F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/CFA pubblicata il 17 Luglio 2023 (motivazioni) – Sig. Stefano Amirante-SSDARL Città Di Varese/Procura Federale
Decisione/0010/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0158/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Angelo De Zotti – Presidente
Fabrizio D'Alessandri - Componente
Silvia Coppari - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 158/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Stefano Amirante e dalla società SSDARL Città Di Varese in data 09.06.2023,
per la riforma della decisione n. 0191/TFNSD-2022-2023 del 5.06.2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 6 luglio 2023, tenutasi tramite videoconferenza, la dott.ssa Silvia Coppari e udita la Dott.ssa Loredana Fardello per la Procura Federale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’odierno reclamo, è stata impugnata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, n. 191/TFNSD- 2022-2023, con la quale sono state irrogate, rispettivamente, al Presidente e rappresentante legale della SSDARL Città di Varese (Sig. Stefano Amirante), nonché a quest’ultima società (a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS), la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lett. h), e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS).
1.1. Segnatamente, nel corso del giudizio di primo grado veniva accertato che il citato Presidente aveva svolto attività sportiva connessa alla propria funzione, malgrado l’inibizione di settanta (70) giorni inflitta in via disciplinare con provvedimento n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022, in tre distinte circostanze: a) facendo ingresso nell’area spogliatoi in occasione della gara disputata l’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese; b) facendo ingresso nel recinto di gioco in occasione della gara del 15 gennaio 2023 tra Città di Varese e Virtus Ciserano Bergamo; c) partecipando alla conferenza stampa di fine gara.
2. In via principale, il reclamante ha dedotto la violazione dell’art. 118, comma 2, CGS, poiché il procedimento sfociato nella sentenza impugnata avrebbe tratto origine da segnalazioni anonime. In particolare, le segnalazioni, unitamente al materiale fotografico ad esse allegato, sarebbero state non solo utilizzate in fase investigativa, ma anche illegittimamente acquisite nella fase processuale e poste a base della decisione, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, secondo cui le segnalazione anonime “(…) non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari, né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale” (Corte Federale Appello, SS.UU., n. 18/2020-21).
2.1. In via subordinata, è stata in ogni caso contestata nel merito l’integrazione della violazione dell’art. 19 del CGS, poiché, in primo luogo, non potrebbe considerarsi provata la presenza del Presidente del Città di Varese in prossimità degli spogliatoi presso il campo dell’ASD Alcione in data 8 gennaio 2023, in ragione dell’inutilizzabilità della foto, allegata a una segnalazione anonima, che lo ritraeva sul posto, o comunque, in ogni caso, per l’impossibilità di stabilire con certezza il momento in cui tale foto fosse stata scattata. Peraltro, anche volendo considerare utilizzabile la foto, il luogo in cui si trovava il Presidente Amirante non avrebbe potuto essere considerato uno “spogliatoio”, trattandosi all’evidenza di luogo aperto al pubblico, o comunque non debitamente segnalato come zona tecnica inaccessibile al pubblico.
2.2. In secondo luogo, quanto alla contestazione relativa alla gara del 15 gennaio 2023 tra SSDARL Città di Varese e SSD Virtus Ciserano Bergamo 1909, il reclamante ha evidenziato che proprio le foto acquisite in giudizio comproverebbero che la presenza del Presidente nei pressi del campo di gioco si riferiva a “un momento temporale antecedente e alla gara vera e propria”, in quanto tale non rientrante nel novero delle attività interdette in pendenza di inibizione, che sarebbero esclusivamente quelle svolte “in occasione della gara”.
2.3. Quanto poi al terzo episodio, a prescindere dalla relativa qualificazione formale, il rilascio di dichiarazioni di qualsiasi tipo alla stampa non costituirebbe attività sportiva “in seno alla FIGC”, né implicherebbe la rappresentanza della squadra “nell’Ambito Federale”, sicché, non integrerebbe alcuna delle preclusioni previste dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 9 del CGS, né sarebbe ammissibile alcuna interpretazione estensiva dell’art. 9 medesimo.
