F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 015/TFN – SD del 21 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n.30615/635pf22-23/GC/GR/ff del 16 giugno 2023 nei confronti dei sigg.ri Fausto Tieri, Riccardo Bricca, Andrea Fabrizi, Carmelo Gabriele e US Mantignana Montemalbe ASD – Reg. Prot. 200/TFN-SD

Decisione/0015/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0200/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Monica Coscia – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30615/635pf2223/GC/GR/ff del 16 giugno 2023 nei confronti dei sigg.ri Fausto Tieri, Riccardo Bricca, Andrea Fabrizi, Carmelo Gabriele e US Mantignana Montemalbe ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 16 giugno 2023 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

“1.- il sig. Fausto Tieri, all’epoca dei fatti e sino al 31 dicembre 2022 presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Mantignana Montemalbe ASD;

2.- il sig. Riccardo Bricca, all’epoca dei fatti a far data dal 1° gennaio 2023 presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Mantignana Montemalbe ASD;

3.- il sig. Andrea Fabrizi, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società US Mantignana Montemalbe ASD;

4.- il sig. Carmelo Gabriele, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società US Mantignana Montemalbe ASD; 5.- la società US Mantignana Montemalbe ASD, contestando loro rispettivamente:

a l sig. Fausto Tieri, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società US Mantignana Montemalbe, nel corso della stagione sportiva 20222023, dal 4 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022, come da distinte delle gare US Mantignana Montemalbe ASD-Pievese del 4 dicembre 2022, Castel del Piano- US Mantignana Montemalbe ASD del 8 dicembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Vis Nuova Alba dell’11 dicembre 2022, FC Castello Sansecondo- US Mantignana Montemalbe ASD del 18 dicembre 2022, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Fabrizi di svolgere la funzione di allenatore della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società della società US Mantignana Montemalbe senza essere tesserato per tale società e pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 dal predetto conseguita soltanto in data 31 dicembre 2022;

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società US Mantignana Montemalbe, affidato nel corso della stagione sportiva 2022-2023, fino al 31 dicembre 2022, come da distinte delle gare US Mantignana Montemalbe ASD-SSD Calzolaro del 11 settembre 2022, Piccione-US Mantignana Montemalbe ASD del 18 settembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD- ASD Padule San Marco del 25 settembre 2022, Montone-US Mantignana Montemalbe ASD del 2 ottobre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-ASD Gualdo Casacastalda del 9 ottobre 2022, Marra San Feliciano-US Mantignana Montemalbe ASD del 15 ottobre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-ASD Tavernelli del 22 ottobre 2022, ACD Viole-US Mantignana Montemalbe ASD del 26 ottobre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Selci Nardi del 29 ottobre 2022, Pierantonio Sport- US Mantignana Montemalbe ASD del 6 novembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Pol. Pietralunghese del 13 novembre 2022, Grifo Sigillo-US Mantignana Montemalbe ASD del 27 novembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Pievese del 4 dicembre 2022, Castel del Piano-US Mantignana Montemalbe ASD dell’8 dicembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Vis Nuova Alba dell’11 dicembre 2022, la prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società US Mantignana Montemalbe alla conduzione in qualità di allenatore in seconda del sig. Carmelo Gabriele, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui al disposto del C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C;

- sig. Riccardo Bricca, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13.7.2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società US Mantignana Montemalbe, affidato nel corso della stagione sportiva 2022-2023, fino al 15 gennaio 2023, come da distinte delle gare Calzolaro- U.S. Mantignana Montemalbe ASD dell’8 gennaio 2023 e US Mantignana Montemalbe ASD-Piccione del 15 gennaio 2023, la prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società US Mantignana Montemalbe, alla conduzione in qualità di allenatore in seconda del sig. Carmelo Gabriele, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui al C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C;

- sig. Andrea Fabrizi, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, delle NOIF, 37, comma 1, 33 comma 1, 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e al disposto del C.U. N. 33 - 20222023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2022-2023, dal 4 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022, come da distinte delle gare US Mantignana Montemalbe ASD-Pievese del 4 dicembre 2022, Castel del Piano-US Mantignana Montemalbe ASD dell’8 dicembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Vis Nuova Alba dell’11 dicembre 2022, FC Castello Sansecondo- US Mantignana Montemalbe ASD del 18 dicembre 2022, la funzione di allenatore della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società US Mantignana Montemalbe senza averne titolo poiché non tesserato per tale società ed essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” dal predetto conseguita soltanto in data 31 dicembre 2022;

