F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0013/CFA pubblicata il 27 Luglio 2023 (motivazioni) – sig. Enea D’Alonzo
Decisione/0013/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0162/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Domenico Giordano - Componente (Relatore)
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul il reclamo numero 0162/CFA/2022-2023 proposto sig. Enea D’Alonzo, in data 27.06.2023,
per la revocazione della decisione del Giudice sportivo LND Comitato regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. della n. 83 del 4 maggio 2023;
visto il ricorso e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 17 luglio 2023 tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e udito l’Avv. Leonardo Testi per il reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1) Con reclamo depositato in data 27 giugno 2023, il sig. Enea D’Alonzo impugna per revocazione la decisione del Giudice sportivo territoriale, pubblicata con Comunicato Ufficiale della LND Comitato regionale Abruzzo (di seguito: CRA) n. 83 del 4 maggio 2023, con cui gli è stata irrogata la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2026.
Dalla decisione impugnata risulta che, in data 1 maggio 2023, presso lo Stadio polisportivo Campo Palaroma di Montesilvano (PE) si svolgeva la gara Real Dem Calcio a 5 vs. Futsal Vasto, valida per la gara finale del Campionato Under 15 C5 regionale maschile, che si concludeva con il punteggio di 3-2 in favore della Real Dem, che quindi si aggiudicava il relativo titolo per la stagione sportiva 2022/2023.
Al termine della partita, alcuni sostenitori della squadra vincente entravano nel terreno di gioco con l’intento di festeggiare i loro coetanei per il titolo conseguito. Ciò suscitava l’intervento dei collaboratori del CRA che, insieme al Delegato regionale del Calcio a 5 sig. Salvatore Vittorio, si adoperavano per far tornare i tifosi sugli spalti e poter quindi procedere alla premiazione della squadra vincitrice.
A quel punto, l’allenatore del Real Dem Calcio A5, sig. D’Alonzo Enea inveiva contro il Delegato regionale del Calcio a 5, dapprima insultandolo e successivamente spintonandolo ed afferrandolo per il collo. Lo stesso veniva allontanato con forza dai collaboratori del CRA e da un tesserato della squadra avversaria, che si adoperava attivamente per riportare la calma. Nonostante ciò, il Sig. D’Alonzo si avvicinava con tono minaccioso ad un altro collaboratore del CRA, ma veniva prontamente fermato e allontanato.
Alla stregua delle suindicate circostanze, descritte nel referto arbitrale di gara e nel rapporto del Commissario di gara, il Giudice sportivo territoriale valutava ingiustificato e particolarmente deplorevole il comportamento violento e antisportivo del Sig. D’Alonzo, per avere, nella sua qualità di allenatore di una squadra giovanile e, come tale, gravato da particolari doveri di formazione ed educazione dei giovani calciatori, generato forte clima di tensione in occasione della premiazione da parte dei delegati della LND. Da ciò la conseguente inibizione fino al 31 dicembre 2026.
Avverso la suindicata decisione l’interessato non proponeva reclamo alla Corte sportiva di appello.
2) Nell’istanza di revocazione, proposta ai sensi dell’art. 63, comma, 1, lett. d), CGS, l’esponente premette di avere ricevuto solo in data 19 giugno 2023, dunque in un momento ben successivo alla definitività della decisione del Giudice sportivo, una mail trasmessa dal sig. Fabio Ciafrelli, tesserato della società SGT Sport SSD srl Calcio a 5, con allegato un documento audiovisivo estratto dalla “diretta live” della gara da parte della società Futsal Vasto, operatore autorizzato alla ritrasmissione dell’evento dalla Lega nazionale dilettanti Comitato regionale Abruzzo.
Dal filmato emergerebbe che la sanzione inflitta consegue ad un palese e inconfutabile errore del Direttore di gara, consistito nell’aver attribuito la condotta contestata al reclamante Enea D’Alonzo che non ha in alcun modo commesso il fatto e non è mai entrato in contatto con il Responsabile regionale del Calcio a 5, sig. Salvatore Vittorio.
