F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 008/TFN – SD del 13 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30175/631 pf22- 23/GC/SA/ep del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, nei confronti del sig. Roberto Renzi e della società AS Sambenedettese Srl – Reg. Prot. 197/TFN-SD
Decisione/0008/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0197/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30175/631 pf2223/GC/SA/ep del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, nei confronti del sig. Roberto Renzi e della società AS Sambenedettese Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con diffide del 15 gennaio 2023 e del 28 febbraio 2023, inoltrate anche alla Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, alcuni calciatori della società AS Sambenedettese Srl hanno intimato la società al pagamento degli emolumenti loro dovuti.
Preso atto di quanto sopra, il Dipartimento Interregionale della LND ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti e rese audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 21 aprile 2023 al sig. Roberto Renzi ed alla società AS Sambenedettese Srl la comunicazione di conclusione delle Indagini. Successivamente, con atto notificato il 14 giugno 2023, la Procura Federale ha deferito:
“1. Il sig. Roberto Renzi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale della società AS Sambenedettese Srl;
2. La società AS Sambenedettese Srl; per rispondere
1. il sig. Roberto Renzi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale della società AS Sambenedettese Srl:
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91, comma 2, e 94 ter delle NOIF, per non avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società AS Sambenedettese Srl, Procura Federale nella stagione sportiva 2022/2023 partecipante al campionato nazionale di Serie D, ottemperato alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società. Il sig. Renzi, infatti, e come dallo stesso ammesso in fase di indagine, non ha corrisposto i rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni dell'attività sportiva, le voci premiali, i rimborsi spese documentati e le altre indennità previste negli accordi economici sottoscritti tra la società ed i calciatori, quantomeno dal mese di novembre 2022 sino al mese di marzo 2023;
2. la società AS Sambenedettese Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Renzi, per la quale era tesserato in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale al momento della commissione degli episodi sopra riportati”.
Il dibattimento
Fissato il dibattimento, i deferiti non si sono costituiti.
All’udienza del 5 luglio 2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale la quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto Renzi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società AS Sambenedettese Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Roberto Renzi, giacché le violazioni contestate allo stesso risultano provate per tabulas.
Dalla documentazione depositata in atti, ed in particolare dai verbali di audizione del sig. Federico Angiulli, del sig. Federico Cardella, del sig. Giuseppe Agostinone, tutti calcatori tesserati con la società AS Sambenedettese Srl, nonché dal verbale di audizione dello stesso deferito, sig. Roberto Renzi, Presidente della società AS Sambenedettese Srl emergere chiaramente l’inottemperanza alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società. Il sig. Renzi, infatti, e come dallo stesso ammesso in fase di indagine, non ha corrisposto i rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni dell'attività sportiva, le voci premiali, i rimborsi spese documentati e le altre indennità previste negli accordi economici sottoscritti tra la società ed i calciatori, quantomeno dal mese di novembre 2022 sino al mese di marzo 2023.
Le omissioni di cui sopra configurano la violazione dell’art. 91, comma 2, e 94 ter delle NOIF, per non avere il sig. Renzi, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società AS Sambenedettese Srl nella stagione sportiva 2022/2023 partecipante al campionato nazionale di Serie D, ottemperato alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società.
La responsabilità del deferito, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna dello stesso a mesi 6 (sei) di inibizione.
La società AS Sambenedettese Srl per la quale era tesserato in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale al momento della commissione degli episodi sopra riportati, il sig. Roberto Renzi, risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto Renzi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società AS Sambenedettese Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Pierpaolo Grasso
Depositato in data 13 luglio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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