F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/CFA pubblicata il 13 Luglio2023 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/sig.ra Federica Maria De Feo e altri

Decisione/0008/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0157/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente (relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Manfredo Atzeni – Componente

Sergio Della Rocca - Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0157/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 9 giugno 2023,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 1 giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023;

Visto il reclamo, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore all’udienza del 4 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e uditi gli Avv.ti Paolo Mormando, Procuratore federale interregionale; Fabio Martone per il Sig. Angelo Di Leone e ASD Pol. Faicchio; Monica Fiorillo per la Sig.ra Carlotta Curcio, l’ASD S. Anastasia Calcio 1945, il Sig. Ciro Antonio De Lucia e l’ASD De Lucia; Luciano Ruggiero Malagnini per il Sig. Luca Guadagno e l’ASD Bombonera; Vittorio De Gregorio per il Sig. Raffaele De Clemente e altri; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. All’esito della rituale attività d’indagine il Procuratore federale interregionale della F.I.G.C., con procedimento disciplinare n. 119 pfi 22-23/PM/mf del 7 aprile 2023, deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Campania:

1.- la sig.ra Federica Maria De Feo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD De Feo Soccer S.C.: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

2.- il Sig. Raffaele DE CLEMENTE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Project MSS: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

3.- il Sig. Antonio Di Giorgio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D.G. Alfonso Di Giorgio: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

4.- la Sig.ra Cinzia Paglietta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD S.C. Alba Cavese: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

5.- il Sig. Vincenzo Esposito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Campania Puteolana: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

6.- il Sig. Simone D’Inverno, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD ASD Acerrana 1926: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

7.- la Sig.ra Addolorata Guaglione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Madonnelle: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

8.- il Sig. Gennaro Mele, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Ares Casoria 2009: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

9.- il Sig. Luigi Fasano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Rinascita Cava 2000: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

10.- il Sig.ra Raffaella Orilia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Aquilotti Irno: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

11.- il Sig. Ciro Mario Formisano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD New Team Sangiovanni: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

12.- il Sig. Antonio Fumarolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Arpino Soccer Academy 2016: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

13.- il Sig. Luca Guadagnolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Bombonera: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

14.- il Sig. Marco Verde, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Centro Ester: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

15.- il Sig. Angelo Di Leone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Faicchio: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

16.- la Sig.ra Giuseppina Crocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Gioiese: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

17.- il Sig. Salvatore D’Antuono, all’epoca dei fatti vicepresidente della società ASD San Paolo 1970: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di vicepresidente e pur occupandosi personalmente della partecipazione delle proprie squadre ai tornei, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

18.- il Sig. Vincenzo Vitiello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Paolo 1970: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

19.- il Sig. Raffaele Capolupo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Hermes San Tommaso ASD: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

20.- il Sig. Luigi Santoro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Blue Devils: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

21.- il Sig. Ciro Oliviero, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. C. e G. Oliviero: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

22.- il Sig. Ciro Sforza all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Atletico Portici: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

23.- il Sig. Alfredo Auricchio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Barone Calcio: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

24.- la Sig.ra Lucia Porciello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cantera Napoli: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver consentito ad altra società, la Dinam Aversa, di partecipare a campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIA CAMPANIA” nella stagione sportiva 2021 - 2022 utilizzando materiale tecnico e il logo della società dalla stessa rappresentata; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

25.- il Sig. Giuseppe Serrano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real San Ferdinando: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

26.- il Sig. Angelo Strazzella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. D. Vallatese: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

27.- il Sig. Mario Morra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Potito Academy: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

28.- il Sig. Armando Turtoro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Turtoro: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

29.- la Sig.ra Cristina Viscusi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Frasso Telesino: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

30.- il Sig. Domenico Scamardella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Europa S.r.l.: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

31.- il Sig. Giovanni Uva, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Lions Grotta: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

32.- il Sig. Bruno Califano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Ief Sporting Club: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

33.- il Sig. Roberto Iannone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Sporting Angri: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

34.- il Sig. Gennaro Liberti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Academy San Marzano: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

35.- il Sig. Vincenzo Scoppetta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Tiki Taka: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “Libertas Salerno”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

36.- il Sig. Giuseppe Caserta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Eden Soccer Salerno: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “Libertas Salerno”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

37.- la Sig.ra Italia Conte, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.I. Angri 1983 ASD: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “Libertas Salerno”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

38.- il Sig. Marcello Milone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Aquilotti: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “Libertas Salerno”, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

39.- il Sig. Emilio Gambardella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Agrese ASD: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “LIBERTAS SALERNO”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

40.- il Sig. Luigi Donadio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Cantera Ortese: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

41.- il Sig. Ciro Antonio De Lucia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD De Lucia: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

42.- il Sig. Antonio Iovino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Giove Academy: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

43.- il Sig. Vincenzo Esposito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Marano: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “Maued Sport”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021-2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

44.- il Sig. Giovanni Coppola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Poggio: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

45.- il Sig. Domenico Genovese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Paolisi 2000: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIACAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

46.- il Sig. Domenico Esposito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Progetto Europa Cesa: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

47.- il Sig. Angelo Santillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Club San Prisco: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “OPES ITALIA-CAMPANIA”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

48.- il Sig. Fabrizio Del Prato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD King Sport Napoli: - della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva “MAUED SPORT”, ai quali hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

49.- il Sig. Antonino Nocerino all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Scuola Calcio Marigliano; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

50.- il Sig. Zigurella Clemente all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sant’ Andrea Football - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

51.- il Sig. Prato Davide all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Vomero Football Academy; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

52.- il Sig. Napolitano Antonio all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD POL Caudium Rotondi; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

53.- la Sig.ra Bisogno Aurora all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Aurora Bisogno Infinity; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

54.- il Sig. Napolano Ettore all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Azzurra Fatima FBC; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

55.- il Sig. Della Rocca Antonio all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Piccolo Stadio Red Lions; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

56.- la Sig.ra Renzullo Leonilda all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società SSD La Filanda; -della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

57.- il Sig. Carrotta Giuseppe all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD United APD Angri;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

58.- il Sig. Lamberti Vincenzo all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Aquilotti Cavesi; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

59.- il Sig. Giacobelli Pasquale all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Di Roberto; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

60.- il sig. Nugnes Massimo all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Frocalcio - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

61.- il Sig. Picascia Annino all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Sport Village; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

62.- il Sig. Vicale Emiliano all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società APSSD Sporting Progress; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

63.- la Sig.ra Adamo Giuseppina all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Intercasertana Soccer; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

64.- la Sig.ra Bianco Annunziata all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD THE Wolf Soccer; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

65.- il Sig. Capuano Salvatore all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Futsal Gladiator; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

66.- la Sig.ra Iuliano Tommasina all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Marcianise Futsal Academy; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

67.- il Sig. Buonpane Emilio all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD TDL Marcianise; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

68.- il Sig. Antonio Cipro all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cales Sporting Club; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

69.- il Sig. Bove Giovanni all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Castel San Giorgio; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

-della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

70.- il Sig. Leo Franco all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sianese; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

71.- il Sig. Zollo Lorenzo all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD San Severino Calcio; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

- della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

72.- il Sig. Aversa Michele all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Soccer Sanseverino; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Libertas Salerno, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

73.- il Sig. Di Biase Francesco all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Football Club Atletico; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

74.- il Sig. Spena Antonio all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus San Giorgio; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

- della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

75.- il Sig. Tecce Raffaele all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Paternopoli; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

