T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 04/07/2023 N. 5110

Pubblicato il 04/07/2023

N. 05110/2023 REG.PROV.PRES.

N. 09553/2023 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9553 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

ed eventuale accertamento della nullità, o per l’annullamento, delle decisioni: della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. n. 63 del 3° gennaio 2023; del Collegio di Garanzia del CONI n. 40 dell’8 maggio 2023; in parte qua, della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. n. 110 del 30 maggio 2023, e quindi

per la condanna

della F.I.G.C., del C.O.N.I. e della PROCURA FEDERALE presso la F.I.G.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dal ricorrente per effetto delle decisioni sopra descritte, ai sensi dell’art. 30, c.p.a. e dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di abbreviazione dei termini depositata unitamente al ricorso;

Considerato:

a) che l’art. 53, comma 1 c.p.a. prevede l’abbreviazione dei termini processuali “nei casi di urgenza”;

b) che detta urgenza, che non può consistere in mere ragioni di opportunità, deve essere particolarmente qualificata allo scopo di giustificare la compressione dei termini ordinari e dunque del contraddittorio processuale ordinariamente rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1 c.p.a.;

c) che nel caso di specie non si ravvisano particolari ragioni di urgenza in considerazione del carattere risarcitorio della controversia e del contenuto della domanda cautelare sostanzialmente rivolta a ottenere la sollecita fissazione dell’udienza di merito;

d) che l’istanza di abbreviazione dei termini deve pertanto essere respinta e che la trattazione della domanda cautelare deve essere fissata per l’udienza camerale individuata nel rispetto dei vigenti termini processuali;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di abbreviazione dei termini.

Dà mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 4 luglio 2023.

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