F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 013/TFN – SD del 20 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti del sig. Francesco Baiano e della società SSDARL Aglianese Calcio Srl – Reg. Prot 209/TFN-SD
Decisione/0013/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0209/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Andrea Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31267/705pf2223/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti del sig. Francesco Baiano e della società SSDARL Aglianese Calcio Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti di:
- il sig. Francesco Baiano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSDARL Aglianese Calcio 1923:
per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che il relazione all’art 19 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella settimana preparatoria alla gara Aglianese-United Riccione, valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23, parlando con i suoi giocatori, definito in maniera offensiva il calciatore Mirco Vassallo, riferendosi nello specifico alle condotte poste in essere da quest’ultimo quando era tesserato con la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, ritenendolo: “pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” e esprimendo l’opinione che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”, pensiero che qualcuno dei suoi giocatori aveva interpretato come “Spero che qualcuno gli faccia male”;
- la società SSDARL Aglianese Calcio Srl:
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Baiano così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Francesco Baiano,hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza la dott.sa. Loredana Fardello, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Silvestro Amodio, in rappresentanza del sig. Francesco Baiano, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte nei termini integrati a verbale da entrambe le parti, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Francesco Baiano la sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di squalifica, da scontare a decorrere dalla data di inizio del primo campionato utile.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Giuseppe Rotondo
Depositato in data 20 luglio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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