76.- il Sig. Pratillo Girolamo all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Valle;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Opes Italia- Campania, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

77.- la Sig.ra Sarnacchiaro Lucia all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Maued San Pietro; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione degli artt. 4, comma 1 e 22, comma 1, del CGS per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale, quale persona sottoposta alle indagini;

78.- il sig. Luigi D'anto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Rosario Vittoria: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “RISEAGAIN CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021- 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

79.- il sig. Gaetano Mosca, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real G. Scirea: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “RISEAGAIN CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

80.- il sig. Sebastiano Scalera, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Academy Real Maddaloni: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI BENEVENTO - 21/22 COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

81.- il sig. Francesco Del Prete, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Vis Juvenes Fratt. Damiano: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “TORNEO DEL CUORE CITTA' DI CESA - 12° EDIZIONE” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

82.- il sig. Gennaro Di Martino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Parco Citta: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei tornei “LEGA MAUED”, “EASTER CUP 2022”, "RISEAGAIN CUP 2022", organizzati dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

83.- il sig. Vincenzo Nicoloro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Santiago Club Pianura: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “EASTER CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

84.- il sig. Francesco Sarnataro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Qualiano: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei tornei “LEGA MAUED”, “EASTER CUP 2022”, "RISEAGAIN CUP 2022", organizzati dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

85.- il sig. Franco Abbondandolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Caposele Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “LEGA MAUED” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

86.- il sig. Raffaele Infante, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Turris 1944 ASD: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei tornei “GOLD CUP 2022”, "RISEAGAIN CUP 2022", organizzati dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

87.- il sig. Vincenzo Iovino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Satellite: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “LEGA MAUED” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

88.- il sig. Emmanuel Castaldi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Santa Maria Degli Angeli: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 20212022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

89.- la sig.ra Ester Magaldi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Assocalcio Terzotempo: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 20212022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentata alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

90.- il sig. Alfredo Croce, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD F3 Nuceria: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

91.- il sig. Luigi Letizia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Vito Ercole: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

92.- il sig. Angelo Pisacane, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Marano Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “LEGA MAUED-UNDER 13” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

93.- il sig. Domenico Cacciola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Angeli Scugnizzi: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “RISEAGAIN CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

94.- il sig. Davide Russo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Vomeroaminei: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “RISEAGAIN CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021- 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

95.- il sig. Carmine Gatta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Oasi Giovani Carinola: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

96.- il sig. Antonio Bandiera, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Citta di Cardito: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di tornei organizzati da Enti di Promozione sportiva, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

97.- il sig. Pasquale La Vecchia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Fulgor Medio Volturno: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

98.- la sig.ra Anna Fusco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calatia Calcio Maddaloni: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

99.- la sig.ra Teresa Cafarelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Maddalonese 1919: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi ripetutamente presentato alle convocazioni disposte dalla Procura federale senza addurre alcuno specifico, legittimo e documentato impedimento;

100.- il sig. Antonio Pagano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Rocchese: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

101.- la sig.ra Carlotta Curcio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD S. Anastasia Calcio 1945: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

102.- il sig. Pasquale Russo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Olimpia Club: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 2021-2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

103.- il sig. Giancarlo D'ercole, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Falchetti: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “PROVINCIALI CASERTA - 21/22 - COMPETIZIONI CALCIO” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

104.- il sig. Raffaele Apicella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Tramonti: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “CAMPIONATI CALCIO GIOVANILE 20212022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva LIBERTAS SALERNO, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

105.- il sig. Michele Visone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Micri Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “LEGA MAUED” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

106.- il sig. Michele Varone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Santa Maria Assunta: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “EASTER CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

107.- il sig. Angelo Vigliotta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Cervino Calcio: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione di tornei organizzati dall’Ente di Promozione sportiva OPES CAMPANIA, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

108.- il sig. Carmine Gallo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Incontro: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “RISEAGAIN CUP 2022” organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

109.- il sig. Francesco Iavarone, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pianura Calcio 1977: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo organizzato dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, al quale hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; torneo risultato non autorizzato dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

110.- il sig. Roberto D'auria, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pvteoli Soccer: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei tornei “EASTER CUP 2022”, "TROFEO D'ALTERIO", organizzati dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC;

111.- il sig. Antonio Caputo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Boys Melito: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei tornei "LEGA MAUED", “EASTER CUP 2022”, "TROFEO D'ALTERIO", "RISEAGAIN CUP 2022" organizzati dall’Ente di Promozione sportiva MAUED SPORT, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; tornei risultati non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della FIGC; - le società ASD De Feo Soccer S.C., ASD Football Project MSS, A.D.G. Alfonso Di Giorgio, S.C. Alba Cavese; ASD Campania Puteolana; ASD Acerrana 1926, ASD Madonnelle; ASD Ares Casoria 2009, ASD Rinascita Cava 2000, ASD Aquilotti Irno, ASD New Team Sangiovanni, ASD Arpino Soccer Academy2016, ASD Bombonera, S.S.D. A R.L. Centro Ester, ASD Polisportiva Faicchio, ASD Virtus Gioiese, ASD San Paolo 1970, F.C. Hermes San Tommaso ASD, ASD Blue Devils, A.P.D. e G. Oliviero, ASD Atletico Portici, ASD Barone Calcio, ASD Cantera Napoli, ASD Real San Ferdinando, A.S.C. D. Vallatese, ASD San Potito Academy, ASD Turtoro, ASD Frasso Telesino, ASD Europa S.r.l., ASD Lions Grotta, ASD Ief Sporting Club, F.C. Sporting Angri, ASD Football Academy San Marzano, ASD Tiki Taka, ASD Eden Soccer Salerno, C.S.I. Angri 1983 ASD, ASD Aquilotti, Polisportiva Agrese ASD, ASD Cantera Ortese, ASD De Lucia, ASD Giove Academy, ASD Real Marano, ASD Real Poggio, ASD Paolisi 2000, ASD Progetto Europa Cesa, ASD Sporting Club San Prisco, ASD King Sport Napoli, ASD Real Pozzuoli Academy, ASD Scuola Calcio Marigliano, ASD Sant’Andrea Football, ASD Vomero Football Academy, ASD POL. Caudium Rotondi, ASD Aurora Bisogno Infinity, ASD Azzurra Fatima F.B.C., ASD Piccolo Stadio Red Lions, S.S.D. La Filanda, ASD United APD Angri, ASD Aquilotti Cavesi, ASD Di Roberto, ASD Frocalcio, ASD Sport Village, ASD Sporting Progress, ASD Intercasertana Soccer, ASD The Wolf Soccer, ASD Futsal Gladiator, ASD Marcianise Futsal Academy, ASDTDL Marcianise, ASD Cales Sporting Club, ASD Sporting Castel San Giorgio, ASD Sianese, A.S.D San Severino Calcio, ASD Soccer Sanseverino, ASD FootballClub Atletico, ASD Virtus San Giorgio, ASD Sporting Paternopoli, ASD Valle, ASD Maued San Pietro, A.P.D. Rosario Vittoria, ASD Real G. Scirea, ASD Academy Real Maddaloni, ASD Vis Juvenes Fratt.Damiano, A.S. Parco Citta, ASD Santiago Club Pianura, ASD Sporting Qualiano, ASD Real Caposele Calcio, F.C. Turris 1944 ASD, ASD Satellite, ASD Santa Maria Degli Angeli, ASD Assocalcio Terzotempo, ASD F3 Nuceria, ASD San Vito Ercole, A.S. Marano Calcio, ASD Angeli Scugnizzi, ASD Vomeroaminei, ASD Oasi Giovani Carinola, ASD Citta di Cardito, ASD Fulgor Medio