Si verserebbe, quindi, nell’ipotesi di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia che legittima la proposizione del ricorso per revocazione della decisione del Giudice Sportivo con la quale l’esponente è stato sanzionato con l’inibizione fino al 31 dicembre 2026.
3. Tanto premesso, il gravame espone le argomentazioni seguenti:
i) Ricostruzione del fatto.
A seguito dell’ingresso in campo dei sostenitori della Real Dem, i delegati del Comitato regionale presenti sul campo, reagivano a tale invasione spintonando e strattonando i minori con vigoria del tutto inopportuna, tenuto conto della circostanza e dell’età dei protagonisti dell’invasione.
Ne scaturiva un parapiglia generale che rendeva pressoché impossibile individuare i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità, tanto più in ragione della distanza di 15 metri dal luogo in cui si trovava il Direttore di gara posizionato al centro del campo di gioco e rivolto verso gli spalti.
In tale occasione il reclamante D’Alonzo, vestito con tuta nera, cappello nero e scarpe nere, si dirigeva verso il sig. Salvatore Vittorio, Delegato regionale del calcio a 5, in felpa celeste e pantalone nero, autore dei placcaggi e spinte nei confronti dei bambini in campo. Ne scaturiva una discussione che vedeva protagonisti il Sig. Vittorio, il sig. D’Alonzo e altro membro del Comitato.
Nel cercare di sedare la discussione, interveniva il sig. Gianpiero Zaffiri (Presidente della società Real Dem, nel filmato in tuta e pantalone nero) il quale si frapponeva tra il Sig. Vittorio ed il reclamante D’Alonzo. In tale occasione il sig. Zaffiri nell’intento di non far avvicinare i due poneva le braccia sul petto del Sig. Salvatore Vittorio e del D’Alonzo, facendo scivolare accidentalmente ed involontariamente il braccio anche all’altezza del collo del Sig. Vittorio.
Dal filmato emergerebbe per tabulas che l’esponente non ha mai tenuto la condotta che gli viene ascritta dal referto arbitrale, non ha mai spintonato il Sig. Vittorio, né tantomeno lo ha “afferrato per il collo”, come non ha mai avvicinato con tono minaccioso “un altro collaboratore del CRA”,
L’elevato numero di persone che si era accalcato per cercare di sedare la discussione e la presenza di alcuni giocatori sul terreno di gioco che ostruivano la visuale rendono evidente che il Direttore di gara, nel frangente, non poteva vedere con precisione cosa stesse realmente accadendo in quel preciso momento né, tanto meno, distinguere con certezza i protagonisti del caos che si era venuto a creare, il che ha generato l’errore nell’identificazione del soggetto responsabile della condotta contestata.
A conferma della erroneità di quanto riportato nel referto arbitrale e di come si sono realmente svolti i fatti, sono allegate alcune dichiarazioni e testimonianze di persone presenti sul luogo il giorno della partita.
In tale quadro di erronea rappresentazione della realtà, il comportamento del reclamante non può in alcun modo giustificare e configurare l’emissione di una sanzione da parte del Giudice Sportivo, la cui gravità palesa un evidente difetto di proporzionalità tra la reale condotta posta in essere dal tesserato reclamante ed il provvedimento inibitorio adottato nei suoi confronti.
ii) Sulla acquisizione dei mezzi di prova audiovisivi
L’esponente sostiene che, a dispetto del valore probatorio privilegiato degli atti ufficiali di gara, il filmato degli eventi, riprodotto da un operatore autorizzato, consentirebbe, in maniera inequivoca, di appurare l’assoluta estraneità dell’allenatore D’Alonzo alle condotte a lui ascritte dal Giudice sportivo e lo scambio di persona posto in essere dal Direttore di gara, essendo il Presidente Zaffiri il solo ad essere venuto in contatto con il sig. Salvatore Vittorio.
Si invoca l’applicazione di quanto disciplinato all’art. 61, comma 2, Codice di giustizia sportiva F.I.G.C., laddove si legge, testualmente: “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di
sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.
Il filmato depositato fornisce una prova chiara di come in realtà si siano svolti i fatti contestati, con l’ovvia conseguenza che nessuna sanzione possa essere inflitta al reclamante.
La decisione è quindi affetta da un chiaro errore dovuto a scambio di persona poiché l’unico soggetto ad aver posto accidentalmente il braccio all’altezza del collo del Sig. Vittorio (nell’intento di non farlo avvicinare al reclamante) è individuabile nella persona del Sig. Zaffiri.
iii) Sull’ammissibilità del reclamo per revocazione
La situazione descritta integra l’ipotesi di “fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”, ex art. 63, comma 1, lett. d), CGS, che legittima l’esponente ad impugnare per revocazione la decisione del Giudice Sportivo “entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o rinvenimento dei documenti”.
L’esponente precisa, con riferimento al termine d’impugnazione anzidetto, che il filmato della gara (ossia: i “fatti nuovi” previsti dalla norma sopra citata) è stato ricevuto in data 19 giugno 2023. Ne deriva, pertanto, che i “30 giorni dalla scoperta del fatto” decorrono dalla data del 19 giugno u.s. ovvero dal giorno in cui il fatto nuovo è stato reso conoscibile all’esponente.
In conclusione, si chiede la revocazione della decisione del Giudice sportivo a livello territoriale di cui al Comunicato Ufficiale della LND Comitato regionale Abruzzo n. 83 del 4 maggio 2023 e, per l’effetto, l’annullamento della sanzione con la stessa inflitta al Sig. Enea D’Alonzo.
Con memoria integrativa depositata in data luglio 2023, il reclamante ha insistito nelle conclusioni rassegnate
4) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove è comparso l’avv. Leonardo Testi che ha richiamato il contenuto dei propri scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5) Il reclamante chiede, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. d), del CGS, la revocazione della decisione del GST, assumendo la sopravvenienza, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, “di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”. I “fatti nuovi” allegati a sostegno del reclamo consistono in un filmato della partita asseritamente riprodotto da un operatore ufficiale e nelle dichiarazioni e testimonianze di persone presenti sul luogo il giorno della partita, dai quali emergerebbe, in maniera inequivoca, l’assoluta estraneità dell’allenatore D’Alonzo alle condotte a lui ascritte dal Giudice sportivo e lo scambio di persona che ha indotto in errore il Direttore di gara.
6) Ai fini dell’esame del ricorso per revocazione si rende necessario il richiamo ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza federale.
6.1) Sul piano processuale, il giudizio si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo.
Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente.
Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a non consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora questo già risulti all’evidenza inutile perché i nuovi elementi, per come prospettati, appaiono inconferenti o inidonei, per il loro contenuto, ad intaccare la tenuta del compendio probatorio originario.
6.2) Sul piano della prova, il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione.
In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” suddetto. Pertanto, l’omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata. Una diversa interpretazione in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza e definitività delle decisioni federali.
Pertanto la revocazione ai sensi dell’art. 63 cit. deve dichiararsi inammissibile, allorché il “nuovo” documento sia stato richiesto dopo il deposito della decisione impugnata, senza che vi sia stata alcuna precedente attivazione della parte onerata, in base a canoni di ordinaria diligenza e in assenza di “forza maggiore” o “fatto altrui” incontrollabili dall’interessato ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021).
Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020). Ne deriva che nel giudizio di revocazione (o di revisione) non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna.
Resta fermo, infatti, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare sportive.
6.3) La regola è espressamente ribadita dall’art. 61 CGS anche con riguardo ai mezzi di prova audiovisivi, dei quali il giudice può avvalersi qualora dalle riprese acquisite agli atti emergano elementi probatori chiari e attendibili, dai quali possa evincersi con assoluta certezza che i fatti controversi siano stati erroneamente percepiti e refertati dagli ufficiali di gara.
Al riguardo il Collegio ritiene che lo strumento della prova televisiva – ancorché naturaliter destinato ad operare nell’ambito del giudizio sportivo in senso stretto – possa trovare applicazione anche nel giudizio di revocazione o di revisione, atteso che l’intangibilità del giudicato recede a fronte della necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario a tutela dell’innocente.
E ciò seppure – occorre ribadire in questa sede – le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova siano state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei referti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n. 24/2022-2023).
7) Alla luce di questi incontroversi principi, la Corte giudica inammissibile il gravame in revocazione.
7.1) Il reclamante dichiara di non aver mai tenuto la condotta che gli viene ascritta dal Giudice sportivo, di non aver mai spintonato e afferrato al collo il Sig. Vittorio e di non aver mai rivolto epiteti insultanti allo stesso. Su tali affermazioni fonda la richiesta di revocazione per l’errore di persona che avrebbe commesso l’arbitro nell’indicarlo nel proprio referto quale autore del comportamento violento e antisportivo.
L’errore revocatorio sarebbe comprovato dai “nuovi fatti sopravvenuti” rappresentati dal filmato e dalle testimonianze.
Senonché, il reclamante in revocazione non ha di certo acquisito dal filmato e dalle testimonianze la consapevolezza di non essere l’autore del comportamento violento e antisportivo, non essendo verosimile che non avesse coscienza della propria condotta sin dal momento in cui la stessa si è (o non si è) consumata. Difetta, quindi, il requisito della mancata conoscenza originaria del fatto, che integra il presupposto per la proponibilità del rimedio straordinario in presenza di fatti nuovi sopravvenuti al passaggio in giudicato della decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa.
Non a caso il reclamo non può offrire alcun elemento volto a dimostrare l’inconsapevolezza del comportamento tenuto dall’esponente e neppure prospetta nuovi “fatti” la cui conoscenza sia sopravvenuta in un tempo successivo alla pronuncia, ma si basa sull’affermazione della condotta incolpevole tenuta dal reclamante anteriormente alla pronuncia e che ben poteva essere dedotta nel termine ordinario quale motivo di impugnazione della pronuncia medesima. Il che non è avvenuto.
Ne consegue l’inconfigurabilità dell’ipotesi di revocazione prospettata dal reclamo, tenuto conto che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio, ma un rimedio a carattere eccezionale e a critica vincolata, nel senso che non è ammesso rimettere in discussione decisioni inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma.
7.2) Riguardata sotto altro profilo, la domanda del reclamante può essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 63, comma 4, lett. a), CGS e riqualificata d’ufficio come più propriamente diretta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna per la scoperta o la sopravvenienza di “nuove prove” che dimostrano l’innocenza del sanzionato.
A tale diversa prospettiva la Corte ritiene di dover pervenire nella considerazione che il filmato e le testimonianze non costituiscono propriamente “fatti”, ma fonti di una diversa rappresentazione di una verità fenomenica che, secondo l’assunto del reclamante, sarebbe stata resa manifesta solo da tali nuove emergenze.
A ben vedere, questa è, del resto, l’impostazione difensiva del reclamante che affida al filmato e alle testimonianze la dimostrazione che l’autore della condotta sanzionata è un soggetto diverso da quello indicato nei documenti ufficiali le cui risultanze sono state recepite nella decisione impugnata.
Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente al giudizio di revocazione - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, a rendere possibile la rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023).
Inoltre, anche la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le finalità con l’interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e all’intangibilità delle pronunzie di condanna, che siano passate in giudicato.
7.3) Tanto premesso, nel procedere alla verifica preliminare, giova richiamare quanto si è già osservato, ossia che il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi mezzi di prova posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione.
Come già annotato, deve essere portata all’attenzione del giudicante l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico del soggetto sanzionato dalla decisione in contestazione, nel termine “ordinario” suddetto. La scoperta o la sopravvenienza delle nuove prove in un termine successivo a quello ordinario devono quindi essere determinate da ragioni oggettive e non già all’inerzia del soggetto sanzionato.
Nel caso di specie, tali elementi oggettivi sono assenti.
Il reclamante non ha allegato ragioni concrete idonee a dimostrare l’assoluta impossibilità di acquisire gli elementi di prova in termini utili alla presentazione dell’impugnazione ordinaria.
Quanto al filmato, si afferma di averne avuto notizia solo a seguito della mail ricevuta dal Ciafrelli in data 18 giugno 2023, ma non vengono offerti elementi idonei a giustificare tale ritardo, tenuto conto che l’interessato era comunque l’allenatore della squadra presente il giorno della partita e quindi avrebbe ben potuto, esercitando l’ordinaria diligenza, acquisire il filmato e prenderne visione nell’immediatezza dell’evento sportivo, senza rimanere inerte in attesa di un ausilio esterno.
Con riguardo alle dichiarazioni e alle testimonianze raccolte di persone presenti sul luogo il giorno della partita, il reclamante nulla deduce per giustificarne la tardiva produzione, fermo restando che l’esponente, alla luce della gravità dei comportamenti che gli sono addebitati, avrebbe avuto l’onere di contattare immediatamente i tesserati e gli altri soggetti presenti, per chiarire l’accaduto.
Ciò vale a maggior ragione con riguardo al sig. Zaffiri, indicato come l’autore della condotta controversa, rivestendo questi la qualità di Presidente della squadra allenata dal D’Alonzo e dunque in rapporto di costante interlocuzione con l’esponente, il quale si astiene anche dall’ipotizzare i motivi che avrebbero indotto lo Zaffiri a rendere con tanto ritardo una dichiarazione innocua per sé (nel frappormi tra il sig. D’Alonzo e il sig. Vittorio…ho posto le braccia sul petto dei due e accidentalmente mi è scivolato il braccio sinistro all’altezza del collo del Vittorio), ma potenzialmente idonea ad evitare l’irrogazione di sanzioni all’allenatore della propria squadra.
7.4) Ai fini rescindenti l’esito delle nuove prove prospettate deve essere idoneo a scardinare la valenza degli elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato. Il Giudice della revocazione è tenuto, preliminarmente, a verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della invocata revisione dello stesso.
Nella specie gli elementi probatori dedotti in giudizio dal reclamante non hanno valore sufficiente a disarticolare il compendio posto a fondamento della pregressa condanna.
In primo luogo, al di là del carattere eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/CFA/2022-23 e n. 99/CFA/2019-2020), il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi, trattandosi oltretutto, nel caso di specie, di affermazioni rese in parte da tesserati della società sanzionata e quindi indirettamente interessati (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 55/CFA/2020-2021).
Nella fattispecie in esame, i referti ufficiali del Direttore di gara e del Commissario di gara descrivono concordemente lo svolgimento degli eventi. Entrambi i documenti segnalano la reazione violenta e spropositata del D’Alonzo al tentativo del Delegato regionale del Calcio a 5 di allontanare i tifosi festanti dal terreno di gioco, per procedere alla premiazione. Si attesta che il D’Alonzo dapprima inveiva nei confronti del Delegato, con parole altamente offensive e che, ad un secondo invito di questi ad abbandonare il terreno, lo spintonava e poi lo afferrava per il collo, venendo poi fermato ed allontanato con forza dai collaboratori del Comitato regionale e dall’allenatore della Società Futsal Vasto che si adoperava attivamente per riportare la calma.
Il quadro istruttorio sulla cui base è stata affermata la responsabilità disciplinare del reclamante non è inficiato nemmeno dal resoconto filmato degli eventi.
A tale riguardo, in primo luogo non trova conferma agli atti del giudizio l’affermazione che il filmato prodotto sia stato eseguito da operatore autorizzato alla ritrasmissione dell’evento da parte della Lega nazionale dilettanti Comitato regionale Abruzzo. Nella mail il Ciafrelli dichiara trattarsi di un “filmato estrapolato dalla diretta della gara da parte del Futsal Vasto pubblicato sulla loro pagina facebook”.
In effetti, il documento-video non presenta i caratteri propri di un filmato professionale, ma sembra piuttosto riprodurre una ripresa eseguita in modo amatoriale, apparentemente con la telecamera di un cellulare, da persona presente sugli spalti.
Sembra quindi lecito dubitare che il filmato offra la “piena garanzia tecnica e documentale” postulata dall’art. 61, comma 2, CGS per ammetterne l’utilizzo in giudizio.
Ma, anche a prescindere da ciò, il resoconto filmato in atti si palesa affatto irrilevante, attesa la perfetta compatibilità tra le risultanze delle riprese e la descrizione dei fatti emergente dai documenti ufficiali.
Il filmato evidenzia la condotta violenta del D’Alonzo che in preda ad una furia incontrollabile si dirige con fare convulso verso il Delegato regionale e, raggiuntolo alle spalle mentre questi a braccia aperte invita i tifosi ad allontanarsi, gli abbassa con violenza il braccio sinistro per poi affrontarlo con modi rudi spintonandolo, come dimostra il brusco arretramento del Vittorio, palesemente indotto da una violenta pressione sul petto.
Il filmato prospetta l’immagine del D’Alonzo con le braccia protese verso il Vittorio, ma non offre immagini nitide dell’ulteriore evolversi dell’alterco, in parte perché la scena è schermata da uno spettatore e in parte perché intorno ai contendenti sopraggiungono altre persone che ne ostacolano la visione. Esso quindi non conduce a risultati probatori in termini di certezza o piena affidabilità in grado di mettere in discussione la decisione impugnata.
Sta di fatto che esso offre chiara evidenza della condotta del D’Alonzo, tanto aggressiva da rendere necessario l’intervento vigoroso di tre persone per separarlo e allontanarlo dal Vittorio, e del tentativo del reclamante di resistere e sottrarsi all’azione degli intervenuti per continuare ad esercitare l’aggressione nei confronti del Vittorio.
Diversamente da quanto si afferma nel reclamo, dal filmato emerge invece con evidenza che l’arbitro è posizionato al centro del campo ed ha la visuale libera su quanto accade a pochi metri da lui. Deve quindi escludersi che il Direttore di gara non avesse chiara percezione dei fatti, fermo restando che i fatti stessi sono descritti nei medesimi termini anche dal Commissario di gara la cui vicinanza al luogo dell’alterco non è contestata.
Insomma, il filmato non dimostra affatto l’innocenza del D’Alonzo, ma al contrario offre chiara evidenza del “comportamento antisportivo e violento” tenuto da questi.
Il che rende manifesto come il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, costituisca proprio il punto decisivo sul quale il GS ha fondato la propria decisione.
Difetta, quindi, la fondamentale condizione per l’ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, “che il sanzionato doveva essere prosciolto”.
Il reclamo, quindi, non espone elementi probatori idonei ad attestare con assoluta certezza e affidabilità l’innocenza dell’esponente e che consentano di rescindere la decisione impugnata.
Il che impedisce di scrutinare il motivo subordinato con cui il reclamante lamenta l’eccessiva gravità della sanzione inflitta, trattandosi di censura attinente alla fase rescissoria del giudizio preclusa dall’esito infausto del giudizio rescindente.
8) In conclusione, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il reclamo per revocazione inammissibile.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Giordano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce