F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/CFA pubblicata il 21 Luglio 2023 (motivazioni) – Presidente Federale/Sig. Paolo Fiore Rinaldi

Decisione/0011/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0159/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0159/CFA/2022-2023 proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS in data 16.06.2023,

contro

il Sig. Paolo Fiore Rinaldi,

per la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 109 del 19.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 14 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonella Trentini;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 16.06.2023, notificato a mezzo PEC in pari data, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d’ora in avanti CGS), la decisione della Corte sportiva territoriale presso il Comitato regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 109 del 19.04.2023, ed in specie la misura della sanzione irrogata al tesserato Paolo Fiore Rinaldi,

1.1. Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue. In data 25 febbraio 2023 nel corso della gara “ASD Real Pettorello – ASD US Sant’Angelo”, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone A, Stagione sportiva 2022/2023, il calciatore Paolo Fiore Rinaldi dell’ASD US Sant’Angelo, al 41° minuto del secondo tempo di gara, in conseguenza della convalida della rete del 3-1 in favore del Real Pettorello, si avvicinava con aria minacciosa al Direttore di gara e lo colpiva sul petto con la mano semichiusa. A causa del dolore persistente al petto, dopo essersi recato nello spogliatoio, l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche necessarie per proseguire la gara, poiché decideva di recarsi al Pronto soccorso di Isernia, dove gli diagnosticavano un trauma contusivo da percosse con prognosi di 4 giorni. Tutto ciò emerge nel referto del Direttore di gara e nel supplemento di referto.

1.2. Il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Molise, acquisiti gli atti arbitrali ufficiali, decideva di infliggere al tesserato Paolo Fiore Rinaldi la sanzione della squalifica fino a tutto il 30 giugno 2025 ai sensi del comma 4 dell’art. 35 CGS, vigente ratione temporis, ritenendo di configurare nel comportamento del calciatore suddetto una condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara, rientrante tra quelle previste dall’art. 35 CGS, atteso l’atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale.

1.3. La Corte sportiva d’appello territoriale del Comitato regionale Molise, con la decisione oggetto della presente impugnativa, preso atto del comportamento del tesserato, non contestato, e delle motivazioni addotte dalla Società nel reclamo proposto il 13 marzo 2023, deliberava di squalificare il calciatore fino al 25.02.2024 (cioè un anno dall’evento), così riducendo la sanzione della metà. Le ragioni del parziale accoglimento del reclamo poggiavano sulla differenza, eminentemente medica e penalistica, fra “percossa” e “lesione” dalla Corte sportiva territoriale ritenuta dirimente ai fini di configurare l’ipotesi sub commi 1-2 piuttosto che sub commi 1-4, dell’art. 35 CGS.

1.4. Ritenuta dal Presidente FIGC la sproporzione tra la gravità del fatto violento in danno dell’arbitro e la sanzione inflitta al tesserato Paolo Fiore Rinaldi, egli ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS con riferimento alla parte della decisione in cui la Corte sportiva ha ritenuto di riformare la decisione del primo Giudice, riducendo la sanzione in parola.

1.5. In data 14 luglio 20223 si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n. 76 del 2022/2023) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

2. Il reclamo è fondato.

I fatti di causa, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano puntualmente descritti nel referto di gara e nel supplemento.

Dalla lettura dei menzionati documenti emergono più avvenimenti che denotano il clima violento che ha connotato la vicenda (i.e. espulsione di due giocatori, sputi, offese, ecc.), portando alla sospensione della gara e alla necessità d’intervento dei sanitari. Infatti, dopo aver subito la rete del 3-1, il calciatore Paolo Fiore Rinaldi della Società Sant’Angelo, entrato pochi minuti dopo l’avvio del secondo tempo, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e lo colpiva con violenza con mano semichiusa sul petto; il colpo era tale (così risulta dal referto di gara), da far indietreggiare l’arbitro di qualche metro e provocargli un forte dolore.

Emerge altresì che lo stesso calciatore cercava di avere un ulteriore contatto fisico senza riuscirvi grazie a dirigenti e calciatori della propria squadra che a fatica riuscivano a trattenerlo. Ancora. Emerge dal supplemento del verbale di gara che si rendeva necessario chiedere l’intervento del 112 a salvaguardia dell’incolumità dell’ufficiale di gara, atteso che fuori dallo spogliatoio si era creata una situazione di disordine, certificata anche dalla verbalizzazione della ulteriore espulsione di altro giocatore della medesima Società per insulti all’arbitro fra cui «te ne devi andare c……e, v……..o» e sputi in direzione del volto. A ciò aggiungasi che, persistendo il dolore nel petto, l’arbitro era costretto a recarsi al pronto soccorso di Isernia, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo sternale da percosse con prognosi di 4 giorni.

3. Orbene l’art. 35 CGS prevede, nel testo vigente ratione temporis (cioè fino al 20 aprile 2023):

«1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara;

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica.; (...)

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.».

Con tali disposizioni il Codice del 2019 ha inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto.

Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente.

Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico.

Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/20222023).

Tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”.

Con il novellato art. 35 – che peraltro non si applica, come detto, al caso in esame ratione temporis - si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri.

3.1. Ma già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità.

E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).

3.2. Tornando ora al contenuto specifico delle disposizioni di cui all’art. 35, emerge che il legislatore federale ha elaborato due distinte previsioni quando sia violato il precetto di cui al comma 1, ossia allorché sia stato posto in essere un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale … che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”:

a) se la condotta è solo “idonea” a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso – come ha osservato la dottrina – si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascriversi, quindi, tra i c.d. “illeciti di mera condotta”, nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell’azione senza che rilevi l’eventuale conseguenza dell’azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punita;

b) se al contrario è rinvenibile un quid pluris - ovvero una “lesione personale” attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – opera un’aggravante di natura “oggettiva” ai fini della determinazione della sanzione.

3.3. Occorre peraltro precisare che la locuzione “lesione personale” contenuta nel comma 4 dell’art. 35 non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale – che distingue, com’è noto, tra il reato di percosse (art. 581 CP) e quello di lesione personale (art. 582 e sgg CP), determinando una “frantumazione analitica della fattispecie”, come è stato criticamente notato, con una distinzione fondata sulla causazione o meno di una malattia.

Il Legislatore sportivo ha ritenuto, infatti, di non fare riferimento a tale distinzione.

In sostanza allorché, con la disposizione di cui all’art. 35, al comma 4, si è riferito alle “lesioni personali”, ciò ha fatto per richiamare il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta (la lesione personale, appunto) e non certo per rinviare alla nozione di reato prevista dall’art. 582 del Codice penale.

Del resto l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis assimilabile a quello penale (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 89/2019-2020), soprattutto allorché – come nel caso di specie e come sopra si è visto – non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche.

E – come è noto – tale operazione è consentita dal Codice di giustizia sportiva del CONI, adottato con deliberazione n. 1538 del Consiglio nazionale del 9 novembre 2015 (art. 1, comma 3) secondo cui “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”.

In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal CONI, ogni federazione gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 5/2022-2023). E pertanto l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 47/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. II, n. 51/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 83/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 120/2018-2019).

Del resto, se così non fosse – se cioè ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al comma 4 occorresse l’insorgere di una malattia in senso penalmente inteso - verrebbe inammissibilmente equiparato, quoad poenam, a) il comportamento di colui che pone in essere una “azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, senza causazione di alcun danno fisico all’ufficiale di gara, secondo lo schema dell’illecito di “mera condotta” sopra detto (come nel caso in cui la violenza non si sia tradotta in alcun contatto fisico e sia invece rimasta confinata all’interno di gravi intemperanze verbali) e b) il comportamento di colui che aggredisce fisicamente il direttore di gara, provocandogli una sensazione dolorosa (pur senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente).

3.4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ritiene che la decisione del Giudice sportivo territoriale sia errata nel suo percorso logico-giuridico in quanto, nel rifarsi alla distinzione tipicamente penalistica tra reato di percosse e quello di lesioni personali e nel presupposto che, nel caso in esame, non v’è stata alcuna alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’aggredito, ha escluso che la condotta potesse essere sussunta nell'ambito del comma 4 dell'art. 35 del CGS.

Per le ragioni sopra dette, invece, tale condotta rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 4, essendo irrilevante che alla condotta medesima del giocatore sia seguita o meno una malattia dell’arbitro, in quanto, nel caso di specie, si è comunque verificata – nella prospettiva dell’ordinamento sportivo - una lesione personale.

Tale condotta, dunque, non può essere sanzionata in misura inferiore al minimo della pena edittale di cui al comma 4 (nella versione antecedente alla novella del 2023, ratione temporis applicabile al caso in esame).

In conclusione queste Sezioni Unite, in accoglimento del reclamo ex art. 102 CGS proposto dal Presidente federale, rideterminano la sanzione comminata in modo da proporzionarla alla fattispecie sanzionatoria giusta la effettiva intensità e gravità della condotta tenuta in concreto dal tesserato dell’ASD US Sant’Angelo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Paolo Fiore Rinaldi la sanzione della squalifica fino al 25.02.2025.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Trentini                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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