Volturno, ASD Calatia Calcio Maddaloni, ASD Maddalonese 1919, ASD S.Anastasia Calcio 1945, ASD Olimpia Club, ASD Falchetti, ASD Polisportiva Tramonti, ASD Micri Calcio, A.P.D. Santa Maria Assunta, SSDARL Cervino Calcio, A.S. Incontro, ASD Pianura Calcio 1977, ASD Pvteoli Soccer, Pol.D. Boys Melito, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Nel corso della trattazione innanzi al Tribunale federale territoriale della Campania i rappresentanti della Procura federale, contestando la fondatezza delle tesi difensive ex adverso prospettate, insistevano per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti cui chiedevano di irrogarsi le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Federica Maria De Feo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD De Feo Soccer S.C. la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Raffaele De Clemente la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Football Project MSS la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Antonio Di Giorgio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.D.G. Alfonso Di Giorgio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Cinzia Paglietta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società S.C. Alba Cavese la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Vincenzo Esposito la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Campania Puteolana la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Simone D’Inverno la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Acerrana 1926 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Addolorata Guagliana la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Madonnelle la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Gennaro Mele la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Ares Casoria 2009 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Luigi Fasano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Rinascita Cava 2000 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Raffaella Orilia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aquilotti Irno la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Ciro Mario Formisano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD New Team San Giovanni la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Antonio Fumarolo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Arpino Soccer Accademy 2016 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Luca Guadagnolo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Bombonera la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Marco Verde la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società S.S.D. ARL Centro Ester la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Angelo Di Leone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pol. Faicchio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Giuseppina Crocco la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Virtus Gioiese la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Salvatore D’Antuono la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- al sig. Vincenzo Vitiello la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD San Paolo 1970 la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Raffaele Capolupo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società F.C. Hermes San Tommaso ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Luigi Santoro la sanzione di quattro mesi di inibizione; - alla società ASD Blue Devils la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Ciro Oliviero la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.P.D. C. E G. Oliviero la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Ciro Sforza la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Atletico Portici la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Alfredo Auricchio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Barone Calcio la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Lucia Porciello la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Cantera Napoli la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Giuseppe Serrano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real San Ferdinando la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Angelo Strazzella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.S.C. D. Vallatese la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Mario Morra la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD San Potito Accademy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Armando Turtoro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Turtoro la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Cristina Viscusi la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Frasso Telesino la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Domenico Scamardella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Europa srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giovanni Uva la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Lions Grotta la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. bruno Califano la sanzione di quattro mesi di inibizione; - alla società ASD Ief Sporting Club la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Roberto Iannone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società F.C. Sporting Angri la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Gennaro Liberti la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Football Academy San Marzano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Scopetta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Tiki Taka la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giuseppe Caserta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Eden Soccer Salerno la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Italia Conte la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società CSI Angri 1983 ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Marcello Milone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aquilotti la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Emilio Gambardella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società Pol. Agrese ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Luigi Donadio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Cantera Ortese la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Ciro Antonio De Lucia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD De Lucia la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Iovino la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Giove Academy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Esposito la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real Marano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giovanni Coppola la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real Poggio la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Domenico Genovese la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Paolisi 2000 la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

 - al sig. Domenico Esposito la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Progetto Europa Cesa la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Angelo Santillo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Club San Prisco la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

 - al sig. Fabrizio Del Prato la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD King Sport Napoli la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonino Nocerino la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Scuola Calcio Marigliano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Clemente Zigurella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sant’Andrea Football la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Davide Prato la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Vomero Football Academy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Napolitano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pol. Caudium Rotondi la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Aurora Bisogno la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aurora Bisogno Infinity la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Ettore Napolano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Azzurra Fatima FBC la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Della Rocca la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Piccolo Stadio Red Lions la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Leonilda Renzullo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società La Filanda S.S.D. A RL la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giuseppe Carrotta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD United Apd Angri la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Lamberti la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aquilotti Cavesi la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Pasquale Giacobelli la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Di Roberto la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Massimo Nugnes la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Fro Calcio la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Annino Picascia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sport Village la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. emiliano Vicale la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.P.S.S.D. Sporting Progress la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Giuseppina Adamo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Intercasertana Soccer la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Annunziata Bianco la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD The Wolf Soccer 2016 la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. salvatore Capuano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Futsal Gladiator la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Tommasina Iuliano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Marcianise Futsal Academy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Emilio Buonpane la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD TDL Marcianise la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Cipro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Cales Sporting Club la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giovanni Bove la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Castel San Giorgio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Franco Leo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Sianese la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Lorenzo Zollo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD San Severino Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Michele Aversa la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Soccer Sanseverino la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Francesco Di Biase la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Football Club Atletico la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Antonio Spena la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Virtus San Giorgio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Raffaele Tecce la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Paternopoli la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Girolamo Pratillo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Valle la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- alla sig.ra Lucia Sarnacchiaro la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Maued San Pietro la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Luigi D’Anto la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società A.P.D. Rosario Vittoria la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Gaetano Mosca la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real G. Scirea la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Sebastiano Scalera la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Academy Real Maddaloni la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Francesco del Prete la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Vis Juvenes Fratt. Damiano la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Gennaro Di Martino la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società A.S. Parco Città la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Vincenzo Nicoloro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Santiago Club Pianura la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Francesco Sarnataro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Qualiano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Franco Abbondandolo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Real Caposele Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Raffaele Infante la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società F.C. Turris 1944 ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Iovino la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Satellite la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Emmanuel Castaldi la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Santa Maria degli Angeli la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- alla sig.ra Ester Magaldi la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Assocalcio Terzotempo la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Alfredo Croce la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD F3 Nuceria la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Luigi Letizia la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD San Vito Ercole la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Angelo Pisacane la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società A.S. Marano Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Domenico Cacciola la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Angeli Scugnizzi la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Davide Russo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Vomero Aminei la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Carmine Gatta la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Oasi Giovani Carinola la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Antonio Bandiera la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Città di Cardito la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Pasquale La Vecchia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Fulgor Medio Volturno la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Anna Fusco la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Calatia Calcio Maddaloni la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Teresa Cafarelli la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Maddalonese 1919 la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Antonio Pagano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società Pol. Rocchese la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Carlotta Curcio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD S. Anastasia Calcio 1944 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Pasquale Russo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Olimpia Club la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Giancarlo D’Ercole la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Falchetti la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Raffaele Apicella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pol. Tramonti la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Michele Visone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Micri Calcio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Michele Varone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.P.D. Santa Maria Assunta la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Angelo Vigliotta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società S.S.D. A RL Cervino Calcio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Carmine Gallo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.S. Incontro la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Francesco Iavarone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pianura Calcio 1977 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Roberto D’Auria la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD PVTEOLI Soccer la sanzione dell’ammenda di 500,00;

3. L’adito Tribunale con la decisione segnata in epigrafe ha dichiarato improcedibile il deferimento de quo.

Dopo aver dato atto delle memorie difensive prodotte dall’Avv. De Gregorio in data 13 e 14 maggio 2023 e dalla società ASD TDL Marcianise in data 23 maggio 2023, gli altri deferiti si sono costituiti direttamente in udienza. Le eccezioni preliminarmente sollevate sono state l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del deferimento nei loro confronti, richiamando i principi elaborati dalla recente sentenza della Corte  federale di Appello n. 109 del 3 giugno 2021, nonché la decisione del Tribunale  federale Territoriale presso il CR Campania n. 43 del 18 maggio 2023, secondo cui l'art. 118, comma 2, CGS, deve essere interpretato nel senso che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il denunciante, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non possono costituire neppure la fonte di un procedimento per deferimento, come quello per cui si discute.