3. All’udienza del 6 luglio 2023, sentiti il rappresentante della Procura Federale e la difesa del Sig. Amirante e della società SSDARL Città Di Varese, il reclamo passava in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
4. L’odierna impugnazione poggia su due distinti ordini di motivi, fra loro logicamente subordinati: in via principale, si censura in radice la legittimità del procedimento per essersi (in tesi) fondato su segnalazioni anonime in violazione con l’art. 118, comma 2, CGS a tenore del quale “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”.
4.1. In via subordinata, si contesta in ogni caso che alcuno degli episodi imputati al sig. Stefano Amirante abbia integrato una violazione dell’art. 19, comma 3, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lett. h), CGS.
5. Il reclamo è infondato sotto tutti i profili sollevati.
5.1. Ed invero, secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz’altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notitia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, sempre secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo previsto dall’art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l’uso dello stesso come semplice “stimolo investigativo”, dovendosi al contrario riconoscere che “l’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (…), può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis” (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 10/2022-2023).
5.2. Ebbene, nel procedimento in esame le segnalazioni anonime e gli allegati documenti fotografici pervenuti alla Procura Federale sono stati utilizzati esclusivamente in via sollecitatoria dell’attività finalizzata ad acquisire (d’ufficio dall’organo inquirente) gli elementi di prova dai quali fosse possibile evincere, in via autonoma, la commissione dell’illecito sportivo poi contestato.
5.3. Tale attività investigativa, di cui la pronuncia impugnata dà compiutamente conto, si è invero articolata in una serie di audizioni di persone informate sui fatti che hanno di volta in volta fornito gli elementi identificativi delle circostanze di tempo e di luogo di tutte le condotte contestate al Sig. Stefano Amirante, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della SSDARL Città di Varese, trovando sostanziale conferma nelle stesse dichiarazioni rese da quest’ultimo nel corso sia delle indagini preliminari sia del dibattimento svoltosi dinanti al Tribunale.
5.4. Quanto poi alla pretesa inconfigurabilità, nei tre episodi contestati, di alcuna “attività sportiva” sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 3, del CGS, deve rilevarsi che, al contrario, ciascuna delle condotte specificamente contestate al Sig. Stefano Amirante in pendenza di inibizione costituisce espressione di funzioni tecniche tipicamente connesse alla qualifica di Presidente della SSDARL Città di Varese, in violazione dell’espresso divieto, per i “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine”, di “svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”.
5.5. Infatti, l’area in cui si trovava il Presidente in occasione della gara disputata l’8 gennaio 2023 tra ASD Alcione e SSDARL Città di Varese era senz’altro interdetta al pubblico e riservata, oltre che ai calciatori, ai soli addetti ai lavori ovvero allo staff dirigenziale e tecnico, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Frontini Stefano, team manager della ASD Alcione nell’audizione resa dinanzi alla Procura Federale in data 23 febbraio 2023. Ne consegue che l’ingresso in tale zona da parte del Sig. Amirante costituisce prova oggettiva dell’esercizio di specifiche funzioni dirigenziali e tecniche connesse alla propria qualità di presidente della SSDARL Città di Varese, in costanza dell’inibizione di settanta (70) giorni inflitta con provvedimento n. 0096/TFNSD-2022-2023 del 15 dicembre 2022.
5.6. Del pari risulta provato in atti, sulla base di una serie di fotografie apparse sulla stampa locale e di una serie di audizioni svolte dinanzi alla Procura Federale dalle persone informate sui fatti, che, in occasione della gara del 15 gennaio 2023 tra Città di Varese e Virtus Ciserano Bergamo, il Presidente sia entrato nel recinto di gioco, in diretta violazione dell’art. 19, comma 3, del CGS. Quanto, infine, alla partecipazione alla conferenza stampa di fine gara, ciò che rileva, al di là della relativa qualificazione, è il fatto obiettivamente riscontrabile che, anche in tale occasione, il Sig. Amirante abbia parlato, nel periodo d’inibizione, in rappresentanza della squadra a commento della partita appena svolta, svolgendo così un’attività connessa all’attività sportiva della propria società.
6. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va respinto sotto tutti i profili sollevati, con conseguente conferma delle sanzioni irrogate con la pronuncia impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Coppari Angelo De Zotti
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce