F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 007/TFN – SD del 13 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30299/623pf22-23/GC/GR/ff del 14 giugno 2023, depositato il 15 giugno 2023, nei confronti dei sigg.ri Alessandro Manni, Cristiano Castellani, Saverio Giacchetti e Polisportiva D. Campitello.- Reg. Prot 198/TFN-SD

Decisione/0007/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0198/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30299/623pf2223/GC/GR/ff del 14 giugno 2023, depositato il 15 giugno 2023, nei confronti dei sigg.ri Alessandro Manni, Cristiano Castellani, Saverio Giacchetti e Polisportiva D. Campitello,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 30299/623pf22-23/GC/GR/ff depositato il 15 giugno 2023, nei confronti di:

1. Alessandro Manni, all’epoca dei fatti, allenatore tesserato per la società Pol. D. Campitello, per rispondere:

“- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23 comma 2 e 38 comma 4 delle NOIF dagli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 Stagione Sportiva 2022-2023 per aver ottenuto, nella stagione sportiva 2022-2023, successivamente al tesseramento avvenuto in data 24 novembre 2022 con la società Polisportiva D. Campitello in qualità di allenatore in seconda della categoria Esordienti (categoria esclusa, assieme alle altre attività giovanili di base, dalle previsioni del Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 Stagione Sportiva 2022-2023), dapprima una variazione dell’incarico in data 29 novembre 2022 per ricoprire il ruolo di allenatore in seconda della rappresentativa del campionato Allievi Regionale e poi l’esonero in data 30 novembre 2022, al solo fine di potersi tesserare il 1 dicembre 2002 per la società Pol. C4 ASD, in qualità di allenatore della squadra di Eccellenza, così beneficiando illegittimamente delle previsioni di cui al Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022; “;

2. Cristiano Castellani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva D. Campitello, per rispondere:

“- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23 comma 2 e 38 comma 4 delle NOIF, dall’art. 40 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 Stagione Sportiva 2022-2023 per aver, nella stagione sportiva 2022-2023, apportato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito di apportare una variazione all’incarico del sig. Alessandro Manni, tesserato dal 24 novembre 2022 con la società Polisportiva D. Campitello quale allenatore in seconda della categoria Esordienti (categoria esclusa, assieme alle altre attività giovanili di base, dalle previsioni del Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 stagione sportiva 2022-2023), promuovendolo, con variazione dell’incarico in data 29 novembre 2022, quale allenatore in seconda della rappresentativa del campionato Allievi Regionale e successivamente, per aver consentito o, comunque, non impedito l’esonero del medesimo in data 30 novembre 2022. Condotte che hanno permesso al sig. Alessandro Manni di tesserarsi in data 1° dicembre 2002 con la società Pol. C4 ASD, in qualità di allenatore della squadra di Eccellenza, beneficiando illegittimamente delle previsioni di cui al Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022; “;

3. Saverio Giacchetti, all’epoca dei fatti tesserato per la società Polisportiva D. Campitello in qualità di collaboratore per la gestione sportiva, per rispondere:

“- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23 comma 2 e 38 comma 4 delle NOIF, dall’art.40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 Stagione Sportiva 2022-2023 per essersi occupato, nella stagione sportiva 2022- 2023, di apportare una variazione all’incarico del sig. Alessandro Manni, tesserato dal 24 novembre 2022 con la società Polisportiva D. Campitello quale allenatore in seconda della categoria Esordienti (categoria esclusa, assieme alle altre attività giovanili di base, dalle previsioni del Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 stagione sportiva 2022- 2023), promuovendolo, con variazione dell’incarico in data 29 novembre 2022, quale allenatore in seconda della rappresentativa del campionato Allievi Regionale e successivamente, per aver consentito o, comunque, non impedito l’esonero del medesimo in data 30 novembre 2022. Condotte che hanno permesso al sig. Alessandro Manni di tesserarsi in data 1° dicembre 2002 con la società Pol. C4 ASD, in qualità di allenatore della squadra di Eccellenza, beneficiando illegittimamente delle previsioni di cui al Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022.”;

4. la società Polisportiva D. Campitello, “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Alessandro Manni, Cristiano Castellani e Saverio Giacchetti. “.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sig. Alessandro Manni, Cristiano Castellani, Saverio Giacchetti e Polisportiva D. Campitello, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Alessia Solini, in rappresentanza dei sig.ri Alessandro Manni e Cristiano Castellani, nonché in rappresentanza della società Polisportiva D. Campitello, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alessandro Manni, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per il sig. Cristiano Castellani, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per il sig. Saverio Giacchetti, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per la società Polisportiva D. Campitello, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

 

IL RELATORE

Valeria Ciervo

 

IL PRESIDENTE

       Carlo Sica

 

Depositato in data 13 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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