In particolare, l'Avv. De Gregorio, difensore di gran parte dei deferiti, eccepiva altresì la tardività dell'atto di deferimento che sarebbe avvenuto oltre il termine entro cui il predetto atto doveva essere comunicato avendo natura recettizia.

Inoltre, l'Avv. Malagnini, difensore della ASD Bombonera e di Luca Guadagnuolo, legale rappresentante della predetta società, eccepiva che la seconda proroga delle indagini era stata concessa in mancanza d'istanza congruamente motivata da parte del Procuratore federale interregionale e che la stessa non risultava acquisita agli atti con la conseguenza dell'improcedibilità del deferimento.

Veniva altresì eccepita la violazione dell’art. 123, comma 1, CGS, in quanto l’avviso di conclusioni indagini sarebbe stato notificato in data 22.12.2022 e, dunque, ben oltre il termine in cui doveva essere notificato il procedimento.

Dato atto altresì che la Procura federale, costituitasi in udienza, contestava quelle tesi difensive, insistendo per l’accoglimento del deferimento e indicando le sanzioni da irrogare ai soggetti deferiti, il Tribunale ha osservato che:

- il deferimento in trattazione era stato originato da una segnalazione inviata in data 14 luglio 2022 dalla ASD Sportandfun, il cui indirizzo PEC non risultava dall'elenco INI-PEC del Ministero dello sviluppo economico, né in altri validi pubblici elenchi, e soprattutto;

- la predetta ASD Sportandfun non era un ente di promozione sportiva perché non era riconosciuto dal Coni, né risultava affiliata, con numero di matricola, alla F.I.G.C.;

- la ricordata segnalazione non risultava sottoscritta da una persona fisica rappresentante l’associazione e neppure conteneva una indicazione nominativa del suo rappresentante;

- di conseguenza quella segnalazione doveva ritenersi anonima o quantomeno priva di una compiuta identificazione del denunciante e, non poteva esserle attribuita alcuna valenza probatoria intrinseca ed autonoma, essendo irrilevante  la circostanza sui cui aveva insistito la Procura federale - che per altri deferimenti, pur essi originati da analoga segnalazione, si fosse pervenuti alla declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti, stante la diversità e autonomia dei vari procedimenti, ed essendo decisivo per contro il fatto che nel deferimento in trattazione non vi fosse stata la compiuta identificazione del denunciante;

- era fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dai deferiti in considerazione del tenore letterale e della corretta interpretazione dell’art.118, comma 2, del CGS (come indicata dalla CFA, SS.UU. del 21 settembre 2020, secondo cui, intanto può acquisirsi la notizia di un illecito sportivo mediante denuncia in ordine alla quale avviare le indagini legittimamente, in quanto il denunciante risulti compiutamente identificato e non sia – come nel caso di specie - una sedicente persona o un sedicente ente di promozione sportiva, giacché diversamente opinando l’interessato (cioè il soggetto denunciato) sarebbe privato della garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi contenuti nell'art. 44, comma 1, del CGS, cioè quella di poter avere un minimo di contraddittorio in modo da valutare la credibilità o l'attendibilità della fonte di prova. Peraltro, anche a voler ammettere che l’esposto anonimo possa essere utilizzato come semplice stimolo investigativo, l'attività della "apprensione" d'iniziativa, che si riferisce all'ipotesi in cui l'organo inquirente riceva una denuncia anonima o proveniente da una fonte non compiutamente identificata, presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione che era del tutto mancata nella fattispecie in esame, come si ricavava dalla scansione temporale del procedimento (esposto in data 14 luglio 2022 e iscrizione alla data del 10 agosto 2022, mentre tutte le attività istruttorie erano state compiute successivamente).

4. Con atto in data 9 giugno 2023 il Procuratore federale interregionale della F.I.G.C. ha impugnato tale decisione, lamentandone l’erroneità alla stregua di due motivi di reclamo, rubricati, il primo: 1) “violazione e falsa applicazione dell’art. 118, comma 2, del codice di giustizia sportiva. Erronea valutazione degli elementi oggettivi presenti agli atti del procedimento per la valutazione sull’identità del soggetto denunciante. Affermazione di circostanze non verificate in relazione allo stesso elemento determinante ai fini della formulazione della motivazione della decisione gravata”; il secondo: 2) “violazione e falsa applicazione dell’art. 119, comma 5, del codice di giustizia sportiva”.

La Procura federale contesta l'affermazione del primo Giudice secondo la quale la segnalazione presentata dall'ASD Sportandfun il 14 luglio 2022 - che ha dato origine al presente procedimento - avrebbe natura anonima, nonché la sua presunta inutilizzabilità ai sensi dell'articolo 118, comma 2, CGS. In particolare, si deduce che:

a) la predetta ASD era un soggetto identificato ed identificabile poiché, al momento dei fatti, vi era già stata indagine ufficiale da parte della Procura federale nel corso della stagione 2021-2022 in relazione all'organizzazione di tornei non autorizzati dal Settore giovanile e scolastico della F.I.G.C. che vedevano protagonista l’ente di promozione sportiva A.S.D. Sportandfun. Pertanto, non solo era possibile individuare tale soggetto al momento dell'apertura del procedimento in esame da parte del Tribunale federale della Campania, la cui decisione è oggetto dell'impugnazione odierna, ma era indubbiamente noto e completamente identificato come un'associazione che svolgeva attività di organizzazione di eventi sportivi, come dichiarato nella stessa segnalazione inviata tramite pec il 14 luglio e riportata integralmente nell'atto di impugnazione a cui si fa riferimento;

b) con esposto successivo del 26 ottobre 2022 erano stati formalizzati altri deferimenti, per due dei quali (proc. 744pfi22-23 e proc. 749/pfi22-23) lo stesso Tribunale federale territoriale della Campania, giusta comunicati ufficiali n. 34 del 27 marzo 2023 e n. 38 del 20 aprile 2023, aveva ritenuto i soggetti e le società deferiti responsabili delle incolpazioni loro ascritte;

c) il mancato inserimento della pec utilizzata dall’ASD Sportandfun nel registro INI-PEC, stante la specifica natura e la peculiare finalità di quest’ultimo, non poteva costituire presunzione di inesistenza o di non identificabilità dell’associazione; per contro, proprio la intrinseca caratteristica della casella di posta elettronica certificata (pec) dalla quale erano state inviate le due segnalazioni del 14 luglio 2022 e del successivo 26 ottobre 2022, assicuravano la piena identificabilità di colui al quale era riferibile quell’indirizzo e-mail certificato;

d) ai fini della compiuta individuazione del denunciante da parte della Procura federale si rammenta che ai ricordati due esposti erano state allegate le schermate dei siti internet che pubblicizzavano lo svolgimento del torneo con l’indicazione delle società partecipanti, atti questi che di per sé già costituivano qualificata notizia di atti di rilievo disciplinare;

e) è stato prodotto - sebbene in prima udienza ed a fronte di specifica eccezione preliminare prima non conosciuta né conoscibile l’estratto dal registro regionale associazioni di promozione sociale della Campania e l'estratto dal sito del CONI della schermata del registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche nei quali si individua la ASD Sportandfun;

f) sotto il profilo della presunta violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata identificazione del denunciante e dall'impossibilità per i deferiti di valutare l'affidabilità e/o la credibilità della fonte di prova, quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado su questo punto non è condivisibile. Innanzitutto, l'affidabilità e/o la credibilità delle informazioni è determinata dalle prove "aperte" allegate alla segnalazione, le quali sono state ritenute sin dall'inizio meritevoli condurre all’apertura del presente procedimento. Esse costituiscono una notizia disciplinare autonoma riconosciuta pacificamente sia alla luce del pieno esercizio del diritto di difesa esplicato attraverso l’accesso agli atti, sia in ragione delle numerose dichiarazioni aventi natura confessoria rese dalle parti che, ancora, sulla base degli accordi ex art. 127 CGS intercorsi con alcuni dei deferiti.

Quanto, infine, al secondo motivo di gravame, la Procura federale censura la statuizione del Giudice di prime cure in ordine all’asserita lesione del diritto di difesa dei deferiti per l’omesso esame della motivazione posta a fondamento della seconda richiesta di proroga indagini ex art. 119, comma 5, CGS per le seguenti motivazioni:

a) il provvedimento di concessione della proroga da parte della Procura generale del CONI è depositato agli atti del fascicolo digitale e ciò proverebbe implicitamente che richiesta di proroga c’è stata;

b) la richiesta di proroga incontrovertibilmente esiste ed è stata prodotta alla prima udienza del 22.5.2023 a seguito di preliminare eccezione formulata da taluni dei deferiti;

c) la mancata produzione al fascicolo del deferimento è frutto di mero errore materiale che il Tribunale avrebbe ben potuto gestire facendo buon governo di un recente arresto della Corte federale con la pronuncia n. 0122/2022-2023 del 1° giugno 2023 nella quale ha affermato il principio secondo il quale: “nessuna violazione del diritto di difesa può conseguire alla mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento disciplinare al momento del deposito dell’atto di deferimento presso il tribunale, stante la facoltà dell’indagato, in ogni momento del procedimento, dalla conclusione delle indagini fino alla fase giudiziale innanzi al Tribunale, di essere informato di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare attraverso una semplice richiesta di accesso”. Con la stessa pronuncia, inoltre, la Corte ha correlativamente pronunciato il seguente principio: “Il Tribunale, tuttavia, ben avrebbe potuto acquisire gli ulteriori atti posti a sostegno del deferimento e riassunti nella lettera a) sopra riportata, non essendo possibile affermare una ipotesi di decadenza della Procura federale che - per errore materiale o mera dimenticanza - abbia omesso di allegare atti fondamentali per la ricostruzione degli illeciti oggetto di deferimento”.

Nel merito poi, le contestazioni sollevate nei confronti di ogni singolo tesserato e società affiliate con l’atto di deferimento sono fondate. Così come esposto nell’atto di deferimento, infatti, dalle dichiarazioni univoche e concordanti rese dai molteplici tesserati ascoltati in sede di audizione da parte della Procura federale emerge la prova della partecipazione delle società dagli stessi rappresentate al già citato torneo non autorizzato. La partecipazione delle società affiliate alla F.I.G.C. ai tornei organizzati dagli Enti di Promozione sportiva Opes Campania, Maued Sport e Libertas Salerno emerge, inoltre, in maniera pacifica dai documenti allegati alla segnalazione che ha dato avvio al procedimento, e segnatamente dal calendario e dalla locandina degli stessi (che costituiscono di per sé prova autonoma del fatto che avrebbe giustificato da sola l’instaurazione del procedimento). Le dichiarazioni confessorie dei dirigenti sentiti, inoltre, costituiscono riscontro esterno all’attendibilità dei documenti acquisiti anche in relazione alla partecipazione ai medesimi eventi di tutte le altre società negli stessi indicate.

Per le ragioni esposte, pertanto, il Procuratore federale interregionale insta affinché questa Corte federale di  appello adita voglia riformare integralmente la pronuncia del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44 del 1.6.2023, e per l’effetto voglia:

a) irrogare ai soggetti deferiti le sanzioni richieste nel corso del procedimento di prime cure;

b) dichiarare l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art.127 del Codice di giustizia sportiva formalizzato all’udienza del 29.5.2023 dalla Procura federale con la società Pol. D. Boys Melito ed il suo presidente sig. Antonio Caputo; in subordine irrogare alla società Pol. D. Boys Melito la sanzione dell’ammenda di 500 ed al sig. Antonio Caputo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

c) in via subordinata, previa declaratoria di procedibilità del deferimento n. 119 pfi 22-23/PM/vdb del 03/03/2023 disporre la rimessione del procedimento al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania LND per l’esame del merito.

5. Si costituivano in giudizio soltanto alcuni dei soggetti e delle società deferiti e segnatamente: difesi dall’Avv De Gregorio, Raffaele De Clemente, ASD Football Project Mss, Antonio Di Giorgio, Adg Alfonso Di Giorgio, Cinzia Paglietta, Sc Alba Cavese, Luigi Fasano, ASD Rinascita Cava 2000, Raffaela Orilia, ASD Aquilotti Irno, Salvatore D’antuono, ASD San Paolo 1970, Bruno Califano, ASD Ief Sporting Club, Gennaro Liberti, ASD Football Academy San Marzano, Vincenzo Scoppetta, ASD Tiki Taka, Giuseppe Caserta, ASD Eden Soccer Salerno, Marcello Milone, ASD Aquilotti, Emilio Gambardella, Polisportiva Agrese ASD, Bisogno Aurora, ASD Aurora Bisogno Infinity, Napolano Ettore, ASD Azzurra Fatima Fbc, Della Rocca Antonio, ASD Piccolo Stadio Red Lions, Carrotta Giuseppe, ASD United Apd Angri, Lamberti Vincenzo, ASD Aquilotti Cavesi, Leo Franco, ASD Sianese, Antonio Pagano, Pol Rocchese, Raffaele Apicella, ASD Polisportiva Tramonti; difesi dall’ Avv. Luciano Ruggero Malagnini, Luca Guadagnolo, ASD Bombonera; difesi dagli avv.ti Fabio Martone e Francesco Trotta, Di Leone Angelo e ASD Polisportiva Faicchio; difesi dall’Avv. Fiorillo, l’ASD S. Anastasia Calcio 1945, la Sig.ra Carlotta Curcio, l’ASD De Lucia ed il sig. Ciro Antonio De Lucia; da ultimo, difesi dall’avv. Salvatrice Carmela Di Fiore, l’A.S.D Madonnelle e la sig.ra Addolorata Guaglione.

Gli avvocati costituiti ribadivano le seguenti eccezioni: a) l'inutilizzabilità dell'esposto presentato dalla Procura come elemento per l'apertura dell'indagine nel presente procedimento, in quanto considerato anonimo; b) la violazione del diritto di difesa in relazione all'omessa produzione della richiesta di seconda proroga delle indagini indicante le ragioni eccezionali addotte affinché la parte indagata possa verificarne la congruità; c) l'inutilizzabilità della produzione documentale effettuata in data 22 maggio 2023 da parte della Procura federale, in quanto tardiva ai sensi dell'articolo 95, comma 1, CGS.

In aggiunta, l’Avv. De Gregorio, con specifico riferimento ai sig.ri Raffaele Apicella della Polisportiva Tramonti e Pasquale Russo, legale rappresentante, all’epoca dei fatti, dell’ASD Olimpia Club eccepiva, quanto al primo, il difetto di giurisdizione in ragione della assunta inattività della società Polisportiva Tramonti, quanto al secondo per l’estraneità del Torneo organizzato dall’Ente di promozione sportiva Libertas dal perimetro di applicazione della norma contestata dalla Procura (punto 9.3. lett. a2 del CU n. 1 SGS ss 2021-2022).

L’Avv. Malagnini, quanto alla posizione dei suoi assistiti rilevava, altresì, l’inutilizzabilità delle audizioni assunte dalla Procura come confermative esterne dell’ipotesi accusatoria in quanto poste in essere a valle di un atto (la denuncia anonima) inutilizzabile.

Gli Avv.ti Martone e Trotta, nell’interesse dei propri assistiti, rilevavano che la violazione contestata al signor Di Leone fosse connotata da errore scusabile avendo lo stesso dichiarato in sede di audizione di ritenere che la società organizzatrice avesse tutti i permessi necessari e considerando che il logo della FIGC era presente nel manifesto dell’evento.

Parimenti, la difesa dell’Avv. Fiorillo ribadiva le tesi esposte dagli altri difensori e nel merito della posizione della sig.ra Carlotta Curcio e della Sant’Anastasia Calcio eccepiva l’inapplicabilità della normativa contestata in quanto la società Sant’Anastasia nella stagione 21-22 non avrebbe svolto attività di Settore giovanile scolastico come risulta sia dall’audizione del 14.11.2022 della sig.ra Carlotta Curcio, che dall’elenco dei tesserati in forza alla resistente società dal quale risulta l’assenza di atleti in età compresa tra gli 8 ed i 16 anni (come previsto dal CU n. 1 settore GS del 1.7.2021) e per tali ragioni ne chiedeva il proscioglimento per non aver commesso il fatto.

6. All’udienza 4 giugno 2023 il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. In via preliminare, deve darsi atto della ritualità della notifica dell’appello anche alle parti che non si sono costituite nel presente grado di giudizio.

8. Il reclamo è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono. Il Collegio non può che fare riferimento alla recentissima decisione n. 2/2023-2024 avente ad oggetto una fattispecie consimile.

8.1. Secondo tale pronuncia:

- l’art. 118 del C.G.S. (“Azione del Procuratore federale”), dopo aver stabilito, al comma 1, che “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione”, dispone, al comma 2, che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della completa identificazione del denunciante”; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello tale disposizione, ricalcando quanto previsto dall’art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazione qualificata, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; e quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre – procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis.

- a tanto consegue che, se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (Corte federale d’appello, sez. IV, n. 38/2022-2023 e giurisprudenza ivi richiamata, anche delle sezioni penali della Cassazione);

- in particolare è stato sottolineato che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un’effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate; con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notitia criminis, posta a base dei successivi deferimenti (Corte federale d’appello, sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021).

8.2. Tutto ciò premesso, non può essere condiviso quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale presso il CR Campania nella decisione reclamata circa la natura anonima e la conseguente inutilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare della segnalazione inviata il 14 luglio 2022 dalla ASD Sportandfun.

Sotto un primo profilo deve escludersi che quella segnalazione/esposto sia effettivamente qualificabile come anonimo, tanto non potendo desumersi - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - dal mancato inserimento della mail pec da cui risulta essere stato inviato nel Registro INI – PEC.

Al riguardo è sufficiente evidenziare che detto Registro, realizzato in attuazione dell’art. 6 bis del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’art. 5, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha lo scopo di “…favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica…”: il mancato inserimento dell’indirizzo digitale in tale registro non costituisce presunzione di inesistenza o di non identificabilità del soggetto che non vi sia iscritto.

D’altra parte, proprio la pacifica provenienza della segnalazione/esposto di cui si tratta da una mail pec ne consentiva quanto meno l’identificabilità, essendo possibile risalire, attraverso il gestore del sito stesso, al soggetto cui quell’indirizzo si riferiva.

Come poi documentalmente provato dal Procuratore federale interregionale reclamante, l’ASD Sportandfun risulta inserita (al n. 1130) nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sportiva alla data dell’11 gennaio 2022 tenuto dalla Giunta regionale della Campania, con l’indicazione del legale rappresentante; il che esclude qualsiasi dubbio sulla effettiva identificabilità della predetta Associazione e sulla ritenuta – da parte del Tribunale federale territoriale – inutilizzabilità della segnalazione/esposto per la mancata sottoscrizione del suo legale rappresentante (anche ai fini del completo esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti e delle società in tale segnalazione/esposto indicati).

Resta da aggiungere, quanto alla legittima utilizzabilità ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare della segnalazione pervenuta il 14.07.2022, in punto di fatto, che ad essa risultavano allegate le schermate dei siti internet che pubblicizzavano lo svolgimento del torneo, con l’indicazione delle società partecipanti; non solo tali documenti di per sé già costituivano qualificata notizia di atti di rilievo disciplinare e consentivano pertanto legittimamente di avviare il procedimento disciplinare, ma la loro libera valutazione ben integrava quell’attività pre-procedimentale al fine della corretta acquisizione della presunta documentazione anonima.

Sulla base di quanto sopra esposto è da escludere la fondatezza di quanto ritenuto dal Tribunale federale territoriale circa l’inutilizzabilità della segnalazione de qua per il preteso mancato svolgimento (asseritamente ricavabile dal mero dato cronologico della vicinanza temporale dell’iscrizione della segnalazione e della apertura del fascicolo d’indagine) da parte degli uffici della Procura federale dell’attività pre-procedimentale.

8.3. In definitiva la segnalazione del 14.07.2022 inviata alla Procura federale dalla ASD Sportandfun non poteva essere considerata anonima e ben poteva essere utilizzabile per l’avvio del procedimento disciplinare, non potendosi pervenire ad una declaratoria di improcedibilità del deferimento.

8.4. L’erroneità della declaratoria di improcedibilità del procedimento non conduce tuttavia alla rimessione dello stesso al Tribunale federale territoriale della Campania per la relativa decisione di merito.

Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che la Corte federale “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata una qualsiasi parvenza di contraddittorio.

Sennonché nel caso di specie la declaratoria di improcedibilità del deferimento da parte del giudice di primo grado non corrisponde affatto ad una decisione di mero rito, la decisione avendo in realtà accertato nel merito la pretesa mancanza dei presupposti fattuali non solo per l’avvio del procedimento disciplinare e del conseguente deferimento, ma anche ai fini della sua stessa fondatezza: si è perciò di fronte ad una vera e propria sentenza di merito che ha escluso la rilevanza dei fatti addebitati ai soggetti e alle società deferite per la pretesa ed erronea inutilizzabilità come prova della sussistenza di indizi di reità della segnalazione/esposto del 26 ottobre 2022.

A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento.

8.4.1. E ciò al di là dei dubbi espressi, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva.

Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto.

Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre.

Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto.

Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile.

Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità).

Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia.

Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima.

Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978).

In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018).

In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado.

L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023).

8.5. E’ infondata la censura di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa dei sig.ri Raffaele Apicella della Polisportiva Tramonti e Pasquale Russo, legale rappresentante, all’epoca dei fatti, dell’ASD Olimpia Club.