sig. Carmelo Gabriele, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione a quanto disposto dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2022-2023 e fino al 15 gennaio 2023, come da distinte delle gare US Mantignana Montemalbe ASD-SSD Calzolaro dell’11 settembre 2022, Piccione-US Mantignana Montemalbe ASD del 18 settembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-ASD Padule San Marco del 25 settembre 2022, Montone-US Mantignana Montemalbe ASD del 2 ottobre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-ASD Gualdo Casacastalda del 9 ottobre 2022, Marra San Feliciano- U.S. Mantignana Montemalbe ASD del 15. Ottobre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-ASD Tavernelli del 22 ottobre 2022, ACD Viole-US Mantignana Montemalbe ASD del 26 ottobre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Selci Nardi del 29 ottobre 2022, Pierantonio Sport - US Mantignana Montemalbe ASD del 6 novembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Pol. Pietralunghese del 13 novembre 2022, Grifo Sigillo- U.S. Mantignana Montemalbe ASD del 27 novembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Pievese del 4 dicembre 2022, Castel del Piano- US Mantignana Montemalbe ASD dell’8 dicembre 2022, US Mantignana Montemalbe ASD-Vis Nuova Alba dell’11 dicembre 2022, Calzolaro-US Mantignana Montemalbe ASD dell’8 gennaio 2023, US Mantignana Montemalbe ASD-Piccione del 15 gennaio 2023, la funzione di allenatore in seconda della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società US Mantignana Montemalbe pur essendo sprovvisto della qualifica di cui al disposto del C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” essendo in possesso dell’abilitazione UEFA C.

- società U.S. Mantignana Montemalbe ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fausto Tieri, presidente fino al 31 dicembre 2022, Riccardo Bricca, presidente dal 1 gennaio 2023, Carmelo Gabriele, tecnico tesserato, Andrea Fabrizi allenatore non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società US Mantignana Montemalbe ASD, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.”

La fase istruttoria

L’attività di indagine si svolgeva a seguito di segnalazione del sig. Renato Frizza Presidente AIAC Gruppo Regionale Umbria mediante e-mail del 12 dicembre 2022 inoltrata al CR Umbria - LND in Perugia, di presunta irregolarità disciplinare svolta dal tecnico Andrea Fabrizi alla guida della società Mantignana Montemalbe, partecipante al campionato regionale umbro di Promozione, girone A, e del suo allenatore in 2ª Carmelo Gabriele.

L'attività inquirente veniva delegata al dott. Angelo Trepiccione, il quale acquisiva ed esaminava la documentazione aggiornata e completa relativa alla società US Mantignana Montemalbe ASD, comprensiva delle distinte gare S.S. 2022-2023 della Comitato Regionale Umbria - LND, nonché di tesseramento dei Tecnici Andrea Fabrizi e Gabriele Carmelo presso la considerata società relativa alla stagione 2022/2023, e trasmesse dal Settore Tecnico di Coverciano - Associazione Italiana Allenatori Calcio in Firenze. Nel corso delle indagini, ai fini dell’accertamento dei presunti illeciti sono stati ascoltati: il sig. Renato Frizza; i sigg.ri Andrea Fabrizi e Carmelo Gabriele: i sigg.ri Riccardo Bricca - Presidente Società US Mantignana Motemalbe ASD; Fausto Tieri, già Presidente US Mantignana Motemalbe ASD.

In particolare, durante l’audizione del sig. Renato Frizza, questi ha dichiarato di essere il Presidente AIAC Gruppo Regionale Umbria da gennaio 2021; confermava e sottoscriveva la mail di segnalazione fatta pervenire al CR Umbria - LND in Perugia; nella comunicazione rappresentava che a seguito delle segnalazioni di presunta irregolarità, prima della terza gara in elenco, sentiva personalmente il Fabrizi per avere chiarimenti in merito. In tale occasione, il Fabrizi ammetteva di dover seguire i corsi di aggiornamento previsti per il rinnovo della validità dell'abilitazione. Veniva avvisato delle irregolarità anche il tecnico Gabriele Carmelo, in quanto lo stesso era in possesso di Licenza Uefa C (abilitazione solo per il settore giovanile), come tale non abilitato, seppure come allenatore in seconda, alla conduzione di "prime squadre".

In data 7 marzo 2023 veniva audito il sig. Andrea Fabrizi, Tecnico UEFA B- Responsabile I^ Squadra della società U.S. Mantignana Motemalbe ASD il quale confermava la sua qualifica a decorrere del 4 gennaio 2022, nonché di essere regolarmente tesserato come Tecnico UEFA B dal 31.12.2022; altresì dichiarava di non essere consapevole di non poter avere la conduzione della Prima Squadra; ad ogni modo dalla metà di dicembre 2022 era in attività di corso on line per l’aggiornamento federale, previsto per il rinnovo del tesseramento; ammetteva di aver avuto la conduzione come tecnico della prima squadra “senza l’abilitazione federale prevista” per solo quattro partite; dopo aver ricevuto la telefonata dal Pres. dell’AIAC Regionale Umbria sig. Frizza aveva mantenuto la conduzione della squadra per una sola gara; il Fabrizi confermava che il Tecnico UEFA C - Carmelo Gabriele aveva svolto le funzioni di allenatore in seconda per numerose partire sino al 15.01.2023; Il Fabrizi, infine dichiarava che l’ex Presidente della società dell’U.S. Mantignana Motemalbe ASD, Sig. Fausto Tieri e il Presidente attuale Sig. Riccardo Bricca non erano al corrente della posizione irregolare dei Tecnici suddetti e che il comportamento posto in essere per le violazioni commesse era da considerare privo di dolo.

Seguiva in data 10 marzo 2023 l’audizione del sig. Carmelo Gabriele, Tecnico UEFA C - Giovanissimi Regionali Maschili, che confermava la sua qualifica a decorrere del 2021 e che era stato tesserato per la società dal 25.08.2022 come Tecnico UEFA C; ammetteva che aveva condotto dalla 1^ alla 16^ giornata (tranne la 12^ G) del campionato gare ufficiali come allenatore in seconda della Prima Squadra senza l’abilitazione federale prevista, non consapevole di non poterlo fare; riferiva che, dopo la telefonata a metà gennaio 2023 del Presidente AIAC Regionale Umbria sig. Renato Frizza, aveva smesso immediatamente di svolgere la funzione ricoperta; confermava che il già Presidente della Società sig. Fausto Tieri e il Presidente attuale sig. Riccardo Bricca non erano al corrente della posizione irregolare sua e del Fabrizi; dichiarava ad ogni modo che le violazioni commesse erano state frutto di un comportamento non voluto, privo di dolo.

In data 17 marzo 2023, si procedeva all’audizione del sig. Riccardo Bricca, che dichiarava di essere Presidente dal 1° gennaio 2023 e che, per quanto a sua conoscenza, i due tecnici erano regolarmente tesserati e abilitati; concludeva le sue dichiarazioni giustificando le inosservanze federali commesse dai propri tesserati quali frutto di un comportamento non voluto, privo di dolo. In data 21 marzo 2023 seguiva l’audizione del sig. Fausto Tieri, che dichiarava di essere stato Presidente fino al 31 dicembre 2022; che, per quanto a sua conoscenza, i due tecnici erano regolarmente tesserati e abilitati; infine, giustificava le inosservanze delle norme federali frutto di un comportamento non voluto, privo di dolo.

La Procura Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata, in considerazione dei documenti acquisiti nonché delle dichiarazioni ammissive rese, trasmetteva, in data 9 maggio 2023, comunicazione di conclusione indagini a tutti i soggetti sottoposti ad indagine.

In data 16 giugno 2023 la Procura Federale notificava alle parti il predetto atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 13 luglio 2023, ritualmente notificata alle parti in data 19 giugno 2023.

Nessuno dei soggetti deferiti si è costituito in giudizio ne ha richiesto di presenziare all’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 13 luglio 2023, è comparso l’avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti istruttori, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Fausto Tieri, mesi 4 (quattro) inibizione;

- per il sig. Riccardo Bricca, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Andrea Fabrizi, mesi 2 (due) di squalifica;

- per il sig. Carmelo Gabriele, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società US Mantignana Montemalbe ASD, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché le violazioni contestate agli stessi risultano provate.

Dalla documentazione depositata e dai verbali di audizione emerge chiaramente l’inosservanza dei deferiti alle norme violate e poste a fondamento dell’atto di deferimento.

Invero, per quanto riguarda la posizione dei due tecnici, essi hanno ammesso i fatti contestati, sia per quanto riguarda la carenza di abilitazione sia per il numero delle gare contestate, cercando una giustificazione affermando di non aver commesso i fatti con dolo. Senonché, è di tutta evidenza che i due tecnici erano ben consapevoli della necessità di abilitazione per condurre una squadra, risultando già qualificati presso il Settore Tecnico, sia pur con una qualifica non idonea per una squadra partecipante al Campionato di Promozione, e, dunque, rispondendo del loro inidoneo tesseramento, foss’anche a titolo di colpa, per non essersi informati, proprio presso il Settore Tecnico federale ovvero l’AIAC Umbria, di quella necessità.

Donde, la loro responsabilità acclarata.

Quanto ai due Presidenti della Società, vale per essi, e a maggior ragione, quanto osservato per i tecnici.

Tanto più considerando che la ritualità di idoneo tesseramento è incombente che attiene proprio agli obblighi o, quantomeno, agli oneri del Presidente di una Società partecipante al Campionato di Promozione, foss’anche sotto forma di carenza di organizzazione societaria.

L’acclarata responsabilità dei deferiti comporta l’irrogazione delle sanzioni, conformi a quelle richiesta dalla Procura Federale ad eccezione di quella per la società, responsabile diretta ed oggettiva per le violazioni poste in essere dai Presidenti e dai due tecnici, che il Tribunale valuta eccessiva. Le sanzioni ritenute congrue sono indicate nel dispositivo, tenuto conto, quanto ai due Presidenti, del periodo della loro presidenza e, quanto ai due tecnici, del numero delle gare presenziate in posizione irregolare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Fausto Tieri, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- nei confronti del sig. Riccardo Bricca, mesi 1 (uno) di inibizione;

- nei confronti del sig. Andrea Fabrizi, mesi 2 (due) di squalifica;

- nei confronti del sig. Carmelo Gabriele, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- nei confronti della società US Mantignana Montemalbe ASD, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                         Carlo Sica

Depositato in data 21 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

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