F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/CFA pubblicata il 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Sigg.ri Andrea Cariola-Vincenzo Cosa-A.S.D. Marca Football Club/Procura Federale Interregionale

Decisione/0017/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0002/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

Margherita Pittalis - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0002/CFA/2023-2024, proposto dai signori Andrea Cariola e Vincenzo Cosa nonché dalla società A.S.D. Marca Football Club,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 175 del 27 giugno 2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 1° agosto 2023, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi, per i reclamanti, l’Avv. Massimo Petrone e l’Avv. Francesco Chiaia nonché, per la Procura federale interregionale, l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini; è inoltre presente il Sig. Andrea Cariola;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di un esposto presentato dal legale del signor Kevin Marulla, socio della società S.S.D. Marca s.r.l., la Procura federale ha avviato una indagine acquisendo varia documentazione e ascoltando diversi tesserati.

2. Con nota prot. 21880/189 del 16 marzo 2023, adottata all’esito della istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale i signori Andrea Cariola e Vincenzo Cosa, nonché la società A.S.D. Marca Football Club, per sentirli rispondere:

- il signor Andrea Cariola, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club,

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., posto in essere atti rivolti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184), che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360), a totale insaputa dei soci Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari a un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della predetta società tenutasi in data 7.6.2019, che ha deliberato la fusione societaria con la A.C.D. Sant'Agata d'Esaro; nonché per avere, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club, richiesto e ottenuto dal Comitato regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro di cui al comunicato ufficiale del Comitato regionale Calabria n. 29 del 10.9.2019, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento di fusione che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell'art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell'impianto sportivo "E. Morrone" sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021 e prorogato ai sensi dell'art. 10 ter del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023, nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2019-2020, la società neocostituita A.S.D. Marca Football Club, da lui presieduta, utilizzasse sine titulo l'impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza della relativa proroga (31.12.2023) alla società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782);

- il signor Vincenzo Cosa, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver contribuito alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla società A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa degli altri soci Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari a un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della società S.S.D. Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019, che ha deliberato la predetta fusione societaria;

- la società A.S.D. Marca Football Club, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva - ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva - per gli atti e i comportamenti posti in essere da Andrea Cariola e Vincenzo Cosa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 138 del 4 aprile 2023, il Tribunale federale territoriale per la Calabria ha riconosciuto la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti e, per l’effetto, ha comminato al signor Cariola l’inibizione di otto mesi, al signor Cosa l’inibizione di quattro mesi e alla società A.S.D. Marca Football Club l’ammenda di euro 800,00.

4. Con decisione n. 109/2022-2023, questa Sezione I della Corte federale d’appello, accogliendo il primo motivo del reclamo degli incolpati, ha ritenuto che la (tentata ma, in realtà) mancata notificazione dell’avviso di fissazione di udienza in primo grado avesse prodotto una violazione delle norme sul contraddittorio e - in applicazione dell’art. 106, comma 2, C.G.S. - ha annullato la decisione impugnata rinviando per l’esame del merito al Giudice di primo grado.

5. All’esito del nuovo giudizio, il Tribunale federale territoriale - con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 175 del 27 giugno 2023 - ha comminato al signor Cariola l’inibizione di sei mesi, al signor Cosa l’inibizione di tre mesi, alla società l’ammenda di euro 500,00.

6. Con atto del 3 luglio 2023, i signori Cariola e Cosa e la società A.S.D. Marca Football Club hanno impugnato la decisione di primo grado con quattro motivi di reclamo.

7. La Procura federale interregionale si è costituita all’udienza del 1° agosto 2023, tenutasi in videoconferenza, quando il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Con il primo motivo del reclamo, i soggetti deferiti denunziano l’asserita violazione degli artt. 44, comma 1, e 51, comma 1, CGS e sostengono che la decisione di primo grado sarebbe nulla per mancanza di motivazione.

La censura è fondata nei termini di cui si dirà.

Il Tribunale territoriale ha inflitto le sanzioni sopra riferite sul presupposto che “che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta”.

I reclamanti ritengono che quella ora riportata non potrebbe intendersi nemmeno come motivazione per relationem (che già costituirebbe una forzatura) in quanto: a) il rinvio è fatto alla posizione dell’Organo requirente e non a un provvedimento adottato da un Organo sportivo giudicante; b) dal deferimento non potrebbe ricavarsi alcuna considerazione giuridica che autorizzi l’affermazione secondo la quale vi fosse “l’obbligo/la necessità/l’opportunità di coinvolgere nella fusione sportiva gli eredi (da anni estranei alle vicende del Marca) di un socio di minoranza”.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza endo-federale, la valutazione della sufficienza della motivazione va fatta caso per caso e non in astratto (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) e l’anomalia motivazionale si configura non solo quando essa manchi del tutto dal punto di vista grafico ovvero (il che è più verosimile, dato che la precedente è in definitiva un’ipotesi di scuola, destinata ad avverarsi solo in presenza di sviste materiali del redattore o di malfunzionamento dei sistemi informatici) quando, pur essendo formalmente presente, si collochi al di sotto del minimo costituzionalmente imposto dal rispetto dell’art. 111, sesto comma, Cost., e abbia carattere di motivazione apparente per essere connotata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o dall’avere carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021). Il punto, dunque, non è quantitativo, ma qualitativo. Una motivazione può essere sintetica, ma idonea (come, ad esempio, nelle controversie decise da Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2023, n. 9543; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 602; CFA, SS. UU., n. 74/2020-2021); e, all’inverso, meramente apparente allorché, al di là della veste formale, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo così alla finalità sua propria che è quella di consentire alle parti, al giudice dell’eventuale grado successivo e a tutti i consociati (dell’ordinamento generale o dello specifico ordinamento settoriale) la comprensione dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Conviene anche rilevare che questo indirizzo giurisprudenziale è del tutto coerente con quelli - altrettanto costanti e, come suol dirsi, granitici - del giudice ordinario (per tutte: Cass. civ., Sez. I, 5 aprile 2023, n. 9422: Id., Sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2889; Id., SS.UU., 21 dicembre 2022, n. 37406; Id., Sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33649) come pure del giudice amministrativo (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 28 giugno 2023, n. 6309; Id., Sez. VII, 2 dicembre 2022, n. 9553; Id., Sez. VII, 27 aprile 2022, n. 3302; Id., Sez. III, 10 luglio 2022, n. 4455; Id., Ad. plen., 30 luglio 2028, n. 10 e n. 11).

In questa prospettiva - e al di là dei dubbi espressi dai reclamanti al riguardo - la motivazione per relationem è del tutto ammissibile, alla condizione (ovvia, per quanto si è appena ricordato) che essa consenta una adeguata ricostruzione del ragionamento del decidente cosicché, ad esempio, l’onere motivazionale non sarebbe soddisfatto da una semplice e acritica applicazione della tecnica del c.d. “copia e incolla” (Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2022, n. 19633) ovvero dal rinvio a precedenti non ricollegati esplicitamente alla fattispecie (Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2685) o al provvedimento giudiziario reso in un altro processo (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343).

Quello che occorre, in altri termini, è che l’atto oggetto di relatio sia oggetto di una autonoma valutazione critica (Cass. civ., Sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 459). Il che nella specie non è avvenuto, perché il primo giudice si è limitato a richiamare l’atto di deferimento, non lo ha vagliato e, comunque, non si è per nulla confrontato con le ragioni esposte dai deferiti nelle proprie difese.

Da ciò appunto segue la sussistenza del vizio denunziato.

Peraltro, nell’ambito del processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

9. A questo proposito i reclamanti, con il secondo motivo dell’impugnazione, non contestano il fatto storico dell’avvenuta fusione tra la S.S.D. Marca e la A.C.D. Sant’Agata d’Esaro, che però avrebbe avuto carattere sportivo e non societario. In quanto tale, la fusione sportiva - peraltro non disciplinata normativamente e non bisognosa dell’intervento del notaio - non avrebbe modificato l’assetto giuridico societario, tanto è vero che le società avrebbero conservato le rispettive iscrizioni camerali, e si sarebbe resa necessaria per l’esigenza di consentire alla S.S.D. Marca - a seguito delle modiche introdotte all’art. 96 N.O.I.F. - di continuare a percepire il c.d. premio di preparazione mediante la collaborazione con l’altra società, titolare del prescritto titolo di L.N.D. Pertanto non vi sarebbe stato alcun obbligo di convocare gli eredi dell’altro originario fondatore, signor Luigi Marulla, i quali non avrebbero mai avuto un tesseramento sportivo, negli anni si sarebbero allontanati e poi completamente disinteressati della gestione della società, non si sarebbero mai opposti alla fusione, non avrebbero avuto una quota di partecipazione tale da impedire l’adozione della delibera in questione, da cui avrebbero anzi ricevuto solo vantaggi, e, in definitiva, sarebbero stati mossi solo da animosità e malcelata inimicizia nei confronti del signor Cariola.

Il motivo è infondato.

Nel corso della discussione orale, il rappresentante della Procura federale ha osservato che, in ambito endo-federale, la fattispecie della fusione trova una specifica disciplina nell’art. 20 delle N.O.I.F. E questa disposizione, nel subordinare all’approvazione del Presidente della F.I.G.C. l’efficacia della fusione o della scissione di società come pure del conferimento dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, espressamente prevede che tali operazioni negoziali siano “effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative”.

Peraltro, anche a voler prescindere da tale (assorbente) considerazione, resta insuperabile il rilievo che i deferiti hanno agito in vista di una operazione straordinaria (quale è la creazione di un soggetto giuridico distinto, dotato di autonoma matricola e regolarmente affiliato alla F.I.G.C.) senza consentire l’esercizio dei diritti di socio ai titolari di una quota consistente, anche se non maggioritaria, del capitale sociale, i quali sono rimasti esclusi dalla nuova compagine societaria.

Così impostati i termini della questione, risultano privi di pregio gli altri argomenti opposti dai reclamanti e appena riferiti.

E ciò, per quanto concerne il signor Catena, a prescindere dai fatti contestati alla lett. b) del deferimento, sui quali il reclamo nulla osserva.

In sintesi, il motivo deve essere respinto.

10. Con il terzo motivo del reclamo, i soggetti deferiti eccepiscono la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. Premesso il dissenso circa l’orientamento della giustizia sportiva a proposito dell’attenuazione dei principi di legalità e tipicità nell’illecito sportivo, essi sostengono che i principi della lealtà, della correttezza e della probità andrebbero comunque connessi a una regola di comportamento oggettivamente valutabile, tenendo conto del pregiudizio che l’attività rimproverata avrebbe recato all’attività sportiva. Nella specie, l’operazione avrebbe arricchito il valore sportivo dell’ente Marca e sarebbe incongrua la doglianza mossa da soggetti avvantaggiati in maniera significativa dalla fusione contestata.

Neppure questo motivo può essere accolto.

Non occorre approfondire il tema della portata delle clausole generali previste dall’articolo citato (sulla quale la giurisprudenza endo-federale, genericamente ma non puntualmente contestata, è univoca: da ultimo, ad esempio, CFA, SS.UU., n. 9/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023), che sono tali da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. “Organi respiratori” (per adoperare una fortunata metafora che risale agli inizi del secolo scorso) o “concetti valvola” (Ventilbegriffe, come dice la dottrina tedesca) del sistema, esse - come rileva uno scrittore - “non solo ammettono, ma richiedono l’intervento del giudice nel completamento della fattispecie legale”.

E, allora, le osservazioni svolte al paragrafo precedente sono di per sé sufficienti per affermare che l’avere volontariamente estromesso da una operazione straordinaria quale il procedimento di fusione i titolari di una quota del capitale sociale dell’ente costituisce - secondo comune apprezzamento - una violazione evidente di regole di correttezza e lealtà, che può essere revocata in dubbio solo per (un sia pur comprensibile) amor di tesi.

11. Infine, con il quarto e ultimo motivo, evidentemente subordinato, i reclamanti contestano la misura delle sanzioni comminate. Queste sarebbero sproporzionate rispetto alle condotte accertate perché - considerate l’assenza di pregiudizio alla leale attività sportiva, l’assenza di precedenti e l’assoluta occasionalità del fatto - meriterebbero, a tutto concedere, solo l’ammonizione o l’ammonizione con diffida.

A questo proposito il Collegio, anche sulla scorta delle considerazioni svolte in udienza dal rappresentante della Procura federale, rileva che i comportamenti ascritti ai deferiti non hanno arrecato un pregiudizio alla società Marca. Poiché, peraltro, è indubbia la violazione formale e appare discutibile che la fusione non abbia in alcun modo danneggiato i soci pretermessi, le sanzioni comminate in primo grado possono essere confermate nella specie anche se mitigate nel quantum nei termini esposti nel dispositivo.

12. In sintesi il reclamo - come sopra detto - deve essere accolto parzialmente.

All’accoglimento parziale consegue la restituzione del contributo versato dai reclamanti per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- sig. Andrea Cariola: inibizione per mesi 4 (quattro);

- sig. Vincenzo Cosa: inibizione per mesi 2 (due);

- Società A.S.D. Marca Football Club: ammenda di 350,00 (trecentocinquanta/00).

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it