T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 07/07/2023 N. 5152

Pubblicato il 07/07/2023

N. 05152/2023 REG.PROV.PRES.

N. 00834/2018 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2018, proposto da - OMISSIS - , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;

contro

Figc - Federazione Italiana Gioco Calcio, non costituito in giudizio; Associazione Italiana Arbitri, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Pinto, Stefano La Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Maria Ferrara in Roma, piazza D'Ara Coeli 1;

per l'annullamento

- per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illecita condotta tenuta dalle parti resistenti e consistita in atti illegittimi, vessatori, forieri di danni morali, di immagine e professionali e perdita di chances

- nonché ancora per la conseguente condanna delle parti resistenti intimate al pagamento della somma a titolo di risarcimento dei danni da devolvere interamente in beneficienza a favore del Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 gennaio 2018;

Rilevato che, nel termine di centoventi giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 25/1/2023 di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 giugno 2023.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it