Come noto la mera inattività della società rende la stessa soggetta, comunque, a giurisdizione federale e, dunque, suscettibile di sanzioni ex art. 8 CGS vigente, non essendo intervenuto il provvedimento di revoca dell’affiliazione, momento che determina lo iato con la Federazione ed il suo apparato amministrativo - giustiziale.

Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (decisione n. 7/CFA/2020-2021) secondo il quale: “La mancata attività di una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, laddove all’ art. 5 come 2 si dispone “Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, .... ".

8.6. È inammissibile la censura riguardante la lesione del diritto di difesa per l’omesso esame delle motivazioni poste a fondamento della seconda richiesta di proroga delle indagini ex art. 119, comma 5, CGS.

Difatti, sotto un primo profilo, la formulazione della disposizione di cui all’art. 119, comma 5, CGS, appare chiara allorché afferma che “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione di autorizzazione.”

Dalla piana lettura della stessa emerge, dunque, un rapporto bipartito (Procura federale – Procura generale dello sport) nel quale non v’è spazio per un terzo soggetto (l’incolpato), né per un contraddittorio. La valutazione dei motivi posti a fondamento delle richieste di proroga è rimessa difatti all’apprezzamento del Procuratore generale dello sport, organo di garanzia per lo stesso incolpato. Nessuna udienza camerale è prevista, al pari della possibilità per le parti (incolpato e Procura) di presentare memorie. Si consideri, inoltre, che ogni fase del procedimento è comunicata al Procuratore generale dello sport sin dall’iscrizione nell’apposito registro e che alla richiesta di proroga, la Procura federale, alimentando il relativo fascicolo del procedimento, allega al Procuratore generale dello sport tutti gli atti compiuti.

Pertanto, appare evidente che la richiesta di proroga della Procura federale – e a fortiori, la valutazione del Procuratore generale dello sport, che si salda uno actu con la richiesta - non è sindacabile, essendo la potestà sul punto riservata dall’ordinamento settoriale sportivo alla Procura Generale del CONI, così come correttamente osserva l’appellante.

Sotto un secondo profilo, in punto di fatto, occorre osservare che il rappresentante della Procura, nel corso della prima udienza svoltasi innanzi al Tribunale di primo grado, ha depositato la richiesta della seconda proroga fornendo compiuta prova sia della sua esistenza materiale che del suo contenuto (cfr. Verbale del 22.5.2023 del Tribunale federale territoriale).

8.7. In relazione all’eccezione sollevata dalle parti secondo le quali non sarebbero ammissibili i documenti depositati dalla Procura federale all’udienza del 22.05.2022, occorre rilevare – secondo l’orientamento di questa Corte federale richiamato in udienza anche dalla Procura federale – che la mancata allegazione di tutti gli atti del procedimento disciplinare da parte della Procura – che abbia inviato l’atto di deferimento ai sensi dell’art. 80 CGS ai fini dell’introduzione del giudizio innanzi al Tribunale - non comporta violazione del diritto di difesa, stante la facoltà dell’indagato, in ogni momento del procedimento, dalla conclusione delle indagini fino alla fase giudiziale innanzi al Tribunale, di essere informato di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare attraverso una semplice richiesta di accesso (SSUU n. 47/2022-2023). Per quanto sia auspicabile e risponda all’interesse alla celerità del procedimento oltre che alla pienezza del contraddittorio che la Procura al momento dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 80 CGS depositi tutti gli atti istruttori posti a sostegno della propria iniziativa, dalla lettura del Codice non è possibile trarre una preclusione in tal senso, in assenza di disposizioni che prevedano un termine o che impongano, a pena di decadenza, l’onere di depositare tutti gli atti a supporto del procedimento. Pertanto, in assenza di esplicite previsioni, la Procura non decade dalla possibilità di depositarli in giudizio solo per il fatto di non averli materialmente allegati all’atto di deferimento trasmesso ai sensi dell’art. 80 CGS (Corte federale d’appello, Sez. I, n.112//2022-2023).

9. Nel merito del deferimento, le contestazioni sollevate dalla Procura federale nei confronti di ogni singolo tesserato e società affiliata sono fondate.

L’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore per l’attività giovanile e scolastica dispone che “ i tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti”, mentre il successivo art. 28 stabilisce che “le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altro operino in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme del presente regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri regolamenti federali in quanto applicabili all’attività giovanile scolastica”. La violazione del combinato disposto di dette disposizioni determina la responsabilità dei soggetti e delle società deferite per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 (CFA, Sez. IV, n. 113/2022-2023).

9.1. Né vale invocare – nel caso di specie – l’errore scusabile in quanto per l’applicazione di tale istituto non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme.

Del resto ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 44/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 104/20222023).

E ciò al di là della circostanza che - secondo un orientamento – l’errore scusabile potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (v. amplius: Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).

9.2. Occorre inoltre rilevare che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la pretesa punitiva formulata col deferimento per la mancata ingiustificata presentazione da parte di alcuni dei deferiti alla rituale convocazione da parte del collaboratore della Procura federale per essere ascoltati sui fatti oggetto della segnalazione; nè il Tribunale ha fatto riferimento – che comunque sarebbe risultato improprio - ad un eventuale assorbimento della questione per effetto della dichiarata improcedibilità del deferimento (ciò con riguardo ai sigg.ri Luigi D’anto, Sebastiano Scalera, Francesco Del Prete, Gennaro Di Martino, Vincenzo Nicoloro,  Franco Abbondandolo, Emmanuel Castaldi, Alfredo Croce, Luigi Letizia, Angelo Pisacane, Davide Russo, Carmine Gatta, Antonio Bandiera, Teresa Cafarelli, Bove Giovanni, Leo Franco, Zollo Lorenzo, Aversa Michele, Di Biase Francesco, Spena Antonio, Tecce Raffaele, Pratillo Girolamo, Sarnacchiaro Lucia, Ester Magaldi).

Quanto sopra in violazione dell’obbligo di cui all’art. 22 CGS secondo cui:” Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 …. se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.”.

Al riguardo è stato rilevato come la ratio della disposizione – diretta  a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultano aver rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo - risiede nell’esigenza, in mancanza di mezzi coercitivi, di evitare che soggetti che siano a conoscenza di fatti e comportamenti rilevanti per l’ordinamento federale si sottraggano alle convocazioni della Procura al fine di evitare l’adozione di sanzioni disciplinari. E pertanto la stessa sottrazione alla convocazione, costituendo violazione di una specifica disposizione, può essere sanzionata.

9.3. Alla responsabilità delle persone fisiche consegue la responsabilità delle società deferite a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei capi di incolpazione.

9.4. Alla provata fondatezza, come sopra rilevato, delle incolpazioni ascritte ai soggetti e alle società deferiti con l’atto prot. n. 119 pfi 22-23/PM/mf del 7 aprile 2023, segue la irrogazione delle sanzioni, nella misura richiesta dalla Procura federale, che nel loro ammontar risultano eque, proporzionate alla gravità delle responsabilità e conformi al principio di effettività.

10. Quanto, invece, alle posizioni della sig.ra Carlotta Curcio e dell’ASD Sant’Anastasia Calcio è emerso dal verbale di audizione della Sig.ra Curcio in data 14.11.2022 che la stessa società nella stagione 21-22 non ha svolto attività nel Settore giovanile scolastico e ciò consegue anche dall’elenco dei tesserati dal quale risulta l’assenza di atleti in età compresa tra gli 8 ed i 16 anni, uniformemente a quanto previsto dal CU n. 1 settore GS del 1.7.2021.

Per questi motivi i sopra citati deferiti devono essere prosciolti.

11. Per quanto concerne le posizioni della società Pol. D. Boys Melito e del suo presidente sig. Antonio Caputo, all’accoglimento del reclamo consegue l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art. 127 del Codice di giustizia sportiva formalizzato all’udienza del 29.5.2023 con la Procura federale.

P.Q.M.

1. Accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, dichiara procedibile il deferimento della Procura federale e per l'effetto:

a) irroga le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Federica Maria De Feo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD De Feo Soccer S.C. la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Raffaele De Clemente la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Football Project MSS la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Antonio Di Giorgio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.D.G. Alfonso Di Giorgio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Cinzia Paglietta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società S.C. Alba Cavese la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Vincenzo Esposito la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Campania Puteolana la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Simone D’Inverno la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Acerrana 1926 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Addolorata Guagliana la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Madonnelle la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Gennaro Mele la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Ares Casoria 2009 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Luigi Fasano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Rinascita Cava 2000 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Raffaella Orilia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aquilotti Irno la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Ciro Mario Formisano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD New Team San Giovanni la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Antonio Fumarolo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Arpino Soccer Accademy 2016 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Luca Guadagnolo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Bombonera la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Marco Verde la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società S.S.D. ARL Centro Ester la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Angelo Di Leone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pol. Faicchio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Giuseppina Crocco la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Virtus Gioiese la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Salvatore D’Antuono la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- al sig. Vincenzo Vitiello la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD San Paolo 1970 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Raffaele Capolupo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società F.C. Hermes San Tommaso ASD la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Luigi Santoro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Blue Devils la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Ciro Oliviero la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.P.D. C. E G. Oliviero la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Ciro Sforza la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Atletico Portici la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Alfredo Auricchio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Barone Calcio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Lucia Porciello la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Cantera Napoli la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Giuseppe Serrano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real San Ferdinando la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Angelo Strazzella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.S.C. D. Vallatese la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Mario Morra la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD San Potito Accademy la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Armando Turtoro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Turtoro la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Cristina Viscusi la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Frasso Telesino la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Domenico Scamardella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Europa srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giovanni Uva la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Lions Grotta la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. bruno Califano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Ief Sporting Club la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Roberto Iannone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società F.C. Sporting Angri la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Gennaro Liberti la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Football Academy San Marzano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Scopetta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Tiki Taka la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giuseppe Caserta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Eden Soccer Salerno la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Italia Conte la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società CSI Angri 1983 ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Marcello Milone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aquilotti la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Emilio Gambardella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società Pol. Agrese ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Luigi Donadio la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Cantera Ortese la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Ciro Antonio De Lucia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD De Lucia la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Iovino la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Giove Academy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Esposito la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real Marano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giovanni Coppola la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real Poggio la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Domenico Genovese la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Paolisi 2000 la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Domenico Esposito la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Progetto Europa Cesa la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Angelo Santillo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Club San Prisco la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Fabrizio Del Prato la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD King Sport Napoli la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonino Nocerino la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Scuola Calcio Marigliano la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Clemente Zigurella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sant’Andrea Football la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Davide Prato la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Vomero Football Academy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Napolitano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pol. Caudium Rotondi la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Aurora Bisogno la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aurora Bisogno Infinity la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Ettore Napolano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Azzurra Fatima FBC la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Della Rocca la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Piccolo Stadio Red Lions la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Leonilda Renzullo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società La Filanda S.S.D. A RL la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giuseppe Carrotta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD United Apd Angri la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Vincenzo Lamberti la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Aquilotti Cavesi la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

 

- al sig. Pasquale Giacobelli la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Di Roberto la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Massimo Nugnes la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Fro Calcio la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Annino Picascia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sport Village la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Emiliano Vicale la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.P.S.S.D. Sporting Progress la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Giuseppina Adamo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Intercasertana Soccer la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Annunziata Bianco la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD The Wolf Soccer 2016 la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Salvatore Capuano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Futsal Gladiator la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- alla sig.ra Tommasina Iuliano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Marcianise Futsal Academy la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Emilio Buonpane la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD TDL Marcianise la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Antonio Cipro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Cales Sporting Club la sanzione dell’ammenda di € 500,00;

- al sig. Giovanni Bove la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Castel San Giorgio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

 - al sig. Franco Leo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Sianese la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Lorenzo Zollo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD San Severino Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Michele Aversa la sanzione di cinque mesi di inibizione; - alla società ASD Soccer Sanseverino la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Francesco Di Biase la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Football Club Atletico la sanzione dell’ammenda di € 600,00;

- al sig. Antonio Spena la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Virtus San Giorgio la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Raffaele Tecce la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Paternopoli la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Girolamo Pratillo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Valle la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- alla sig.ra Lucia Sarnacchiaro la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Maued San Pietro la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Luigi D’Anto la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società A.P.D. Rosario Vittoria la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Gaetano Mosca la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Real G. Scirea la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Sebastiano Scalera la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Academy Real Maddaloni la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Francesco del Prete la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Vis Juvenes Fratt. Damiano la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Gennaro Di Martino la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società A.S. Parco Città la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Vincenzo Nicoloro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Santiago Club Pianura la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Francesco Sarnataro la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Sporting Qualiano la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Franco Abbondandolo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Real Caposele Calcio la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Raffaele Infante la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società F.C. Turris 1944 ASD la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Vincenzo Iovino la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Satellite la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Emmanuel Castaldi la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Santa Maria degli Angeli la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- alla sig.ra Ester Magaldi la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Assocalcio Terzotempo la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Alfredo Croce la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD F3 Nuceria la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Luigi Letizia la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD San Vito Ercole la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Angelo Pisacane la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società A.S. Marano Calcio la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Domenico Cacciola la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Angeli Scugnizzi la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Davide Russo la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Vomero Aminei la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Carmine Gatta la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Oasi Giovani Carinola la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Antonio Bandiera la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Città di Cardito la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Pasquale La Vecchia la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Fulgor Medio Volturno la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Anna Fusco la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Calatia Calcio Maddaloni la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- alla sig.ra Teresa Cafarelli la sanzione di cinque mesi di inibizione;

- alla società ASD Maddalonese 1919 la sanzione dell’ammenda di 600,00;

- al sig. Antonio Pagano la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società Pol. Rocchese la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Pasquale Russo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Olimpia Club la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Giancarlo D’Ercole la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Falchetti la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Raffaele Apicella la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pol. Tramonti la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Michele Visone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Micri Calcio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Michele Varone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.P.D. Santa Maria Assunta la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Angelo Vigliotta la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società S.S.D. A RL Cervino Calcio la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Carmine Gallo la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società A.S. Incontro la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Francesco Iavarone la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD Pianura Calcio 1977 la sanzione dell’ammenda di 500,00;

- al sig. Roberto D’Auria la sanzione di quattro mesi di inibizione;

- alla società ASD PVTEOLI Soccer la sanzione dell’ammenda di 500,00.

b) dichiara l’efficacia dell’accordo ai sensi dell’art. 127 CGS formalizzato all’udienza del 29.5.2023 dalla Procura federale con la società Pol. D. Boys Melito ed il suo presidente sig. Antonio Caputo;

c) proscioglie dagli addebiti la sig.ra Carlotta Curcio e la ASD S. Anastasia Calcio 1945.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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