T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 18/05/2023 N. 2540
Pubblicato il 18/05/2023
N. 02540/2023 REG.PROV.CAU.
N. 05536/2023 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5536 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mario Militerni, Gianluca Calistri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Calistri in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
contro
Federazione Italiana Rugby, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 106;
nei confronti
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Masimiliano Brugnoletti in Roma, via A. Bertolini 26/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso dalla Commissione Federale di Garanzia in data 28 febbraio 2023, con il quale l'odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile di alcune violazioni e nei confronti del quale è stata applicata la sanzione della sospensione nella misura di anni cinque;
- di ogni altro provvedimento o atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Rugby e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 220 del 2003, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo è limitata agli aspetti risarcitori, non potendo concernere l’annullamento delle sanzioni disciplinari – quale è quella oggetto del presente giudizio - secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 49 del 2011 e n. 160/2019);
Rilevato che il ricorso presenta peraltro profili di improcedibilità, non avendo il ricorrente percorso ed esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva, prima di adire il Tribunale Amministrativo Regionale, come previsto dall’art. 3 del citato D.L. n. 220/2003;
Ritenuto, inoltre, che fermi i profili di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, la domanda risarcitoria appare generica e non denota profili di gravità ed irreparabilità del danno, indispensabili per la concessione delle misure cautelari;
Ritenuto di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge l’istanza di misure cautelari;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore