretamente le funzioni di presidente di fatto e, pertanto, consentendo e/o comunque non impedendo al sig. Giovanni Scarso, allenatore UEFA B iscritto nell’Albo dei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società ASD Atletico Milano Dragons, militante nel campionato di Seconda Categoria, in occasione della gara ASD Atletico Milano Dragons – GS Pero SSDARL del 24 ottobre 2021; ciò in quanto, a fronte di richiesta pervenuta da parte del Settore Tecnico della FIGC in data 19 ottobre 2021, non ha provveduto ad integrare la pratica di tesseramento N. 0004591510/21 del 17 settembre 2021 relativa al sig. Giovanni Scarso, omettendone il regolare tesseramento;

3) David Gori, allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante all’interno e nell’interesse della società ASD Atletico Milano Dragons ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società ASD Atletico Milano Dragons, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone R del campionato di Seconda Categoria: Pol. D. Cassina Nuova – ASD Atletico Milano Dragons del 31 ottobre 2021, Pol. Ardor Bollate – ASD Atletico Milano Dragons del 7 novembre 2021, ASD Vercellese 1926 – ASD Atletico Milano Dragons del 14 novembre 2021;

4) la società ASD Atletico Milano Dragons, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza la sig.ra Fernanda Todeschini Viero ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Giovanni Scarso, David Gori e Marco Antonio Pennati hanno posto gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Fernanda Todeschini Viero, Marco Antonio Pennati, David Gori, nonché la società ASD Atletico Milano Dragons, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Guido Zanella, in rappresentanza della società Atletico Milano Dragons, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Fernanda Todeschini Viero, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- per il sig. Marco Antonio Pennati, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. David Gori, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di squalifica;

- per la società ASD Atletico Milano Dragons, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                    IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                    Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 5 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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